Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24464 del 01/10/2019

Cassazione civile sez. II, 01/10/2019, (ud. 14/02/2019, dep. 01/10/2019), n.24464

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14998-2017 proposto da:

L.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI GRACCHI

278, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIA CANNIZZARO,

rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO SANASI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimato –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositato il

30/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/02/2019 dal Consigliere ANTONELLO COSENTINO.

Fatto

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Rilevato:

che il signor L.D. ha proposto ricorso, sulla scorta di un unico motivo, per la cassazione del decreto con cui la corte d’appello di Lecce, accogliendo l’opposizione avanzata dal Ministero della giustizia ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 5-ter ha dichiarato inefficace – e, per l’effetto, revocato – il decreto emesso in suo favore ai sensi dell’art. 3 della stessa legge, dichiarando altresì improponibile la sua domanda di equa riparazione;

che la corte leccese ha motivato la propria decisione con riferimento al disposto della L. n. 89 del 2001, art. 5, comma 2, rilevando come, nella specie, il decreto monitorio fosse stato notificato oltre la scadenza del termine di trenta giorni previsto da detta disposizione;

che il Ministero della Giustizia non ha svolto difese in questa sede;

che la causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 14 febbraio 2019, per la quale non sono state presentate memorie;

considerato:

che l’unico motivo di ricorso è riferito al vizio di violazione o falsa applicazione di legge, con riferimento alla L. n. 89 del 2001, art. 5-ter e artt. 644 e 645 c.p.c.; all’art. 24 Cost. e art. 111 Cost., commi 1, 2, 6 e 7, artt. 6, 13 e 41 CEDU, 1 Protocollo CEDU e L. n. 89 del 2001, art. 2; all’art. 111 Cost., commi 6 e 7, artt. 112 e 132 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., nonchè vizio di motivazione in relazione alla omessa decisione della causa nel merito;

che in sostanza il ricorrente sostiene, richiamando taluni precedenti di questa Corte, che, qualora il decreto emesso all’esito della fase monitoria del giudizio di equa riparazione sia stato notificato all’Amministrazione resistente, ancorchè con una notifica tardiva o invalida, il vizio o l’intempestività della notifica potrebbe esser fatto valere dall’Amministrazione solo con l’opposizione L. n. 89 del 2002, ex art. 5 ter la quale investirebbe la corte di appello non soltanto dell’accertamento della sopravvenuta inefficacia del decreto, ma anche del merito della domanda di equa riparazione;

che in proposito il Collegio ritiene, in primo luogo, di confermare il consolidato principio che, in tutti i casi in cui il decreto monitorio di cui alla L. n. 89 del 2002, art. 3, comma 4 sia stato notificato all’Amministrazione resistente, quest’ultima può far valere l’eventuale nullità della notifica o l’eventuale tardività della stessa (rispetto al termine perentorio di cui all’art. 5, comma 1, stessa legge) soltanto mediante la tempestiva opposizione L. n. 89 del 2001, ex art. 5 ter;

che, peraltro, nei suddetti casi l’oggetto del giudizio di opposizione è diverso a seconda che la notifica del decreto monitorio sia stata tempestiva, ancorchè nulla, o sia stata tardiva, ancorchè, eventualmente, valida;

che nel primo caso, infatti, la nullità della notifica – se vale ad impedire il decorso del termine di opposizione (giacchè il vizio della notifica impedisce di presumere che il decreto sia giunto a conoscenza dell’Amministrazione destinataria alla data della notifica stessa, legittimando quindi l’opposizione tardiva) – tuttavia non rende inefficace il decreto, perchè il fatto che il ricorrente abbia tempestivamente effettuato la notifica, ancorchè questa risulti affetta da vizi che ne determinino la nullità, vale ad escluderne l’inerzia;

che nel caso di notifica tempestiva nulla, quindi, l’oggetto del giudizio di opposizione si risolve nella stessa domanda di equa riparazione originariamente introdotta dal ricorrente, che l’Amministrazione ha l’onere di contestare nel merito;

che, per contro, nel caso della notifica tardiva (ancorchè valida), ricorre la situazione di inerzia del ricorrente cui la L. n. 89 del 2001, art. 5, comma 2, – sulla base di una presunzione assoluta di perdita di interesse alla procedura, analoga a quella sottesa al disposto dell’art. 644 c.p.c. – ricollega la perdita di efficacia del decreto monitorio;

che in tal caso l’oggetto del giudizio di opposizione si esaurisce nell’accertamento della inefficacia del decreto, per tardività della relativa notifica, e non investe il merito della domanda di equa riparazione originariamente proposta (che, quindi, l’Amministrazione non ha interesse a contestare) giacchè la L. n. 89 del 2001 (art. 5, comma 2, u.p.) prevede espressamente che la perdita di efficacia del decreto implica la non riproponibilità della domanda, in tal modo differenziando la disciplina del decreto L. n. 89 del 2002, ex art. 3 dalla disciplina del decreto ingiuntivo previsto dal codice di rito, nella quale, mancando un divieto di riproponibilità della domanda, l’eventuale inefficacia del decreto impone, comunque, per ragioni di economia processuale, l’esame nel merito della pretesa;

che, quindi, in definitiva, deve qui confermarsi l’orientamento della sentenza di questa Corte n. 2656/17 (già seguita da Cass. n. 10879/18), che ha affermato che la tardiva notifica del decreto L. n. 89 del 2001, ex art. 3 comporta, ai sensi dell’art. 5, comma 2, stessa legge, l’inefficacia del medesimo e l’improponibilità della domanda indennitaria, altresì giudicando manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale di tale disciplina, con argomentazioni che questo Collegio condivide e che valgono a dissipare anche i subbi di legittimità costituzionale sollevati dalla difesa del sig. L.;

che, in conclusione, il ricorso va rigettato;

che non vi è luogo a regolazione delle spese del giudizio di cassazione, non avendo l’intimato Ministero svolto attività difensiva;

che non si applica il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 risultando dagli atti che il processo è esente dal pagamento del contributo unificato.

P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 2019

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