Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24464 del 30/10/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 24464 Anno 2013
Presidente: PIVETTI MARCO
Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso 8725-2010 proposto da:
AGENZIA DELLE DOGANE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

2013
692

GUARINI BERNARDINO, elettivamente domiciliato in ROMA
PIAZZA RANDACCIO l, presso lo studio dell’avvocato
MUSA LEONARDO, che lo rappresenta e difende giusta
delega a margine;
– controri corrente –

Data pubblicazione: 30/10/2013

avverso la sentenza n. 79/2009 della COMM.TRIB.REG. di
BARI, depositata il 19/10/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 26/02/2013 dal Consigliere Dott. ROBERTO
GIOVANNI CONTI;

che ha chiesto l’accoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato MUSA che ha
chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PASQUALE FIMIANI che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

udito per il ricorrente l’Avvocato CAPUTI IAMBRENGHI

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.Con sentenza depositata il 19 ottobre 2009 la Commissione tributaria regionale della Puglia
accoglieva l’appello proposto da Guarini Berardino avverso la sentenza resa dalla CTP di Bari che
aveva rigettato il ricorso proposto dal contribuente avverso la cartella di pagamento relativa a diritti
doganali ed oneri accessori per complessive £.4.242.514,68.
1.2 Rilevava il giudice di appello che non poteva condividersi l’asserita inammissibilità del ricorso
confermato l’impugnabilità della cartella su questioni di merito quando la stessa non è preceduta
da avviso di accertamento.
1.3 Aggiungeva che i fatti concernenti l’asserita frode fiscale perpetuata dal contribuente per
l’indebita introduzione di olio extracomunitario ai quali si riferiva la cartella erano stati ritenuti
insussistenti dal giudice penale, il quale aveva dichiarato il non luogo a procedere per il reato di
associazione per delinquere nei confronti del Guarini in epoca anteriore all’emissione della cartella.
1.4 Evidenziava, ancora, che proprio per tale motivo l’estinzione per mancata riassunzione del
giudizio di opposizione avverso l’ingiunzione di pagamento emessa nei confronti del contribuente
non era comunque idonea a determinare l’inammissibilità del ricorso contro la cartella di
pagamento, in quanto l’amministrazione aveva comunque il dovere di agire anche d’ufficio in
autotutela per eliminare gli atti illegittimi ed infondati e, quindi, la cartella emessa posteriormente
all’accertamento operato dal giudice penale.
1.5 Aggiungeva, in ogni caso, che anche a volere ritenere operante l’ingiunzione, alla stessa poteva
riconoscersi efficacia interruttiva istantanea, sic,chè il nuovo termine di prescrizione decorrente dal
12.11.1998 era comunque decorso al momento della notifica della cartella. 1.6 Ad analoghe
conclusioni, peraltro, occorreva giungere se si fosse tenuto a base l’epoca del passaggio in giudicato
della sentenza penale-8.1.2003-, non avendo l’amministrazione azionato la pretesa erariale entro il
triennio né riassunto il giudizio di opposizione.
2. L’Agenzia delle Dogane ha proposto ricorso per Cassazione affidato a sette motivi di ricorso, al
quale ha resistito il contribuente con controricorso.L’Agenzia ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia ha dedotto violazione e falsa applicazione degli
artt.112, 163, 183, 189 c.p.c., 18 comma 2 lett.e) e comma 4, 21 comma 1 e 24 comma 2
d.lgs.n.546/1992, in relazione all’art.360 comma 1 n.3 c.p.c. Lamenta che la CTR, ancorchè il
contribuente avesse dedotto nel corso del giudizio di primo grado unicamente l’intervenuta
assoluzione del Guarini nel processo penale, aveva esaminato tutte le alte doglianze proposte solo
nel corso del giudizio di appello.
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in assenza di contestazione di vizi propri della cartella di pagamento, avendo la Cassazione

