Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24463 del 30/10/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 24463 Anno 2013
Presidente: PIVETTI MARCO
Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso 30658-2007 proposto da:
CASA OLEARIA ITAL SPA in persona del Vice Presidente
del C.d.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA
CIPRO 4/V, presso lo studio dell’avvocato CIPOLLA
GIUSEPPE MARIA, che lo rappresenta e difende giusta
delega a margine;

2013
691

ricorrente

contro

AGENZIA DELLE DOGANE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

Data pubblicazione: 30/10/2013

- controricorrente
avverso la sentenza n.

81/2007

della COMM.TRIB.REG.

di BARI, depositata il 13/07/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 26/02/2013 dal Consigliere Dott. ROBERTO

udito per il ricorrente l’Avvocato CIPOLLA che ha
chiesto l’accoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato CAPUTI
IAMBRENGHI che ha chiesto il rigetto e deposita nota
spese;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PASQUALE FIMIANI che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

GIOVANNI CONTI;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La Casa Olearia Italiana spa impugnava davanti alla CTP di Bari l’avviso di accertamento emesso
dall’Agenzia delle Dogane di Monopoli relativo a dazi ed Iva all’importazione, oltre accessori,
concernenti l’importazione, in data 12 luglio 2002, di 48.000 kg di olio di oliva lampante, dichiarati
come olio extra vergine di oliva, sostenendo che si trattava della stessa partita di merce originariamente
esportata e ceduta a commerciante giapponese, il quale l’aveva tuttavia restituita per l’esistenza di un
lampante, pur non potendosi dubitare che la stessa era identica a quella esportata.
2. La CTP accoglieva il ricorso con sentenza impugnata dall’Agenzia delle Dogane innanzi alla CTR
della Puglia la quale, con sentenza depositata il 13 luglio 2007, riformava la decisione impugnata,
dichiarando la legittimità dell’avviso di accertamento.
2.1 Secondo la CTR non si era formato alcun giudicato in ordine all’incompletezza delle indagini di
laboratorio effettuate dall’Ufficio e che l’atto impugnato era motivato adeguatamente, poi
soggiungendo che rispetto alla richiesta di agevolazione avanzata dall’importatore era quest’ultimo a
dovere dimostrare i presupposti per l’ottenimento del beneficio. Ribadiva che non vi era prova
dell’identità della partita di olio reintrodotta in Italia il 5.9.2002 con quella spedita in Giappone il
18.10.2001 e che la Itochu Italia spa aveva ritenuto difettosa, risultando anzi che la stessa partita era
stata spedita in Giappone il 28.3.2002.
2.2 Aggiungeva che l’Ufficio aveva evidenziato l’impossibilità di ricondurre la partita di merce
reintrodotta con quella “spedita il 18.3.02″ in ragione della diversità dei lotti e che la società
contribuente aveva successivamente proceduto all’importazione del prodotto riclassificato come olio di
oliva lampante.
2.3 Evidenziava, ancora, che la società si era trincerata dietro un’imponente mole di eccezioni
processuali senza esaminare il merito, nemmeno spiegando le ragioni che l’avevano, dopo tre anni,
indotta a sdoganare la merce aderendo alla tesi di controparte.
2.4 Precisava che l’Ufficio aveva giustificato la pretesa fiscale sottolineando non solo la diversità della
merce in base alla analisi, ma anche l’impossibilità di identificare i fusti metallici contenenti la partita
di ritorno come quelli utilizzati all’atto dell’esportazione, in quanto privi di etichetta o numerazione,
come ammesso dalla stessa società in sede di visita e prelevamento campione”.
2.5 Stigmatizzava la contraddittorietà del comportamento della società importatrice, nemmeno
improntato a correttezza, che aveva prodotto i documenti a suo avviso rilevanti per confermare
l’identità dei lotti reimportati con quelli esportati nel corso della fase amministrativa e non innanzi al
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vizio del prodotto, aggiungendo che la materia aveva subito delle modifiche, tali da trasformarla in olio

