Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24462 del 30/10/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 24462 Anno 2013
Presidente: PIVETTI MARCO
Relatore: MELONI MARINA

SENTENZA
sul ricorso 17327-2008 proposto da:
AGENZIA DELLE DOGANE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

2013
683

IRIDE MERCATO SPA

CIA’ ANCA COMMERCIALE SPA

in

persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA BOEZIO 16,
presso lo STUDIO CONSULENZA GIURIDICO TRIBUTARIA,
rappresentato e difeso dagli avvocati LUPI RAFFAELLO,

Data pubblicazione: 30/10/2013

CLAUDIO LUCISANO giusta delega a margine;

controricorrente

avverso la sentenza n. 12/2007 della COMM.TRIB.REG.
di GENOVA, depositata il 10/05/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

MELONI;
udito per il ricorrente l’Avvocato CAPUTI IAMBRENGHI
che ha chiesto l’accoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato LUPI che ha
chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PASQUALE FIMIANI che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

udienza del 26/02/2013 dal Consigliere Dott. MARINA

Svolgimento del processo
La ditta Amga commerciale spa ha pagato in data 28
dicembre 2001 la quarta rata di acconto dell’accisa

dicembre di quell’anno da corrispondersi entro il
giorno 27/12/2001.
L’agenzia delle Dogane – Ufficio tecnico di Finanza
di Genova notificava in data 27/5/2003 avviso di
contestazione di sanzione amministrativa prot. Nr.
18353 ex art. 13 D.L.gs 471/1997 per violazione
dell’art.28 comma 6 legge 23/12/2000 nr. 388 (legge
finanziaria) a causa del ritardato versamento di
un giorno della rata di acconto del mese di
dicembre.
Avverso il provvedimento dell’Ufficio la società
Amga Commerciale spa ora Iride Mercato spa
presentava ricorso alla Commissione Tributaria
provinciale di Genova chiedendone l’annullamento.
La Commissione tributaria

provinciale di Genova

con sentenza nr.19/03/2004 accoglieva il ricorso
annullando l’atto di contestazione della sanzione.
Su ricorso in appello proposto dalla Agenzia delle
Dogane, la Commissione tributaria regionale della
1

relativa al gas metano dovuta per il mese di

Liguria con sentenza

nr.12/07/07

depositata in data 10/5/2007,confermava la sentenza
di primo grado ritenendo inapplicabile ed
ingiustificata la sanzione amministrativa. Avverso
la sentenza della Commissione Tributaria regionale

l’Agenzia delle Dogane con un motivo ed ha
resistito la società con controricorso. Entrambi
hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere chiarito che il
ricorso dell’Agenzia delle Dogane risulta
regolarmente notificato a Iride Mercato spa
subentrata ad AMGA Commerciale spa e
regolarmente costituita in giudizio in persona
del legale rappresentante Roberto Bazzano. La
notifica del ricorso da parte dell’Agenzia delle
Dogane è altresì tempestiva ed effettuata nei
termini di legge in quanto la sentenza risulta

della Liguria ha proposto ricorso per cassazione

depositata in data 10 maggio 2007 ed il ricorso
notificato a mezzo del servizio postale spedito
nei termini di legge in data 25 giugno 2008.
Infatti il termine di cui all’art. 327, primo
comma, cod. proc. civ., essendo ragguagliato ad
“un anno”, scade nello stesso giorno dell’anno
successivo a quello del deposito della sentenza
2

(p^

e non il trecentosessantacinquesimo giorno da
tale data: ne consegue che la circostanza che
l’anno in cui deve scadere il termine in
questione sia bisestile non ne fa anticipare la

affermato da questa Corte ( vedi per esempio
Sez. 5, Sentenza n. 25591 del 17/12/2010,
secondo cui “Il termine annuale d’impugnazione
previsto dall’art. 327 cod. proc. civ. (nel
testo precedente la modifica apportata dalla 1.
n. 69 del 2009) va computato, ai sensi dell’art.
155 cod. proc. civ., secondo il calendario
comune, con la conseguente irrilevanza del fatto
che in esso sia compreso il mese di febbraio di
un anno bisestile”).
Con il primo ed unico motivo di ricorso la
ricorrente Agenzia delle Dogane lamenta
violazione e falsa applicazione dell’art.3 comma

scadenza di un giorno, come ripetutamente

4 D.L.gs 504/1995 Testo unico accise ed art. 13
D.L.gs. 471/1997 in riferimento all’art. 360 n.3
cpc in quanto la CTR ha ritenuto la natura
sanzionatoria dell’indennità di mora di cui
all’art.3 comma 4 D.L.gs 504/1995 Testo unico
accise, applicata in aggiunta agli interessi per
ritardato versamento, e pertanto inapplicabile
3

r

ed

ingiustificata,

perché eccessiva,

l’ulteriore sanzione del 30% prevista dall’art.
13 D.L.gs. 471/1997 per il ritardato pagamento
della rata di acconto ex art. 28 comma 6
1.388/2000 (secondo la quale i pagamenti da

anticipati al giorno 27).
Il motivo proposto è fondato e deve essere
accolto.
Occorre premettere che l’art. 28 comma 6 legge
388/2000 ha introdotto dall’anno 2001 per tutti
i prodotti soggetti ad accisa, dunque anche per
il gas metano, un nuovo termine di scadenza, con
modifica normativa a carattere definitivo e non
transitoria, sicchè i pagamenti che dovevano
essere effettuati entro la fine del mese di
dicembre sono anticipati al giorno 27.
L’art.13 D.L.gs 471/97 prevede la sanzione
amministrativa del 30% di ogni importo non

