Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24464 del 04/11/2020

Cassazione civile sez. III, 04/11/2020, (ud. 02/07/2020, dep. 04/11/2020), n.24464

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1884/2019 proposto da:

S.G., SI.GR., S.A., M.R.,

elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA DEI CARRACCI 1, (GIA’ VIA

FLAMINIA 357), presso lo studio dell’avvocato ROBERTO BONGIOVANNI,

che rappresenta e difende S.A., quale terzo trasportato,

tutti difesi dall’avvocato SEVERINO BERARDI;

– ricorrenti –

contro

GENERALI ITALIA SPA, (OMISSIS), nuova denominazione di INA ASSITALIA

SPA, nella qualità di impresa designata dal Fondo di garanzia

vittime della strada, elettivamente domiciliata in CASERTA, CORSO

TRIESTE 192, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO SCHIAVO, che la

rappresenta e difende nel presente giudizio;

– controricorrente –

e contro

GENERALI ITALIA SPA, (OMISSIS), già LLOYD ITALICO SPA, divisione

TORO ASSICURAZIONI, rappresentata a difesa dall’avvocato MARIO

TRIPALDELLI, elettivamente domiciliata presso il suo studio in

CASERTA, VIA LUPOLI 3 (già VIA BARDUCCI 109);

– intimata –

avverso la sentenza n. 2310/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 21/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

02/07/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO GIAIME GUIZZI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. S.G., M.R., Si.Gr. e S.A., in proprio e nella qualità di eredi di Si.An., nonchè, nuovamente, S.A., in proprio, ricorrono, sulla base di sette motivi, per la cassazione della sentenza n. 2310/18, del 21 maggio 2018, della Corte di Appello di Napoli, che – rigettando il gravame da essi esperito avverso la sentenza n. 19/13, del 15 febbraio 2013, del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione di Piedimonte Matese – così provvedeva.

In primo luogo, la Corte territoriale confermava la reiezione della domanda di risarcimento danni, “iure hereditatis” e “iure proprio”, proposta da tutti gli odierni ricorrenti nei confronti della società Assitalia S.p.a. (poi divenuta Generali Italia S.p.a.), quale impresa designata dal Fondo Garanzia Vittime della Strada, in relazione al decesso del loro congiunto, Si.An., avvenuto – il (OMISSIS), lungo la strada statale (OMISSIS) – in conseguenza di un sinistro verificatosi, a loro dire, per la una brusca manovra compiuta da un veicolo “pirata”, rimasto non identificato.

In secondo luogo, il giudice di appello confermava il mancato riconoscimento, in favore del solo S.A. (danneggiato in quello stesso sinistro, quale terzo trasportato a bordo della vettura di proprietà e condotta dal fratello An.), del danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa, respingendone, pertanto, “in parte qua”, la domanda risarcitoria avanzata nei confronti degli eredi del medesimo Si.An., oltre che della compagnia assicuratrice per la “RCA”, inizialmente Toro Assicurazioni, poi Lloyds Italico e, infine, Generali Italia S.p.a..

2. Riferiscono, in punto di fatto, i ricorrenti di aver radicato due diversi giudizi, poi riuniti, innanzi alla sezione di Piedimonte Matese del Tribunale sammaritano, il primo instaurato da tutti gli eredi di Si.An. (ivi compreso il fratello A.), per richiedere verso la società Assitalia – il risarcimento dei danni, “iure hereditatis” e “iure proprio”, in conseguenza del decesso del proprio congiunto; il secondo dal solo S.A., in qualità di terzo trasportato sulla vettura di proprietà e condotta dal fratello An., contro gli eredi del medesimo e contro la compagnia assicuratrice per la “RCA”, ovvero, in origine, la società Toro Assicurazioni S.p.a..

Il giudice di prime cure, mentre respingeva la domanda risarcitoria proposta dagli eredi di Si.An. (per un verso, ritenendo non attendibili le deposizioni dei testi che riferirono del coinvolgimento, nel sinistro, del veicolo “pirata”, censurando, per altro verso, la condotta dei familiari della vittima del sinistro, per non avere costoro fornito ai Carabinieri, tempestivamente, elementi utili all’identificazione di quella vettura), accoglieva quella di S.A., condannando i convenuti, in solido, a risarcirgli il danno nella misura di Euro 65.299,84, oltre accessori.