4. Con il secondo motivo l’Agenzia lamenta violazione e falsa applicazione dell’art.19
d.lgs.n.546/1992, del combinato disposto degli artt.305 e 310 c.p.c. e art.82 dpr n.43/1973,
dell’art.68 d.lgs.n.112/99, dell’art.2 quater d.1.564/1994 conv. nella 1.n.65611994, del d.m.
n.37/1997 e dei principi generali sull’annullamento e revoca degli atti amministrativi, in relazione
all’art.360 comma 1 n.3 c.p.c. Lamenta che la CTR, avrebbe dovuto dichiarare l’inammissibilità
dell’unico motivo ritualmente proposto in primo grado, lo stesso non riguardando un vizio proprio
contribuente si era estinto per mancata riassunzione nei termini, determinando la definitività
dell’accertamento che giustificava l’iscrizione a ruolo e la notifica della cartella.
5. Con il terzo motivo l’Agenzia lamenta violazione e falsa applicazione dell’art.2 quater
d.l.n.564/1994 conv.nellal.n.656/1994, del d.m. n.3711997 e dei principi generali sull’annullamento
e revoca degli atti amministrativi e sull’esercizio dell’autotutela, in relazione all’art.360 comma 1
n.3 c.p.c.Lamenta che la CFR aveva ipotizzato un obbligo dell’amministrazione ad agire in via di
autotutela per eliminare l’asserita illegittimità della cartella, in spregio alle disposizione
suaccennate.
6. Con il quarto motivo di ricorso l’Agenzia lamenta violazione e falsa applicazione dell’art.2697
c.c., dell’art.116 c.p.c. e dell’art.654 c.p.p., anche in relazione agli artt.1,2,36 e 38 dpr n.43/1973,
nonché degli artt.4,201-202 del Reg.CE n.2913/1992 e dei principi generali in materia di
imposizione fiscale, in relazione all’art.360 comma 1 n.3 c.p.c.Lamenta che la CTR aveva violato i
principi che governano i rapporti fra processo penale e giudizio tributario senza accorgersi che il
debito doganale richiesto nasceva, a carico del Guarini, dall’accertata frode dei dazi acclarata nei
confronti della Oleifici Fasanesi della quale il predetto era amministratore.
7.Con il quinto motivo l’Agenzia lamenta la violazione degli artt.1,2,36 e 38 d.p.r. n.4311\973 e
degli artt.4,201, 202 Reg.CE n.2913/1992.Lamenta che la CTR, nell’escludere la solidale
responsabilità del Guarirli per la pretesa fiscale, non aveva adeguatamente ponderato la natura delle
condotte contestate al contribuente sulla base dei fatti accertati dalla Guardia di Finanza,
erroneamente considerando che la pretesa fiscale non poteva essere richiesta per il solo fatto
dell’assoluzione penale del Guarini.
8. Con il sesto motivo di ricorso l’Agenzia lamenta violazione e falsa applicazione dell’art.84 dpr
n.43/1973 e dell’art.221 CDC, nonché dell’art.2935 c.c., in relazione all’art.360 comma 1 n.3 c.p.c.,
avendo la CTR in ogni caso considerato decorso il termine di prescrizione in spregio a quanto
disposto dalle disposizioni sopra evocate.
9. Con il settimo motivo l’Agenzia ha dedotto il vizio di carente o insufficiente motivazione della
sentenza.
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della cartella, una volta che il giudizio di opposizione all’ingiunzione fiscale proposto dal

10. Il Guarirli, nel controricorso, dando atto che il giudizio di opposizione avverso l’ordinanza
ingiunzione promosso innanzi al tribunale di Bari si era estinto per mancata riassunzione in data 10
novembre 2003 evidenziava:a) che l’amministrazione aveva prestato acquiescenza alle eccezioni
formulate in fase di appello, difendendosi nel merito e l’infondatezza degli altri motivi;b) la cartella
di pagamento era stata l’unico atto notificato al contribuente che non aveva mai ricevuto alcun
avviso di accertamento, non potendo all’uopo considerarsi l’ingiunzione doganale;c) il giudice di
dell’illegittimità della cartella, emessa successivamente al proscioglimento dello stesso Guarini
ancorchè la pronunzia assolutoria avesse eliso il potere impositivo;d) il giudice di appello, ad onta
di quanto sostenuto dalla ricorrente, aveva proceduto ad approfondita disamina del materiale
probatorio, correttamente escludendo di potere fondare la pretesa fiscale sull’accertamento del
contrabbando a carico di soggetti diversi dal contribuente; e) la prova dell’insussistenza di addebiti
a carico del Guarini nasceva dall’esito assolutorio per il reato associativo nel procedimento penale,
non essendo stato al medesimo contestato alcun reato fine con riguardo ai circa 3400 tonnellate di
olio importate dal Marseglia(leg.rapp. della Oleifici Italiani) e dalla sua società;f) non era
ravvisabile alcuna responsabilità solidale del contribuente con la Oleifici Italiani per il quantitativo
di olio dalla stessa illecitamente introdotto, non essendo stato contestato al contribuente alcunchè
per tali fatti in sede penale;g) il termine di prescrizione triennale era comunque decorso, come
aveva correttamente ritenuto la CTR, lo stesso decorrendo dalla notifica dell’ingiunzione doganale,
avuto riguardo all’estinzione del giudizio di opposizione per mancata riassunzione, non trovando
per tal motivo applicazione l’istituto della sospensione-interruzione regolato dall’art.2945 cod.civ.
10. Ritiene la Corte che vadano esaminati congiuntamente e con priorità il secondo ed il terzo, il
quarto ed il sesto motivo di ricorso.
10.1 Tali motivi sono fondati.
10.2 Ed invero, è dato assodato dal giudice di appello ed incontestato fra le stesse parti che il
giudizio promosso dal contribuente avverso l’ingiunzione doganale innanzi al tribunale di Bari,
sospeso per la pendenza del procedimento penale, si è estinto per mancata riassunzione nei termini
di rito.
10.3 Orbene, la estinzione, per mancata riassunzione da parte del contribuente, del processo di
opposizione ad ingiunzione doganale, sospeso in attesa della definizione del procedimento penale
per contrabbando, determina la definitività dell’ingiunzione stessa. Ciò perché la sopravvenuta
estinzione del processo rende inefficaci tutti gli atti processuali compiuti, compreso l’atto
introduttivo della lite, cui non può essere attribuito alcun effetto sostanziale o processuale e, quindi,
neppure quello di impedire la decadenza del diritto dedotto in giudizio-cfr.Cass.7801/2000-.
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appello aveva correttamente richiamato i principi in tema di autotutela amministrativa in ragione

10.4 In sostanza, poiché l’opposizione avverso l’imposizione fiscale integra una mera azione di
accertamento negativo della legittimità della pretesa tributaria, l’eventuale estinzione di tale
processo di opposizione non implica l’estinzione dell’obbligazione tributaria, la quale vive di forza
propria per effetto dell’atto impositivo stesso, ed in esso trova titolo costitutivo (Cass.n.5044/2012).
10.5 Orbene, la CTR non si è conformata ai principi appena descritti, esaminando questioni di
merito ancorchè l’atto impugnato fosse divenuto defmitivo.
impugnabile solo per vizi propri e non per vizi dell’atto da cui nasce il debito alla fonte
dell’iscrizione a ruolo e della cartella, eccettuati i casi in cui solo attraverso la cartella il
contribuente venga a conoscenza della pretesa impositiva e dell’atto con cui è stata accertatacfr.Cass. n. 21477 del 11/11/2004;Cass. n. 16641 del 29/07/2011-.
10.7 Del resto, è noto che l’ingiunzione prevista dall’art. 82 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 anche dopo l’entrata in vigore del d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 e l’abrogazione, ad opera dell’art.
130 dello stesso d.P.R., delle disposizioni che regolavano la riscossione coattiva mediante rinvio al
r.d. 14 aprile 1910, n. 639 – ha conservato una precipua funzione accertativa, costituendo un atto
complesso, che è rivolto a portare la pretesa fiscale a conoscenza del debitore ed a formare il titolo,
autonomamente impugnabile, per la successiva ed eventuale esecuzione forzata-cfr., da ultimo,
Cass. n 4510/2012-. Ciò che consente di escludere la bontà della deduzione difensiva esposta dal
Guarirli in ordine all’assenza di precedente notifica di atti di accertamento rispetto alla cartella.
10.8 Parimenti erronea è risultata la decisione impugnata laddove ha ritenuto che l’esito assolutorio
del procedimento penale a carico del contribuente aveva eliso il potere pretendere il pagamento dei
10.9 Questa Corte è infatti ferma nel riconoscere la piena autonomia fra processo penale e giudizio
tributario, fino al punto di riconoscere che l’efficacia vincolante del giudicato penale di assoluzione
non opera automaticamente per i fatti relativi alla correlata azione di accertamento fiscale. Ragion
per cui il giudice tributario non può limitarsi a rilevare l’esistenza di una sentenza penale definitiva
in materia di reati fiscali, recependone acriticamente le conclusioni assolutorie ma, nell’esercizio dei
propri poteri di valutazione della condotta delle parti e del materiale probatorio acquisito agli atti
(art. 116 cod. proc. civ.), deve procedere ad un suo apprezzamento del contenuto della decisione,
ponendolo a confronto con gli altri elementi di prova acquisiti nel giudizio-cfr.Cass. n. 19786 del
27/09/2011;Cass. n. 8129 del 23/05/2012-.
10.10 Tanto è sufficiente per escludere la correttezza della sentenza che ha invece desunto un
inesistente esaurimento del potere accertativo per effetto della definitività della pronunzia
assolutoria.
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10.6 Ed è solo il caso di ricordare che questa Corte è ferma nel ritenere che la cartella esattoriale è

10.11 Parimenti errato risulta il principio, esposto dalla CTR, per cui il contribuente sarebbe
legittimato a far valere le eccezioni relative alla fondatezza della pretesa fiscale in caso di notifica
della cartella allorchè l’amministrazione abbia omesso di esercitare il potere-dovere di
annullamento dell’atto nell’esercizio dei poteri di autotutela.
10.12 Così ritenendo il giudice di appello ha fatto scorretta applicazione della disciplina normativa
che regola l’attività amministrativa di autotutela – D.L. 30 settembre 1994, n. 564, art. 2 quater,
convertito con modificazioni nella L. 30 novembre 1994, n. 656, e regolamento di esecuzione,
Sezioni Unite di questa Corte, a canoni di discrezionalità che non solo determinano l’inapplicabilità
dell’istituto del silenzio-rifiuto, ma impediscono, altresì, la sostituzione dell’autorità giudiziaria
nella valutazione dei presupposti per l’esercizio del potere di autotutela-cfr.Cass.S.U. n. 7388 del
2007;Cass.S.U.3698/2009-. Non poteva, pertanto, la CTR affermare che l’Amministrazione, in esito
alla definizione del procedimento penale favorevole al Guarini, avesse l’obbligo di adottare un
provvedimento di annullamento in sede di autotutela, avuto anche riguardo alle ragioni esposte
precedentemente a proposito dell’autonomia fra procedimento penale ed azione amministrativa
volta al recupero di somme non corrisposte indebitamente all’erario.
10.13 Del pari censurabile è, infine, la ritenuta prescrizione della pretesa fiscale che la CTR ha
ricondotto al decorso del termine triennale dalla notifica dell’ingiunzione doganale.
10.14 li giudice di appello ha infatti omesso di considerare la rilevanza penale delle condotte di
illecito traffico di olio importato nell’anno 1991 dalla Oleifici Italiani s.r.1., dal quale era scaturito il
procedimento penale sorto inizialmente innanzi al Tribunale di Trani(proc.n.12452/93-v.pag.2
controricorso- e successivamente trasferito presso il Tribunale di Bari- proc. n.2934/99 presso la
Procura della Repubblica di Bari- v.pag.1 ricorso Agenzia e pag.2 controricorso- a carico di vari
soggetti, fra i quali il Guarirli, definito, quanto al ricorrente -imputato per il reato di cui all’art.416
c.p. e per – con sentenza n.799/02 di non luogo a procedere resa dal G.I.P. presso il tribunale di Bari
per intervenuta prescrizione, passata in giudicato il 10 maggio 2003 e quanto ad altri imputati in
epoca successiva.
10.15 Va aggiunto che l’ingiunzione doganale notificata in data 11.12.1998 al Guarini per recupero
dei diritti di confine in ordine al contrabbando di olio di oliva di origine tunisina veniva impugnata
dal Guarini innanzi al tribunale di Bari che sospendeva il giudizio in attesa della definizione del
giudizio penale. Giudizio che, come si è visto, si estingueva in data 10.11.2003 per mancata
riassunzione entro il termine di sei mesi dalla definizione in sede penale(cfr.pag.3 controricorso).
L’Amministrazione, inoltra, notificava la cartella di pagamento della quale si discute nel presente
giudizio il 17 febbraio 2003.