effettuarsi entro la fine del mese erano

versato per chi non esegue in tutto o in parte
alle prescritte scadenze i versamenti in
acconto, periodici, a conguaglio o a saldo
dell’imposta risultante dalla dichiarazione.
Pertanto l’inosservanza dell’obbligo di cui
sopra è stata correttamente sanzionata ex art.
4

eAi

13

D.L.gs

471/97,

applicabile

ad

ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo
o di una sua frazione nel termine previsto
mentre l’applicazione dell’indennità di mora ex
art.3 comma 4 D.L.gs 504/95 e degli interessi

funzione risarcitoria e costituisce un
accessorio naturale e necessario del tributo
che non esclude quindi l’applicabilità della
sanzione. Tale è l’orientamento della Corte
come anche recentemente ribadito nella seguente
ordinanza n. 8553 del 14/04/2011 V sezione: “In
tema di sanzioni amministrative tributarie, il
d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 detta una
disciplina destinata a valere, in generale, per
tutti i tributi, integrata dalle disposizioni
normative speciali di imposta (con riferimento
alle accise, il d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504),
con la conseguenza che, nel caso di omesso
pagamento dell’imposta di consumo sul gas
trovano applicazione sia l’art. 13 del d.lgs. n.
471 cit., che prevede il pagamento di una somma
a titolo di sanzione amministrativa, sia l’art.
3, n. 4, del d.lgs. n. 504 cit., nel testo
vigente “ratione temporis”, che prevede
un’indennità di mora dovuta per il ritardato

5

richiesti dall’Ufficio assolve alla diversa

pagamento,

trattandosi

di

norme pienamente compatibili, che non realizzano
un cumulo di sanzioni, in ragione della loro
diversità funzionale, afflittiva (con
riferimento alla sanzione amministrativa) e

all’indennità di mora).
L’accoglimento del ricorso, nella fattispecie,
comporta necessariamente l’applicazione dello
ius superveniens

costituito dall’articolo 23,

31 0 comma, del decreto legge 6 luglio 2011,
numero 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, che, disponendo
l’espunzione dal testo dell’articolo 13 del
decreto legislativo numero 471 del 1997 del
riferimento ai

«crediti assistiti

integralmente da forme di garanzia reale o
personale previste dalla legge o riconosciute
finanziaria»,

dall’amministrazione

ha

determinato la riduzione della sanzione ad un
importo pari ad un quindicesimo per ogni giorno
di ritardo in relazione a tutte le ipotesi di
versamenti operati con un ritardo non superiore
a quindici giorni. L’applicabilità di tale
modifica normativa (la quale, incidendo
favorevolmente

sull’entità della
6

sanzione,

reintegrativa del patrimonio leso (con riguardo

coinvolge

il

presente

giudizio, giusta il 3 ° comma dell’articolo 3
del decreto legislativo 472/1997), difatti,
successiva alla proposizione del ricorso, è
mediata dalla formulazione del motivo

della sanzione, giusta la precisazione, di
carattere generale, resa dalla Corte in
controversia similare (vedi, in particolare,
Cass. 13 maggio 1997, n. 4182, secondo cui nel
giudizio di cassazione, in cui i motivi del
ricorso esplicano una funzione determinativa e
limitativa dell’oggetto del giudizio, l’art. 3,
65 coma, 1. 23 dicembre 1996 n. 662, che ha
stabilito nuovi criteri per la determinazione
del risarcimento del danno da occupazione
illegittima cosiddetta appropriativa,
prevedendone

l’applicabilità

anche

nei

procedimenti in corso, non può trovare
applicazione, quale

ius superveniens,

se i

direttamente attinente alla quantificazione

motivi di ricorso non valgono a porre in
discussione la quantificazione, compiuta dal
giudice di merito, del risarcimento del danno).
Da quanto sopra consegue la cassazione
della sentenza impugnata mentre, non occorrendo
accertamenti di fatto, la causa va decisa nel

7

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DA ItEC, STIk AZIONE
iù SENSI DEL 1)..
N. 131 TA3. ALL. i. – N. 5

gATERIA TRIBUTARIA
merito,

con

il

parziale

accoglimento dell’impugnazione originariamente
proposta dall’Agenzia, mediante l’applicazione
della riduzione della sanzione ad un importo
pari ad un quindicesimo per ogni giorno di

superveniens di cui al decreto legge 6 luglio
2011, numero 98 sopra citato.
Le

particolarità

della

controversia

comportano la compensazione di tutte le voci di
DEPOSITATO IN CANCELLéRiA
spesa.
IL 3
OTT„ 2013
P.Q.M.
GORA

Accoglie il ricorso proposto dall’Agenzia delle
Dogane, cassa la sentenza,decidendo nel merito
dichiara ridotta la sanzione irrogata in
applicazione dei parametri fissati
dall’articolo 23, 31 ° comma, del decreto legge
6 luglio 2011, numero 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.
111;compensa tutte le voci di spesa.

Il Funzion

Marce!
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della
V sezione civile il 26/2/2013

‘ di • rio

ona

ritardo nella misura prevista dallo ius

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