giudice, in ogni caso evidenziando che, malgrado l’esito incerto ed insufficiente delle analisi di
laboratorio ed in mancanza di qualsiasi prova contraria da parte della società, il lotto reimportato non
coincideva con quello spedito in Giappone il 18 ottobre 2001.
2.5 Sulla base di tali considerazioni, l’appello principale dell’Agenzia veniva accolto dalla CTR che,
invece, rigettava l’appello incidentale relativo alla motivazione dell’avviso di accertamento, ritenuto
adeguatamente motivato e tale da consentire alla società contribuente di evidenziare la contestazione e
3. La società contribuente ha proposto ricorso per Cassazione, affidato ad 8 motivi, al quale ha resistito
l’Agenzia delle Dogane con controricorso. La società contribuente ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Con il primo motivo di ricorso la società contribuente ha dedotto il vizio di omessa pronunzia, in
relazione agli artt.112 c.p.c. e 360 comma 1 n.4 c.p.c., per non avere la CTR esaminato l’eccezione
relativa alla violazione degli artt.8 comma 11 d.lgs. 1990 n.374 nonché dell’art.185 par.1 Reg.CE
n.2913/1992 e dell’art.844 par.1 Reg.CE n.245411993, ritualmente prospettata in grado di appello.
5. Con il secondo motivo è stato dedotto il vizio di motivazione(in relazione all’art.360 comma 1 n.5
non avendo la CTR esaminato la notevole mole dei documenti che dimostravano l’identità
della merce reintrodotta con quella esportata in Giappone il 18 marzo 2002, a nulla rilevando che tale
documentazione era stata depositata successivamente alla Dogana.
6. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta la “violazione dei principi di terzietà ed imparzialità del
giudice, ex art.111 comma 2 Cost. nonché dei principi di collaborazione e di buona fede ex art.10
comma 1 I.n.212/2000, in relazione all’art.360 comma 1 n.3 c.p.c. Secondo la ricorrente, essendo il
pagamento in corso di giudizio “neutro” rispetto alla fondatezza o meno dell’accertamento, non poteva
considerarsi come riconoscimento della pretesa stessa, come del resto risultava dalla nota prot.200538052 inviata dalla Direzione regionale per la Puglia e Basilicata.
7. Con il quarto motivo si lamenta violazione dell’art.2697 cod.civ. del reg.CEE 2568/1991 nonché
dell’art.115 comma 2 c.p.c., in relazione all’art.360 comma 1 n.3 c.p.c. Era, infatti, ormai assodato che
la partita di olio esportata il 18 marzo 2002 era di olio extravergine di oliva; e poiché era notorio che
per effetto del processo di degradazione di tale sostanza lo stesso si era irrancidito, trasformandosi in
olio di oliva vergine lampante, le carenti indagini di laboratorio compiute dall’Ufficio dimostravano
che nessuna prova ulteriore la stessa società contribuente era tenuta ad offrire, avendo integralmente
assolto il proprio onere, una volta che era stato proprio l’Ufficio ad omettere i controlli sulla merce
quando era stata esportata, avvalendosi della procedura c.d. del canale verde.
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difendersi.

8.Con il quinto motivo ed il sesto motivo si lamenta, in relazione all’art.360 comma 1 n.3 c.p.c.,
violazione del principio di affidamento e buona fede di cui all’art.10 comma 1 1.n.212/2000, nonché del
principio di imparzialità amministrativa(art.97 Cost.).Secondo la ricorrente la CTR non avrebbe
dovuto considerare scorretto e contrario a buona fede il contegno mantenuto da essa società nel
depositare la documentazione aggiuntiva in sede amministrativa e non innanzi al giudice. Peraltro, tale
rilievo non era comprensibile, tenendo conto delle carenze delle indagini di laboratorio e del mancato
9. Con il settimo motivo la ricorrente lamenta violazione dei principi generali in tema di indebito
tributario ed in particolare degli artt.24 comma 2 e 53 comma 1 Cost., dell’art.68 d.lgs.n.546/1992 e
degli artt.235,236 e 238 CDC, in relazione all’art.360 comma 1 n.3 c.p.c. Lamenta che la CTR aveva
attribuito valore di riconoscimento della pretesa al pagamento del tributo in pendenza di giudizio,
unicamente effettuato per ottenere lo sdoganamento del prodotto e per evitare il rischio di deperimento
della merce e di iscrizione a ruolo dei diritti pretesi dall’Agenzia.
10. Con l’ottavo motivo la società ha dedotto la violazione dell’art.185 par.1 CDC e 844 par.1 DAC,
in relazione all’art.360 comma 1 n.3 c.p.c. Secondo la ricorrente, una volta accertato che la stessa aveva
esportato nell’anno 2001 una partita di olio extravergine di oliva presso un acquirente giapponese che
aveva però contestato la cattiva qualità della merce restituendola, sarebbe stato onere della dogana
verificare che l’olio reintrodotto nel 2002 faceva parte di un quantitativo di merce diversa e non
rappresentasse, semplicemente, la medesima merce andata a male per il processo di irrrancidimento.
10.1 Tanto rendeva irrilevante l’errore materiale nel quale era incorsa la medesima società nell’indicare
i lotti oggetto di riesportazione.
11. L’Agenzia delle Dogane ha dedotto l’infondatezza di tutte le censure.
12. Reputa la Corte che vanno esaminati congiuntamente i motivi 1,2,4 e 8, stante la loro stretta
connessione, tutte incentrate sul diritto della società contribuente ad avvalersi del regime di
reintroduzione in franchigia quanto alla merce che sarebbe stata esportata e successivamente
reimportata in ragione dei vizi riscontrati dall’acquirente giapponese.
12.1 Orbene, reputa il Collegio che la decisione impugnata, corretta nel dispositivo, debba essere in
parte integrata nei sensi di cui appresso specificati, alla stregua dell’art.384 c.p.c.
12.2 Ed invero, il giudice di appello ha affermato che la società contribuente aveva omesso di fornire
la prova in ordine all’identità della merce reimportata con quella a suo tempo esportata alla volta del
Giappone, specificamente rilevando che: a) la merce reintrodotta era stata dichiarata come olio di oliva
extravergine, ancorchè la analisi di laboratorio avevano acclarato trattarsi di olio di oliva lampante;b)
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compimento, da parte dell’amministrazione, dei controlli sulla merce esportata il 18 marzo 2002.