Avverso la decisione del primo giudice proposero gravame – con un atto unitario e in forza di procura rilasciata al medesimo legale da ciascuno degli appellanti – gli eredi di Si.An. (incluso, come detto, S.A.), per dolersi, tutti, del rigetto della domanda verso l’impresa designata dal FGVS, nonchè, il solo S.A., del mancato riconoscimento del danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa.

Il gravame veniva, tuttavia, rigettato dalla Corte di Appello di Napoli.

3. La società Generali Italia ha resistito, con controricorso, all’avversaria impugnazione, chiedendone la declaratoria di inammissibilità ovvero, in subordine, di infondatezza.

4. Entrambe le parti hanno depositato memoria, insistendo nelle proprie argomentazioni.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

5. Con i motivi primo e quarto – da scrutinare congiuntamente, data la loro connessione – i ricorrenti denunciano “violazione e falsa applicazione di legge”, segnatamente dell’art. 342 c.p.c. (e con esso, “per ragioni sistematiche”, dell’art. 434 c.p.c.).

E’ censurata la declaratoria di inammissibilità, per difetto di specificità, del primo e del secondo motivo di appello, relativi, l’uno, alla presenza sul luogo dell’incidente del veicolo “pirata” non identificato, alla condotta del suo conducente, nonchè alla sua incidenza rispetto alla dinamica del sinistro, nonchè, l’altro, relativo alla mancanza di diligenza, dei già attori, nel fornire elementi utili all’identificazione del veicolo in questione.

In particolare, i ricorrenti si dolgono del fatto che la Corte partenopea – nel ritenere i motivi di gravame inammissibili, sul presupposto che l’atto di appello debba contenere un esaustivo “iter” logico-giuridico, finalizzato a dimostrare la fondatezza della doglianza, e ciò “indipendentemente dalla specificità e completezza della motivazione della sentenza” – avrebbe, nella sostanza, configurato l’appello come una sentenza “a contrario”, ovvero come una “sentenza alternativa”, disattendendo la corretta interpretazione degli artt. 342 e 434 c.p.c., come fissata dalle Sezioni Unite di questa Corte (è citata Cass. Sez. Un., sent. 16 novembre 2017, n. 27199).

5.1. I motivi sono entrambi fondati.

Il loro esame, naturalmente, va effettuato alla stregua dei principi enunciati dalle Sezioni Unite di questa Corte in ordine alla corretta interpretazione del novellato testo dell’art. 342 c.p.c..

Tale arresto, in particolare, ha enunciato il principio secondo cui gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, nella L. n. 134 del 2012, vanno, si, “interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice”, precisando, però, come a tal fine non “occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. Sez. Un., sent. 16 novembre 2017, n. 27199, Rv. 645991-01).

Nel caso di specie, l’esame dei motivi di appello – che questa Corte è abilitata a compiere, data la natura di “error in procedendo” del vizio denunciato, rispetto al quale essa è anche giudice del “fatto processuale”, con possibilità di accesso diretto agli atti del giudizio (cfr., tra le altre, Cass. Sez. 6-5, ord. 12 marzo 2018, n. 5971, Rv. 647366-01; ma nello stesso senso già Cass. Sez. Un., sent. 22 maggio 2012, n. 8077, Rv. 622361-01) – rivela che gli stessi contenevano una critica adeguata della decisione del primo giudice.

In particolare, con il primo motivo, si contestava l’affermazione del Tribunale circa l’inattendibilità dei testi che riferirono della presenza, in occasione del sinistro, del veicolo “pirata”, nonchè, con il secondo, la conclusione in merito al difetto di diligenza, degli odierni ricorrenti, nel procedere alla sua identificazione.

Ciò detto, pertanto, quanto al primo motivo di gravame la “critica” alla sentenza appellata (e, dunque, la “parte argomentativa” del relativo atto) non poteva che sostanziarsi nella riproposizione di quella “lettura” delle risultanze istruttorie idonee, a dire della parte già attrice e poi appellante, a deporre per l’attendibilità dei testi escussi.

Tanto basta, dunque, per ritenere che l’allora appellante abbia soddisfatto il requisito di cui all’art. 342 c.p.c..

Invero, come è stato ancora di recente ribadito da questa Corte, la “specificità dei motivi di appello presuppone la specificità della motivazione della sentenza impugnata” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. 24 aprile 2019, n. 11197, Rv. 653588-01), nel senso che la prima va sempre “commisurata all’ampiezza e alla portata delle argomentazioni spese dal primo giudice” (Cass. Sez. 3, sent. 29 luglio 2016, n. 15790, Rv. 641584-01).

Già sotto questo aspetto, dunque, emerge l’erroneità della sentenza qui impugnata, nella parte in cui afferma che l’atto di appello avrebbe dovuto contenere un esaustivo “iter” logico-giuridico, finalizzato a dimostrare la fondatezza della doglianza, e ciò “indipendentemente dalla specificità e completezza della motivazione della sentenza”.

Per contro, l’appellante “che intenda dolersi di una erronea ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado può limitarsi a chiedere al giudice di appello di valutare “ex novo” le prove già raccolte e sottoporgli le argomentazioni difensive già svolte in primo grado, senza che ciò comporti di per sè l’inammissibilità dell’appello”, e ciò in quanto, sostenere il contrario, “significherebbe pretendere dall’appellante di introdurre sempre e comunque in appello un “quid novi” rispetto agli argomenti spesi in primo grado, il che – a tacer d’altro – non sarebbe coerente col divieto di “nova” prescritto dall’art. 345 c.p.c.” (così, in motivazione, Cass. Sez. 6-3, ord. 8 febbraio 2018, n. 3115, Rv. 648034-01).

Invero, quando “l’atto d’appello denunci l’erronea valutazione, da parte del giudice di primo grado, degli elementi probatori acquisiti”, risulta “sufficiente, al fine dell’ammissibilità dell’appello, l’enunciazione dei punti sui quali si chiede al giudice di secondo grado il riesame delle risultanze istruttorie per la formulazione di un suo autonomo giudizio, non essendo richiesto che l’impugnazione medesima contenga una puntuale analisi critica delle valutazioni e delle conclusioni del giudice che ha emesso la sentenza impugnata” (così Cass. Sez. 2, sent. 12 settembre 2011, n. 18674, Rv. 61898201, sebbene con riferimento al previgente testo dell’art. 342 c.p.c., ma con principio applicabile – per le ragioni appena chiarite – anche al suo testo “novellato”).

Errata è, dunque, l’affermazione della sentenza impugnata secondo cui la specificità del motivo di gravame “impone all’appellante l’onere di evidenziare in modo puntuale e completo tutte le ragioni e tutti gli elementi istruttori che giustificherebbero l’accoglimento dell’appello”, ovvero, “non solo quelli, in ipotesi, erroneamente confutati e/o mal interpretati dal primo giudice, ma eventualmente anche quelli ignorati o disattesi apoditticamente con motivazione apparente”.

Per queste ragioni, dunque, anche il motivo di gravame (il secondo), con cui gli odierni ricorrenti lamentarono l’affermazione del primo giudice circa il loro ritenuto difetto di diligenza nell’adoperarsi per l’identificazione del veicolo pirata, è da ritenere proposto in conformità alla previsione di cui all’art. 342 c.p.c..

6. Con i motivi secondo, terzo e quinto, i ricorrenti – nel denunciare “violazione e falsa applicazione di legge”, nuovamente, dell’art. 342 c.p.c. (e con esso, “per ragioni sistematiche”, dell’art. 434 c.p.c.), oltre che degli artt. 324,329,339 e 345 c.p.c. – censurano la sentenza impugnata nella parte in cui ha fatto seguire alla declaratoria di inammissibilità, per difetto di specificità, dei primi due motivi di gravame il rigetto degli stessi nel “merito”.

6.1. I motivi sono inammissibili.

Sul punto, va ribadito quanto affermato da questa Corte, anche nella sua più autorevole composizione, ovvero che, qualora il giudice, “dopo una statuizione di inammissibilità” (tale non potendo dubitarsi essere anche quella che dichiari il difetto di specificità dei motivi di appello; in tal senso, da ultimo, Cass. Sez. 2, ord. 20 agosto 2019, 21514, Rv. 654633-01), “con la quale si è spogliato della “potestas iudicandi” in relazione al merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l’onere nè l’interesse ad impugnare” le stesse, sicchè “è ammissibile l’impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale ed è viceversa inammissibile, per difetto di interesse, l’impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta “ad abundantiam” nella sentenza gravata” (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2007, n. 3840, Rv. 595555-01; in senso conforme, tra le molte, Cass. Sez. 2, sent. 2 maggio 2011, n. 9647, Rv. 616900; Cass. Sez. Un., sent. 17 giugno 2013, n. 15122, Rv. 626812-01; Cass. Sez. 3, sent. 20 agosto 2015, n. 17004, Rv. 636624-01; Cass. Sez. 6-5, ord. 9 dicembre 2017, n. 30393, Rv. 646988-01).

7. I motivi sesto e settimo concernono il rigetto della domanda del solo S.A., proposta nei confronti degli eredi del fratello An. (e della compagnia assicuratrice per la “RCA”), volta alla liquidazione del danno da perdita della capacità lavorativa.

7.1. In particolare, con il sesto motivo è denunciata “violazione e falsa applicazione di legge” dell’art. 83 c.p.c., in relazione all’art. 1394 c.c., oltre che dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4), ovvero, in subordine, dell’art. 182 c.p.c..

La sentenza impugnata è censurata nella parte in cui ha confermato il rigetto della domanda di liquidazione del danno da perdita di capacità lavorativa, (disattendendo il quarto motivo di appello, relativo a tale questione), avendo, innanzitutto, ravvisato un motivo di inammissibilità, e ciò evidenziando un conflitto di interessi tra il preteso danneggiato, S.A., e i gli asseriti danneggianti, vale a dire gli eredi di Si.An. (e tra essi, nuovamente, S.A.), avendo l’uno come gli altri conferito mandato allo stesso difensore.

Ritengono i ricorrenti che, dalla sentenza impugnata, non si evinca quale fosse il conflitto di interessi (donde la ricorrenza pure di uno vizio motivazionale), fermo restando che, anche a volerlo ravvisare, è da escludere che esso abbia comportato una nullità della procura, e ciò sulla base di una lettura sistematica in combinato con gli artt. 1394 e e/o 1395 c.c. e dell’art. 83 c.p.c.; infatti, mentre quest’ultima norma nulla dice in ordine al conflitto di interessi, l’art. 1394 c.c., prevede, nell’ipotesi di negozio concluso dal mandatario che versi in tale condizione, l’annullabilità e non la nullità dell’atto. In ogni caso, poi, anche a ritenere la nullità della procura alle liti, vi sarebbe stata violazione dell’art. 182 c.p.c., nel testo applicabile “ratione temporis” (ed anteriore alle modifiche introdotte dalla L. 18 giugno 2009, n. 69), atteso che la Corte territoriale avrebbe disatteso il dovere giudice di promuovere la sanatoria della nullità.

7.2. Infine, con il settimo motivo si denuncia “violazione e falsa applicazione di legge” dell’art. 342 c.p.c. (e con esso, “per ragioni sistematiche”, dell’art. 434 del medesimo codice), oltre che degli artt. 324,329,339 e 345 c.p.c., ipotizzando, inoltre, nullità della sentenza in relazione all’art. 120 c.p.c., comma 2, n. 4) (“recte”: art. 132), nonchè violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2059 c.c..

