Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24464 del 10/09/2021

Cassazione civile sez. VI, 10/09/2021, (ud. 31/03/2021, dep. 10/09/2021), n.24464

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Giudo – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 11519/2020 R.G. proposto da:

U.L. (o L.U.), rappresentato e difeso dall’Avv. Davide

Verlato, con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria

civile della Corte di cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., rappresentato e

difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, con domicilio

legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 5178/19,

depositata il 19 novembre 2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31 marzo 2021

dal Consigliere Guido Mercolino.

 

Fatto

Rilevato che L.U. (o U.L.), cittadino della Nigeria, ha proposto ricorso per cassazione, per tre motivi, avverso la sentenza del 19 novembre 2019, con cui la Corte d’appello di Venezia ha rigettato il gravame da lui interposto avverso l’ordinanza emessa il 14 gennaio 2019 dal Tribunale di Venezia, che aveva rigettato la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato e, in subordine, della protezione sussidiaria o di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposta dal ricorrente;

che il Ministero dell’interno ha resistito mediante il deposito di un atto di costituzione, ai fini della partecipazione alla discussione orale.

Diritto

Considerato che è inammissibile la costituzione in giudizio del Ministero dell’interno, avvenuta mediante il deposito di un atto finalizzato esclusivamente alla partecipazione alla discussione orale, dal momento che nel procedimento in camera di consiglio dinanzi alla Corte di cassazione il concorso delle parti alla fase decisoria deve realizzarsi in forma scritta, attraverso il deposito di memorie, il quale postula che l’intimato si costituisca mediante controricorso tempestivamente notificato e depositato (cfr. 25/10/2018, n. 27124; Cass., Sez. V, 5/10/2018, n. 24422; Cass., Sez. III, 20/10/2017, n. 24835);

che con il primo motivo d’impugnazione il ricorrente denuncia la violazione o la falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. a) e b), censurando la sentenza impugnata per aver rigettato la domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria in virtù della ritenuta inattendibilità della vicenda personale da lui allegata, senza procedere all’acquisizione d’informazioni in ordine alle caratteristiche ed alla pericolosità della setta dalla quale egli aveva riferito di temere di essere ucciso;

che il motivo non merita accoglimento, pur dovendosi procedere, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., u.c., alla correzione della motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto che, ai fini della configurabilità di un trattamento inumano o degradante, non possano assumere rilievo le controversie tra gruppi familiari;

che, in tema di protezione sussidiaria, questa Corte ha infatti affermato ripetutamente che la provenienza da soggetti privati del danno grave il cui rischio sia stato allegato a sostegno della domanda non è di per sé sufficiente ad escludere l’applicabilità della misura, e quindi il dovere del giudice di procedere ad approfondimenti istruttori ufficiosi in ordine alla situazione del Paese di origine del richiedente, dovendosi verificare, in particolare, se le autorità statali siano in grado di assicurare un’adeguata tutela contro la predetta minaccia, dal momento che, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5, lett. b), il responsabile del danno grave può essere anche un soggetto non statuale, qualora lo Stato o i partiti e le organizzazioni che ne controllano in tutto o in parte il territorio non possano o non vogliano fornire una protezione effettiva e non temporanea (cfr. Cass., Sez. I, 6/07/2020, n. 13959; Cass., Sez. VI, 3/07/2017, n. 16356; 20/07/2015, n. 15192);

che l’adempimento del predetto dovere risulta tuttavia strettamente correlato alla specificità dei fatti allegati a sostegno della domanda ed alla credibilità delle dichiarazioni rese dal richiedente, occorrendo che quest’ultimo abbia rappresentato in maniera attendibile la vicenda personale da cui derivano i timori che giustificano la richiesta di protezione ed abbia compiuto ogni apprezzabile sforzo per circostanziare la domanda, producendo gli elementi in suo possesso e motivando la mancanza di altri elementi significativi (cfr. Cass., Sez. I, 14/05/2020, n. 8930; Cass., Sez. VI, 9/10/2017, n. 2604);

che, nella specie, la sentenza impugnata è rimasta incensurata nella parte in cui, prima ancora di escludere l’applicabilità della protezione sussidiaria, ha dato atto della genericità dei motivi di appello aventi ad oggetto la valutazione delle dichiarazioni rese dal ricorrente, ritenute dal Tribunale inverosimili e contraddittorie nella parte riguardante la relazione da lui intrapresa con la zia ed alla reazione dello zio, nonché vaghe e generiche nella parte riguardante il timore di una vendetta da parte della setta di cui lo zio faceva parte;