non vi era alcuna coincidenza tra i lotti reimportati e quelli che, a dire della società, erano stati
esportati il 18 ottobre 2001 e rifiutati dalla società giapponese; c) la merce reimportata si trovava in
fusti metallici non numerati.Ciò che impediva di acclarare se gli stessi contenessero la stessa partita
esportata.E di tale circostanza aveva dato atto la stessa società in sede amministrativa; d)la condotta
processuale della società non era stata improntata a correttezza, avendo la stessa omesso di produrre in
giudizio la documentazione versata in sede amministrativa.
reintroduzione in franchigia, prevede un regime di esenzione da dazi all’importazione per le merci
comunitarie esportate definitivamente allorché queste siano introdotte nuovamente in territorio
comunitario, a condizione che le merci siano comunitarie (e che sia comprovabile la sua origine), che
non vi sia stata trasformazione e che tale reimportazione avvenga in tre anni dalla data di esportazione
definitiva. In particolare, detto articolo prevede, al primo paragrafo, che “Le merci comunitarie che,
dopo essere state esportate fuori del territorio doganale della Comunità vi sono reintrodotte e immesse
in libera pratica entro tre anni, sono esentate dai dazi all’importazione, a richiesta dell’interessato.Il
successivo art.186 del medesimo regolamento, sul quale la società ricorrente non sembra avere prestato
adeguata attenzione prevede, poi, al primo paragrafo, che “L’esenzione dai dazi all’importazione di cui
all’articolo 185 è concessa unicamente se le merci sono reintrodotte nello stato in cui sono state
esportate.”
12.3 Non è superfluo, ancora, rammentare che l’art.68 lett.d) dPR n.633/1972 prevede che non sono
soggette ad IVA le reintroduzioni di beni nello stato originario da parte del soggetto che le ha
esportate, purché ricorrano le condizioni per la franchigia doganale.
12.4 Ora, è ben evidente che il meccanismo della reintroduzione in franchigia sopra descritto può
operare solo se:a) la merce reimportata non solo è la stessa di quella esportata, ma si trova, altresì,
“nello stesso stato in cui si trovava quella esportata”;b) l’importatore fornisce la prova dell’identità tra
merce esportata e reimportata.
12.5 Orbene, nel caso di specie la CTR ha chiarito che la società contribuente, sulla quale
inequivocabilmente ricadeva l’onere di dimostrare gli elementi appena descritti, non aveva assolto, a
prescindere dagli esiti delle indagini compiute dall’Ufficio, l’onere di comprovare l’identità dell’olio di
oliva lampante reimportato con quello extravergine di oliva inizialmente esportato, per di più
sottolineando l’impossibilità di identificare i fusti metallici contenenti la partita di ritorno come quelli
utilizzati all’atto dell’esportazione.
12.7 Ciò dimostra, anzitutto, l’infondatezza della censura esposta nel primo motivo, posto che la CTR,
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12.2 Orbene, giova ricordare che l’art.185 Reg.CE n.2913/1992, nel disciplinare il sistema della