Si censura la sentenza impugnata perchè, ancora una volta con motivazione che si assume apodittica e acriticamente appiattita su quella della primo giudice (e, comunque, travisando l’esatta natura del giudizio di appello, erroneamente concepito come “a critica vincolata”), la Corte partenopea ha rigettato la domanda volta al riconoscimento, ad S.A., del danno da perdita della capacità lavorativa, sull’errato rilievo che “il riconoscimento della invalidità civile non implica necessariamente l’accertamento di una incapacità lavorativa specifica, essendo diversi i presupposti”. Per contro, assumono i ricorrenti che, anche nella denegata ipotesi in cui l’invalidità civile non comportasse automatico riconoscimento dell’incapacità lavorativa specifica, ciò non vorrebbe dire che il giudice non possa – anzi, non debba – esaminare il certificato, o la documentazione in esso richiamata, per verificare la sussistenza di tale pregiudizio.

7.3. I motivi – da scrutinare congiuntamente, data la loro connessione – sono l’uno non fondato e l’altro inammissibile.

7.3.1. Invero, nel giudizio di appello, tutti i congiunti del defunto Si.An. risultavano assistiti dallo stesso difensore, e ciò sebbene uno di essi, S.A., agisse – oltre che, al loro pari, contro l’impresa designata dal FGVS – anche per valere nei loro confronti, nella sua qualità di terzo trasportato sull’auto di proprietà e condotta dal deceduto, la domanda di risarcimento del danno da perdita della capacità lavorativa. Tutti gli eredi S., dunque, risultavano assistiti dallo stesso difensore, sebbene rivestissero, in relazione a tale specifica pretesa, la posizione di parti contrapposte.

Di qui il ritenuto conflitto di interessi, con decisione che risulta del tutto corretta, visto che – ricorrendo tale evenienza – non solo “è inammissibile la costituzione in giudizio a mezzo dello stesso procuratore”, ma pure che “la violazione di tale limite, investendo i valori costituzionali del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, è rilevabile d’ufficio” (da ultimo, Cass. Sez. 6-3, ord. 20 gennaio 2020, n. 1143, Rv. 656717-01).

D’altra parte, a sanare tale situazione non poteva valere diversamente da quanto pure ipotizza il sesto motivo di ricorso – il “novellato” testo dell’art. 182 c.p.c..

Al riguardo, infatti, va richiamato il principio già affermato da questa Corte – sebbene in modo non sempre univoco – in forza del quale il “nuovo testo dell’art. 182 c.p.c., comma 2 (introdotto dalla L. 18 giugno 2009, n. 69), secondo cui il giudice, che rilevi la nullità della procura, assegna un termine per il rilascio della procura o per la rinnovazione della stessa, non ha portata meramente interpretativa e non si applica, perciò, retroattivamente, atteso il tenore testuale fortemente innovativo della norma” (Cass. Sez. 6-3, ord. 9 dicembre 2011, n. 26465, Rv. 620618-01; in senso conforme, di recente, Cass. Sez. 2, sent. 29 marzo 2019, n. 8933, Rv. 653305-01).

Di qui, pertanto, la non fondatezza del sesto motivo di ricorso.

7.3.2. Il settimo motivo è, invece, l’inammissibile.

Ponendosi, invero, il dichiarato conflitto di interessi come “ratio decidendi” – peraltro, di natura processuale – idonea, di per sè, a sorreggere il rigetto del motivo di appello sulla domanda risarcitoria di S.A., ogni altra considerazione espressa, sul punto, dal giudice di appello di appello (e censurata con il presente motivo di ricorso) si palesa irrilevante, donde l’applicazione del principio secondo cui qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle “rationes decidendi” rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa” (Cass. Sez. 3, ord. 13 giugno 2018, n. 15399, Rv. 649408-01; Cass. Sez. 5, ord. 11 maggio 2018, n. 11493, Rv. 648023-01).

8. All’accoglimento dei motivi primo e quarto di ricorso segue la cassazione, in relazione, della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione, per la decisione nel merito, oltre che per la liquidazione delle spese anche del presente giudizio.

PQM

La Corte accoglie il primo e il quarto motivo di ricorso e dichiara inammissibili il secondo, il terzo, il quinto e il settimo, rigettando il sesto.

Cassa, in relazione, la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione, perchè decida nel merito, oltre che per la liquidazione delle spese anche del presente giudizio.

Così deciso in Roma, all’esito di Adunanza camerale della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 2 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA