Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24462 del 05/10/2018
Cassazione civile sez. trib., 05/10/2018, (ud. 21/03/2018, dep. 05/10/2018), n.24462
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCHETTA E. L. – Presidente –
Dott. NONNO Giacomo M – Consigliere –
Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –
Dott. SUCCIO R. – rel. Consigliere –
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA Maria G. – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5766/2011 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con
domicilio eletto ex lege in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato;
– ricorrente –
contro
F.S.M., rappresentata e difesa dall’avv. Luigi
Cardascia e dall’ avv. Claudio Lucisano domiciliata presso il
secondo dei ridetti difensori in Roma, via Crescenzio n. 91;
– controricorrente e ricorrente incidentale in via di subordine –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della
Lombardia n. 19/34/10 depositata il 15/01/2010 non notificata;
Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del
21/3/2018 dal Consigliere Dott. Roberto Succio.
Fatto
RILEVATO
che:
– con la sentenza di cui sopra la Commissione Tributaria Regionale ha confermato la sentenza di primo grado con la quale è stata annullata la cartella di pagamento notificata alla contribuente;
– avverso la sentenza di seconde cure propone ricorso per Cassazione l’avvocatura dello Stato per conto dell’Agenzia delle Entrate affidato a due motivi; la contribuente resiste con controricorso e propone ricorso incidentale subordinato articolato su due motivi;
– con il primo motivo di ricorso l’avvocatura Erariale censura la sentenza impugnata denunciandone l’insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., n. 5, in quanto il secondo giudice avrebbe omesso di illustrare il processo cognitivo seguito per addivenire all’accertamento della qualità di socio accomandante della contribuente (punto dirimente al fine di statuire l’annullamento della cartella, la cui pretesa sanzionatoria non poteva dirigersi legittimamente nei confronti di un socio di mero capitale della società è per accomandita sanzionata);
– con il secondo motivo di ricorso l’Amministrazione Finanziaria denuncia la violazione sub specie di error in procedendo ex art. 360 c.p.c., n. 4, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, comma 2, per aver la contribuente solo in grado di appello per la prima volta eccepito l’intervenuto pagamento della somma portata dalla cartella impugnata;
– con i propri motivi di controricorso il contribuente resiste alle ragioni dell’Erario, che chiede dichiararsi inammissibili e infondate, e nel proprio unico motivo di controricorso ripropone le censure svolte nei gradi di merito denunciando la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4.
Diritto
CONSIDERATO
che:
– i motivi di ricorso sono in parte inammissibili e comunque infondati;
– il primo motivo appare inammissibile, in quanto la censura si appunta su un elemento di fatto (la natura di socio accomandante o accomandatario della contribuente) la cui rivalutazione è preclusa in questa sede; in ogni caso, ritiene la Corte che la CTR sia pur con motivazione sintetica abbia dato atto di aver evinto dai documenti di causa sia la natura di accomandatario del socio F.C. (“l’Ufficio delle entrate di Lecco in data 16.07.2006, notificava alla PROGRESFI s.a.s. della quale era socio accomandatario il sig. F.C. una cartella esattoriale…”), sia il difetto di ingerenza della contribuente nella gestione societaria (“l’appellata non era socio accomandatario, per cui non aveva avuto alcun apporto nella gestione della società che invece era stata amministrata – con tutte le conseguenti responsabilità di natura contabile e fiscale – dal socio accomandatario F.C.”); sia il pagamento delle sanzioni atto gestorio tipico del socio accomandatario – da parte appunto dell’accomandatario (“risulta – peraltro – dagli atti processuali che le sanzioni sono state definite…tale attestato di pagamento risulta intestato alla s.a.s. di C. F., quale socio accomandatario, responsabile”;
– pertanto, la CTR ha motivato adeguatamente in ordine alle ragioni che l’hanno indotta a ritenere provata (la notifica della cartella alla società in persona del F.C., il difetto di ingerenza della contribuente, l’indicazione come da codice civile del nominativo del F.C. nella ragione sociale della PROGRESFI s.a.s.) l’insussistenza della qualità di accomandataria in capo alla F.S.;
– Il secondo motivo è è infondato;
– dalla sentenza impugnata risulta con tutta evidenza come le sanzioni oggetto della cartella giustamente annullata siano state definite con versamento tramite mod. f24 datato febbraio 2005; l’appello risulta proposto con deposito alla CTR in data 24/11/2008, in data successiva al pagamento;
– la contribuente a pag. 6 del ricorso di primo grado aveva debitamente eccepito l’intervenuto pagamento di cui si è appena detto negli stessi termini nei quali è stato riproposto in seconde cure;
– stante il rigetto del ricorso, il ricorso incidentale condizionato è assorbito.
P.Q.M.
rigetta il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato della contribuente; liquida le spese in Euro 5.600 oltre accessori di legge che pone a carico della parte soccombente.
Così deciso in Roma, il 21 marzo 2018.
Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2018