che tale rilievo, comportando il passaggio in giudicato della decisione di primo grado, nella parte in cui aveva ritenuto inattendibili le predette dichiarazioni, consente di escludere il dovere della Corte d’appello di procedere ad approfondimenti istruttori in ordine alla situazione del sistema giudiziario e delle forze di polizia della Nigeria, ai fini dell’accertamento della loro capacità di assicurare al ricorrente un’adeguata protezione contro eventuali aggressioni da parte dello zio o minacce della predetta setta;

che, in linea generale, le dichiarazioni rese dallo straniero, se non suffragate da prove, devono essere infatti sottoposte, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, ad un controllo di credibilità, avente ad oggetto da un lato la coerenza interna ed esterna delle stesse, ovverosia la congruenza intrinseca del racconto e la sua concordanza con le informazioni generali e specifiche di cui si dispone, dall’altro la plausibilità della vicenda narrata, che deve risultare attendibile e convincente sul piano razionale, non comportando tale verifica un aggravamento della posizione del richiedente, il quale beneficia anzi di un’attenuazione dell’onere della prova, ricollegabile al dovere del giudice di acquisire d’ufficio il necessario materiale probatorio ed al potere di ritenere provate circostanze che non lo sono affatto, ferma restando, per l’appunto, la necessità che i fatti narrati superino il predetto vaglio di logicità (cfr. Cass., Sez. I, 7/08/2019, n. 21142);

che l’esito negativo del predetto controllo consente di escludere la necessità di approfondimenti istruttori ulteriori in ordine alla situazione in atto nel Paese di origine del richiedente, in adempimento del dovere di cooperazione istruttoria officiosa posto a carico del giudice dal D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3, dal momento che tale dovere non opera laddove sia stato proprio il richiedente a declinare, con una versione dei fatti inaffidabile o inattendibile, la volontà di cooperare, quantomeno in relazione all’allegazione affidabile degli stessi (cfr. Cass., Sez. I, 12/06/2019, n. 15794; Cass., Sez. VI, 20/12/2018, n. 33096; 19/02/2019, n. 4892);

che con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione o la falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, comma 1, lett. c), e del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 8, commi 2 e 3, e art. 27, comma 1-bis, censurando la sentenza impugnata per aver rigettato le domande di riconoscimento della protezione sussidiaria e di quella umanitaria in virtù della ritenuta insussistenza di una condizione di vulnerabilità personale, senza acquisire informazioni in ordine alla situazione politico-sociale della Nigeria ed alle gravi forme di violenza e di persecuzione ai danni dei civili, in atto anche nella parte meridionale del Paese, nonché all’incapacità delle autorità statali di assicurare un’adeguata tutela;

che con il terzo motivo d’impugnazione il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c), e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e art. 32, comma 3, nonché l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, osservando che, nell’escludere che in Nigeria fosse in atto una situazione di violenza indiscriminata, la Corte d’appello ha omesso di procedere ad approfondimenti istruttori ufficiosi, essendosi limitata a dare atto dell’inadempimento dell’onere di allegazione incombente ad esso ricorrente ed a richiamare genericamente fonti d’informazione, delle quali ha fornito un’interpretazione restrittiva e rigorosa;

che, ad avviso del ricorrente, la sentenza impugnata ha escluso apoditticamente la configurabilità di una condizione di vulnerabilità personale, senza tener conto delle gravi violazioni dei diritti fondamentali alle quali egli rimarrebbe esposto in caso di rimpatrio e del lungo periodo di tempo da lui trascorso in Libia, nonché delle violenze e della prigionia da lui sopportate in quel Paese;

che i due motivi, da esaminarsi congiuntamente, in quanto aventi ad oggetto questioni intimamente connesse, sono infondati;

che la sussistenza di una condizione di vulnerabilità personale, da accertarsi mediante una valutazione comparativa della situazione personale e familiare vissuta dal richiedente prima dell’espatrio e del livello d’integrazione economica e sociale raggiunto in Italia, non assume infatti rilievo ai fini della protezione sussidiaria, per la quale è necessaria la configurabilità delle fattispecie specificamente contemplate dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, ma ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, per il quale non è tuttavia sufficiente l’allegazione di un contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani in atto nel Paese di origine, ma occorre che il richiedente fornisca elementi idonei a far ritenere che, a causa della propria situazione particolare, il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale (cfr. Cass., Sez. VI, 3/04/2019, n. 9304; 28/06/2018, n. 17072);

che l’accertamento della condizione di vulnerabilità richiesta ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, pur postulando una valutazione autonoma rispetto a quella dei presupposti richiesti per l’applicazione delle altre forme di protezione, non richiede specifici approfondimenti istruttori da parte del giudice di merito allorquando, come nella specie, quest’ultimo abbia già escluso la credibilità della vicenda personale allegata dal richiedente, e non siano state fatte valere ragioni di vulnerabilità diverse ed ulteriori rispetto a quelle dedotte a sostegno della domanda di riconoscimento delle forme di protezione maggiori (cfr. Cass., Sez. I, 24/12/2020, n. 29624; Cass., Sez. I, 7/08/2019, nn. 21123 e 21129);

che a tale principio si è puntualmente attenuta la sentenza impugnata, la quale tuttavia, nell’esaminare la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, ha richiamato anche le considerazioni relative alla situazione politico-sociale della Nigeria, precedentemente svolte ai fini del rigetto della domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria, e fondate su informazioni desunte da fonti internazionali autorevoli ed aggiornate, puntualmente indicate in motivazione;

che, nel censurare il predetto apprezzamento, il ricorrente non è in grado di indicare lacune argomentative o carenze logiche del ragionamento seguito per giungere alla decisione, ma si limita ad invocare altre fonti d’informazione, peraltro meno aggiornate di quelle riportate nella sentenza impugnata, in tal modo dimostrando di voler sollecitare una nuova valutazione dei fatti, non consentita a questa Corte, alla quale non spetta il compito di riesaminare il merito della controversia, ma solo quello di verificare la correttezza giuridica delle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, nonché la coerenza logica delle stesse, nei limiti in cui le relative anomalie sono ancora deducibili come motivo di ricorso per cassazione, a seguito della riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, da parte del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134;

che inappropriato deve ritenersi anche il richiamo a precedenti giurisprudenziali riguardanti cittadini nigeriani ai quali, diversamente da quanto accaduto nel caso in esame, è stata riconosciuta la protezione umanitaria, dal momento che i motivi della decisione in tanto possono considerarsi viziati, in quanto risultino di per sé erronei, in fatto o in diritto, in relazione alla fattispecie concreta, e non in quanto si pongano eventualmente in contrasto con quelli addotti in decisioni riguardanti altre fattispecie analoghe, simili o addirittura identiche (cfr. Cass., Sez. II, 26/06/2017, n. 15846; Cass., Sez. lav., 17/03/1980, n. 1772);

che, nel lamentare l’omessa valutazione delle esperienze vissute durante la permanenza in Libia, il ricorrente si limita infine ad indicare la durata del soggiorno in tale Paese (dieci mesi) e a riferire di avervi trascorso cinque mesi in carcere, senza fornire alcuna precisazione in ordine alle circostanze di fatto allegate nel giudizio di merito, con particolare riguardo al carattere traumatico delle vicende affrontate ed ai motivi per cui le stesse lo avrebbero reso vulnerabile, con la conseguenza che la censura risulta, sotto tale profilo, priva di specificità;

che, in tema di protezione internazionale, l’allegazione delle gravi violazioni dei diritti umani in atto in un Paese di transito, non accompagnata dalla precisazione del collegamento esistente tra il soggiorno in quel Paese ed il contenuto della domanda, risulta infatti irrilevante ai fini della decisione, dal momento che, dovendo il rimpatrio essere disposto verso il Paese di origine (o verso quello di dimora abituale, ove si tratti di un apolide), è in riferimento a quest’ultimo che occorre accertare l’esposizione del richiedente al rischio di persecuzioni o danni gravi (cfr. Cass., Sez. III, 5/06/2020, n. 10835; Cass., Sez. I, 6/12/2018, n. 31676; Cass., Sez. VI, 20/11/2018, n. 29875);

che la protezione umanitaria non può essere d’altronde accordata automaticamente per il solo fatto che il richiedente abbia subito violenze o maltrattamenti nel paese di transito, occorrendo invece che tali violenze, per la loro gravità o per la durevolezza dei loro effetti, si siano tradotte in una condizione di vulnerabilità personale, nel senso inteso dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5 (cfr. Cass., Sez. I, 16/12/2020, n. 28781; 3/07/ 2020, n. 13758);

che il ricorso va pertanto rigettato, senza che occorra provvedere al regolamento delle spese processuali, avuto riguardo all’irrituale costituzione dell’intimato.

PQM

rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 31 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2021

 

 

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