muovendo dal corretto esame degli elementi posti al suo vaglio, ha implicitamente rigettato le
eccezioni fondate sulla violazione degli artt.8 d.lgs.n.37411990 e 185 par.1 Reg.CEE n.2913/1992 e 844
par. I reg.CE n.2454/1993.
12.8 Ed infatti, ancorchè non risulta alcuna motivazione in ordine alle eccezioni prospettate dalla
società contribuente, la C’FR le ha esaminate ritenendole implicitamente -e correttamente -infondate
proprio in ragione dell’onere della prova in ordine all’identità fra prodotto esportato e merce
Una volta che la CTR, nel ritenere la piena legittimità dell’avviso di accertamento impugnato, aveva
implicitamente (e correttamente) escluso ogni rilevanza al comportamento dell’Agenzia all’atto
dell’esportazione della merce da parte della società, tanto escludeva, altresì, che la società potesse fare
valere il diritto all’esenzione previsto dall’art.844 par.1 lett.ii) del Reg.CE n.2454/1993, per lo stesso
valendo, per come puntualmente evidenziato dall’Agenzia delle Dogane, i requisiti di cui all’art.186
Reg.Ce ult.cit. al quale si è già fatto cenno.
12.9 Inoltre, giova ricordare che per effetto dell’esportazione la merce perde la connotazione di
prodotto comunitario, alla stregua di quanto previsto dall’art.4 par.1 n.8 Reg.CE n.2913/1992.Ragion
per cui l’introduzione, all’interno della Comunità, della merce determina l’obbligo per l’importatore di
pagare il dazio, a meno che ricorrano i presupposti del ricordato art.185 Reg.CE n.2913/1992. Il che
rafforza e conferma quanto detto in ordine al riparto dell’onere della prova rispetto alla ricorrenza dei
presupposti per fruire di tale sistema agevolativo da parte della società contribuente. Ed è singolare che
tale identità la società contribuente avrebbe voluto dimostrare attraverso i numeri dei containers sui
quali il prodotto viaggiava, per tale ragione ingiustificatamente ipotizzando un vizio di motivazione
della sentenza impugnata.
12.9 D’altra parte, il regolamento di attuazione del codice doganale comunitario ha disciplinato in
maniera altrettanto rigorosa il procedimento per l’ottenimento della franchigia, specificamente
prevedendo la possibilità che l’esportatore possa chiedere, all’atto dell’espletamento delle formalità
doganali di esportazione, all’autorità doganale il rilascio di un documento contenente gli elementi
d’informazione necessari per identificare le merci qualora venissero reintrodotte nel territorio
doganale della Comunità-art.847 Reg.CE n.2454/1993- o, comunque, il rilascio di un documento

attestante le condizioni della merce laddove appare probabile che la merce possa essere oggetto di
reintroduzione-art. 851 Reg.CE n.2454/1993-.
12.10 In ogni caso, l’importatore deve presentare l’esemplare della dichiarazione di esportazione
consegnato all’esportatore dall’autorità doganale o copia di tale documento certificata conforme

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reirnportata che, incombendo sull’esportatore, rendeva totalmente irrilevante la condotta dell’Ufficio.

dalla predetta autorità-art.848 Reg.CE n.2454/1993-.
12.11

Orbene, siffatti elementi sono da considerare di per sé decisivi per giustificare il rigetto della

pretesa della società contribuente, in quanto, come ritenuto dal giudice di appello, incombeva
sull’esportatore l’onere di premunirsi della documentazione attestante la qualità e le condizioni della
merce esportata, in modo da potere, all’atto dell’eventuale reintroduzione, conclamare che la merce
reimportata era la stessa di quella esportata.
12.12 Ne consegue, pertanto, che immune da vizi è la sentenza impugnata allorché si è evidenziata
corrispondenza della merce reimportata con quella a suo tempo esportata.
12.13 Ed è solo il caso di evidenziare che nemmeno comprensibile appare la strategia della società
contribuente allorchè, ammettendo di avere inviato in Giappone due diverse partite di olio extravergine
di olivai n tempi diversi, tenta di accreditare l’irrilevanza circa l’esatta partita di merce esportata,
costituendo, per converso, dato ineludibile per fruire del meccanismo fiscale qui descritto la perfetta
coincidenza fra merce esportata- identificata compiutamente- e merce reimportata. Coincidenza che
non era possibile acclarare, oltre che per il contegno tenuto dalla società che, per sua stessa
ammissione, “ha prodotto per errore il fax trasmesso dalla ITOCHU Italiana il 12 aprile 2002 e la
corrispondenza commerciale con tale società intercorsa” relativa “ad un’altra operazione doganale
intercorsa fra gli stessi soggetti ed avente ad oggetto lo stesso prodotto(olio extravergine di oliva)”cfr.pag.22 ricorso, ma anche pag.4 memoria- anche per l’accertata impossibilità di identificare i fusti

metallici contenenti la partita di ritorno come quelli utilizzati all’atto dell’esportazione.
12.14 Nè criticabile appare la decisione impugnata, nella parte in cui ha sottolineato il comportamento
contraddittorio della società contribuente, la quale aveva sostanzialmente preteso di ottenere il
beneficio senza indicare con precisione l’esportazione alla quale si riferiva la merce reimportata, in tal
modo contravvenendo alla ricordata disciplina regolamentare. Così facendo, infatti, il giudice di
appello ha mostrato di conoscere la documentazione aggiuntiva alla quale ha fatto riferimento la società
ricorrente anche in ricorso, tuttavia evidenziandone l’irrilevanza ai fini dell’ottenimento della
franchigia.
12.15 Ed è appena il caso di aggiungere che proprio gli elementi di incertezza in ordine alla partita di
merce realmente esportata dalla società contribuente non potevano che ulteriormente confermare come
la stessa società aveva omesso di fornire tutti gli elementi di prova che l’art.185 Reg.CE n.2912/1992
rigorosamente richiede per consentire la franchigia sui dazi con riferimento alla precisa identità tra
merce esportata e merce importata.
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l’assenza di elementi, che proprio la società contribuente avrebbe dovuto fornire, in ordine alla precisa

12.16 Identità che proprio la società contribuente aveva omesso di dimostrare, nemmeno fornendo gli
elementi decisivi in ordine all’identità tra a prodotto esportato e merce reintrodotta — rispettivamente
olio extravergine di oliva ed olio lampante- ancorchè sulla stessa incombesse l’onere di dimostrare tale
identità per fruire dell’agevolazione della franchigia reclamata.
12.17 Come parimenti infondato è il vizio di motivazione prospettato che, secondo la consolidata
giurisprudenza di questa Corte, incorre soltanto quando il giudice di merito, che non ha alcun obbligo
conto alcuno delle inferenze logiche che possono essere desunte degli elementi dimostrativi addotti in
giudizio ed indicati nel ricorso con autosufficiente ricostruzione, e si sia limitato ad assumere
l’insussistenza della prova, senza compiere una analitica considerazione delle risultanze processuali.Nel
caso di specie, in altri termini, la società contribuente pur contestando l’inadeguatezza della
motivazione non ha fornito a questa Corte alcuna prova dalla quale potere inferire che l’esame dei
documenti ai quali la stessa ha fatto riferimento sarebbe risultato decisivo ai fini della decisione,
rendendo quindi evidente l’assenza di incidenza causale dell’eventuale mancato esame da parte del
giudice di appello di siffatte risultanze.
12.18 Ed è appena il caso di osservare che del tutto inammissibili appaiono le conclusioni che la società
contribuente espone, ricorrendo in questa sede al notorio, in ordine alle risultanze degli accertamenti
compiuti in sede di merito, intendendo sostanzialmente introdurre innanzi a questa Corte una diversa
valutazione delle risultanze fattuali esaminate nel corso del giudizio di merito.
13.Sono inammissibili il terzo, il quinto, il sesto ed il settimo motivo, gli stessi prospettato questioni
chenon sarebbero in grado di inficiare le rationes decidendi poste dalla CTR a fondamento del rigetto
della domanda proposta dalla società contribuente che già questa Corte ha scrutinato senza ravvisare i
prospettati vizi, attenendo a profili di correttezza della stessa società in ordine alla produzione di
documentazione innanzi all’autorità amministrativa e al pagamento del dazio secondo la qualificazione
indicata dall’Ufficio sicuramente secondari ed inidonei a modificare la decisione resa dalla CTR.
14. Il ricorso va per l’effetto rigettato.
Le spese seguono la soccombenza
P.Q.M.
La Corte
Rigetta il ricorso
Condanna la società contribuente al pagamento delle spese che liquida in euro 7.1p0,00 oltre spese
prenotate a debito.
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di esaminare specificamente tutti gli elementi di prova offerti al suo vaglio, abbia non abbia tenuto

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26 febbraio 2013 nella camera di consiglio della V sezione civile della Corte.

Così deciso il

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