Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24463 del 30/11/2016


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Cassazione civile sez. lav., 30/11/2016, (ud. 11/10/2016, dep. 30/11/2016), n.24463

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE Luigi – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – rel. Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4018/2014 proposto da:

D.P., C.F. (OMISSIS), domiciliato in ROMA PIAZZA

CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE VELLA, giusta delega

in atti;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE REGIONALE DELLA LOMBARDIA, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso

i cui uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI N. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 465/2013 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 29/10/2013 R.G.N. 80/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/10/2016 dal Consigliere Dott. AMELIA TORRICE;

udito l’Avvocato COSTA CIRO per delega Avvocato VELLA GIUSEPPE;

udito l’Avvocato BARBIERI ATTILIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso

in subordine rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Corte di Appello di Brescia, con la sentenza n. 465 in data 20.10.2013 in riforma della sentenza di primo grado, ha respinto il ricorso proposto da D.P. volto, tra l’altro, all’accertamento dell’illegittimità del licenziamento disciplinare irrogato il 30.9.2010 dall’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Lombardia – sede di (OMISSIS).

2. La Corte territoriale, per quanto oggi rileva, ha ritenuto che la contestazione disciplinare in data 16.7.2010 era tempestiva perchè irrogata entro il termine di 40 giorni previsto del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55 bis, comma 4, decorrente dal 13.7.2010, giorno in cui il Nucelo di Polizia Tributaria aveva consegnato all’Agenzia il DVD contenente gli atti di indagine relativi al processo penale; ha escluso che il termine per la contestazione disciplinare potesse farsi decorrere dal 23.4.2010, data in cui l’Agenzia aveva avuto conoscenza dell’avviso di chiusura delle indagini preliminari e, dunque, solo delle ipotesi di reato formulate dal P.M. e oggetto della contestazione disciplinare del 5.5.2010.

3. Ha ritenuto che solo l’esame degli atti di indagine relativi al processo penale aveva consentito all’Agenzia di avere piena contezza delle condotte addebitate al D., del loro rilievo sul piano disciplinare e di formulare la contestazione disciplinare del 16.7.2010.

4. Il ricorso di D.P. domanda la cassazione della sentenza per un unico motivo, al quale resiste, con controricorso, l’Agenzia delle Entrate.

5. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

6. Con l’unico motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, omessa motivazione su un fatto decisivo per il giudizio, in relazione al contenuto della contestazione del 5 maggio 2010 e violazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55 bis, lamentando la distorta lettura delle contestazioni disciplinari del 5.5.2010 e del 16.7.2010, il cui contenuto riporta nel ricorso. Deduce la identicità dei fatti in ciascuna contestazione addebitati e prospetta l’erronea applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55 bis.

7. Il motivo è infondato in quanto, attraverso l’apparente denuncia del vizio di violazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55 bis, le censure si risolvono nella non consentita richiesta di rilettura delle sopra richiamate lettere di contestazione del 5.5.2010 e del 16.7.2010, (Cass. SSUU 24148/2013; Cass. 1541/2016, 15208/2014).

1. Quanto al vizio motivazionale addebitato alla sentenza impugnata (pubblicata il 29.10.2013), va rilevato che la doglianza è estranea al perimetro di denuncia proprio dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come sostituito del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134 (Cass. SSUU 8053/2014).

8. Sulla scorta delle considerazioni svolte il ricorso va rigettato.

9. Le spese seguono la soccombenza.

10. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

LA CORTE

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2016

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