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approvato con D.M. 11 febbraio 1997, n. 37 – improntata, alla stregua dell’insegnamento delle

10.16 Orbene, sulla base del quadro fattuale sopra riportato, il giudice di appello avrebbe dovuto
escludere la fondatezza dell’eccezione di prescrizione in ragione dell’operatività dell’art.84
d.p.r.n.43/1973 e 220 Reg.CE n.2913/1992.
10.17 Ed infatti, le disposizioni appena evocate, applicabili alle liti pendenti all’atto della sua entrata
in vigore -, secondo la precisazione del regolamento CEE n. 2700 del 16 novembre 2000-cfr.Cass.
n. 22014 del 13/10/2006-, consentono all’amministrazione di azionare la pretesa doganale oltre il

termine di prescrizione triennale allorché la mancata determinazione del dazio sia avvenuta a causa
giudizio- purché sia trasmessa, nel corso del termine di prescrizione e non dopo la sua scadenza, la
“notizia criminis”, primo atto esterno prefigurante il nodo di commistione tra fatto reato e
presupposto di imposta, destinato ad essere sciolto all’esito del giudizio penale-cfr.Cass. n. 5384 del
04/04/2012;Cass. n. 14016/2012-.
10.18 Orbene, nel caso di specie,in cui risulta la pendenza del procedimento penale già nell’anno
1999 e la definizione del giudizio nei confronti del Guarini nell’anno 2002, la notifica della cartella
in data 17.2.2003 doveva ritenersi sicuramente tempestiva.
10.19 Ha pertanto errato la CTR nel considerare prescritta la pretesa azionata con detta cartella.
10.20 Sulla base di tali considerazioni, i motivi esaminati vanno accolti, determinando
l’assorbimento degli altri motivi.
10.21 La sentenza impugnata va pertanto cassata.
11. Non richiedendosi ulteriori accertamenti in punto di fatto la causa può essere decisa nel merito
ex art.384 c.p.c., con il rigetto del ricorso introduttivo.
12. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
a carico della parte controricorrente, ricorrendo giusti motivi per compensare le spese delle fasi di

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P.Q.M.
La Corte

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Accoglielecondo ed il terzo, il quarto ed il sesto motivo di ricorso, assorbiti gli al
Cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso introduttivo della parte
contribuente.
Condanna la parte contribuente al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità che
liquida in euro 25.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Compensa le spese dei due gradi di giudizio di merito.
Così deciso il 26 febbraio 2013 nella camera di consiglio della V sezione civile in Ro
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di un atto perseguibile “penalmente”, a prescindere dall’esito- di condanna o assolutorio- del

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