Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24464 del 17/10/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. lav., 17/10/2017, (ud. 20/06/2017, dep.17/10/2017),  n. 24464

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1059-2012 proposto da:

I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO, c.f. (OMISSIS) in persona del legale

rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV

NOVEMBRE 144 presso lo degli avvocati RAFFAELA FABBI, LORELLA

FRASCONA’, che lo rappresentano e difendono giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

ESTIA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, V. CARLO MIRABELLO 25, presso lo

studio dell’avvocato GIUSEPPE MARIA GIOVANELLI, rappresentata e

difesa dall’avvocato LUCIANO BROZZETTI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 302/2011 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 22/09/2011 R.G.N. 236/10;

il P.M. ha depositato conclusioni scritte.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza depositata il 22.9.2011, la Corte d’appello di Perugia ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva accolto l’opposizione proposta da ESTIA s.r.l. avverso il verbale ispettivo e la successiva cartella esattoriale con cui, a seguito della riclassificazione dell’attività svolta, le era stato ingiunto di pagare all’INAIL somme per premi asseritamente omessi nel periodo febbraio 2000-febbraio 2005; che avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l’INAIL, deducendo un motivo di censura, illustrato con memoria;

che ESTIA s.r.l. ha resistito con controricorso, parimenti illustrato con memoria;

che il Pubblico ministero ha concluso per il rigetto del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con l’unico motivo di censura, l’Istituto ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione del D.M. 18 giugno 1988, artt. 1-2, e del D.M. 12 dicembre 2000, artt. 1, 2, 4 e 7, recanti modalità di applicazione della tariffa INAIL, per avere la Corte di merito ritenuto che l’attività svolta dall’azienda, concernente il restauro artistico e la manutenzione di beni culturali e di superfici decorate di beni architettonici dotati di stucchi, dipinti murali e mosaici, andasse classificata alla voce 0612 (in cui sono inclusi laboratori di analisi chimiche, fisiche, industriali, merceologiche, ecc., nonchè istituti sperimentali e di ricerca scientifica) in luogo che alla voce 3140 (comprendente, tra l’altro, opere di completamento e finitura delle costruzioni, lavori di intonacatura, stuccatura, tinteggiatura, verniciatura e decorazione interna ed esterna delle costruzioni, completamento di interni, ecc.) o comunque ad una voce rientrante nell’ambito del sottogruppo 3100 (che comprende tutte le opere di restauro di edifici pubblici);

che, in linea generale, allorchè una lavorazione non rientri in nessuna delle voci tipiche delle grandi classificazioni, la sua classificazione deve essere effettuata sulla base dell’analisi tecnica delle operazioni fondamentali che la compongono (cfr. D.M. 18 giugno 1988, art. 4 e D.M. 12 dicembre 2000, art. 7);

che, nel caso di specie, la Corte territoriale ha accertato che l’attività svolta dall’odierna controricorrente ha per oggetto esclusivo il restauro artistico di mosaici, affreschi e dipinti, che viene effettuato mediante strumenti quali pennelli, bisturi, pinzette e microtrapani e previa indagine preliminare comprendente lo studio della superficie, il prelievo di sue singole parti e l’effettuazione in laboratorio di analisi fisico-chimiche sui campioni di superficie prelevati e/o fotografati;

che i giudici di merito hanno parimenti accertato che, qualora fosse necessario salire su ponteggi predisposti da terzi per accedere alla parte di superficie interessata dal lavoro, l’attività si risolveva comunque nel restauro di qualche centimetro di tela o di muro e richiedeva che si stesse seduti e pressochè fermi per ore nella posizione più comoda possibile;

che pertanto appare corretto l’accostamento di tale attività a quella propria di un laboratorio, tanto più che la voce 0612 non esclude che per la sua effettuazione sia necessario “l’accesso ad opifici, cantieri, ecc.”; che, essendo finalizzata l’analisi tecnica delle operazioni fondamentali che compongono una data lavorazione all’individuazione della voce di tariffa alla quale esse tipologicamente più si avvicinano, risulta del tutto sfornito di base normativa l’assunto dell’Istituto ricorrente secondo cui la ricerca della voce più prossima andrebbe condotta esclusivamente nell’ambito del sottogruppo 3100, che comprende il restauro di edifici pubblici, dal momento che ciò equivarrebbe a presupporre il risultato ermeneutico che l’analisi tecnica delle operazioni fondamentali è viceversa preposta a conseguire laddove le caratteristiche proprie della lavorazione non ne consentano la sussunzione in alcuna delle voci della tariffa;

che, pertanto, il ricorso va rigettato, provvedendosi sulle spese come da dispositivo, giusta il criterio della soccombenza.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 4.200,00, di cui Euro 4.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 20 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA