Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24461 del 30/11/2016


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Cassazione civile sez. lav., 30/11/2016, (ud. 04/10/2016, dep. 30/11/2016), n.24461

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26394-2011 proposto da:

P.S., C.F. (OMISSIS), S.L. C.F. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA OTTAVIANO 66, presso lo

studio dell’avvocato ROBERTO DE NARDO, rappresentati e difesi

dall’avvocato ANDREA BAVA, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE DOGANE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

presso i cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI, 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 408/2011 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 28/06/2011 R.G.N. 480/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/10/2016 dal Consigliere Dott. IRENE TRICOMI;

udito l’Avvocato ROSSI ENRICO per delega verbale Avvocato BAVA

ANDREA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Corte d’Appello di Genova, con la sentenza n. 408 del 28 giugno 2011, ha accolto l’impugnazione proposta dall’Agenzia delle Dogane nei confronti di S.L. e P.S., avverso la sentenza n. 578 del 2010 pronunciata tra le parti dal Tribunale di Genova, e in riforma di quest’ultima ha rigettato le domande dei lavoratori, dipendenti dell’Agenzia delle Dogane ormai in pensione.

2. I lavoratori avevano adito il Tribunale per ottenere: la dichiarazione di illegittimità del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo per il personale della suddetta Agenzia laddove, nel dare attuazione al CCNL nella parte relativa alle procedure selettive per lo sviluppo economico, aveva negato l’accesso alla progressione economica ai dipendenti che erano in quiescenza alla data di stipulazione del CCNI medesimo (13 ottobre 2005); la condanna della Agenzia stessa a corrispondere loro il trattamento economico ritenuto di spettanza per effetto di tale progressione.

3. La Corte d’Appello di Genova, per quel che qui interessa, precisava che: a) non si ravvisava la dedotta illegittimità del CCNI nella parte suindicata, in quanto il CCNL nulla prevedeva sul punto e la norma in discussione costituiva estrinsecazione del potere di regolamentazione conferito espressamente alla contrattazione integrativa, nè poteva affermarsi che il CCNI abbia nella specie inciso su posizioni giuridiche già consolidatesi in capo agli appellanti; b) d’altra parte, come affermato dal primo giudice, il CCNI – laddove aveva limitato l’accesso alla procedura selettiva in oggetto a coloro che erano ancora in servizio alla data del 13 ottobre 2005 – aveva operato una scelta ragionevole, evitando che le risorse del Fondo di Agenzia per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività venissero impegnate per progressioni economiche che non potevano produrre alcun beneficio in favore dell’Agenzia delle Dogane, come sarebbe stato nell’ipotesi di ammissione ai percorsi formativi di soggetti già pensionati; c) pertanto, il discrimine temporale in contestazione doveva considerarsi posto dal CCNI ragionevolmente e legittimamente, onde non poteva esserne valutato in sede giurisdizionale il merito, tanto più che non si comprendeva quali fossero i diversi criteri temporali che secondo gli appellanti avrebbero dovuto essere applicati.

4. Con il ricorso S.L. e P.S. chiedono la cassazione della sentenza in relazione a due motivi.

5. Resiste, con controricorso, l’Agenzia delle Dogane.

6. I ricorrenti hanno depositato memoria in prossimità dell’udienza pubblica.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il Collegio ha autorizzato la redazione della sentenza con motivazione semplificata secondo quanto previsto dal decreto del Primo Presidente della Corte di Cassazione in data 14 settembre 2016.

2. Con il primo motivo si denuncia violazione degli artt. 82 e 83 del CCNL relativo al personale del Comparto delle Agenzie fiscali per il quadriennio normativa 2002-2005 e il biennio economico 2002-2003. Si sostiene che le suddette disposizioni contrattuali avevano inteso rimettere al contratto integrativo soltanto la determinazione del numero dei dipendenti che avrebbero potuto fruire della progressione economica dalla categoria F5 a F6 e la data di decorrenza di tale progressione.

Pertanto, il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo della Agenzia delle Dogane non era legittimato ad inserire l’ulteriore requisito soggettivo per l’ammissione alla partecipazione alla procedura selettiva per lo sviluppo economico, rappresentato dall’essere in servizio alla data di stipulazione del CCNI medesimo (13 ottobre 2015).

La sentenza impugnata ha considerato legittima tale norma del CCNI, così applicando una disposizione che sarebbe in aperto contrasto con quelle sovraordinate del CCNL.

3. Con il secondo motivo si denuncia omessa, illogica e/o contraddittoria motivazione su un punto decisivo. Si rileva che i ricorrenti sarebbero sicuramente rientrati, come punteggio, tra i beneficiari della progressione economica in oggetto, essendo in servizio il 1 gennaio 2005, data di decorrenza di tale progressione. In questa situazione, a fronte della rilevata illogicità della disposta ammissione al procedimento per la suddetta progressione soltanto dei dipendenti che erano in servizio alla data di stipulazione del CCNI medesimo (13 ottobre 2015), la Corte territoriale si sarebbe “rifugiata in considerazioni sterili sulla insindacabilità nel merito” delle scelte operate dalla contrattazione collettiva, mentre le censure degli appellanti riguardavano illogicità di tali scelte e, quindi, profili attinenti il diritto e non il merito.

4. I suddetti motivi devono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione. Gli stessi non sono fondati.

Analoga questione, prospettata con analoghi motivi di ricorso, ha già costituito esame da parte di questa Corte, che con la sentenza n. 26394 del 2013, la cui motivazione e i principi affermati si condividono, e alla quale si intende dare continuità, ha affermato che “in materia di pubblico impiego contrattualizzato, il CCNL relativo al personale del Comparto delle Agenzie fiscali, quadriennio normativo 2002-2005, ha previsto che i criteri di organizzazione delle selezioni ivi stabiliti fossero “integrabili” da parte del contratto integrativo (art. 83, comma 7) e che le progressioni economiche dovessero essere organizzate dalle diverse Agenzie fiscali in modo da collegare lo sviluppo economico dei dipendenti all’interno delle aree, alla promozione di “reali e significativi miglioramenti dell’efficacia ed efficienza dei servizi istituzionali, mediante la realizzazione, in sede di contrattazione integrativa, di piani e progetti strumentali e di risultato” (art. 85, comma 1), sicchè il contratto collettivo integrativo della Agenzia delle Dogane stipulato il 13 ottobre 2005 legittimamente ha stabilito che alle procedure selettive ivi previste potesse partecipare soltanto il personale in servizio e/o in organico presso l’Agenzia delle Dogane alla data di sottoscrizione dell’accordo, non essendo raggiungibili i suddetti obiettivi incentivando personale non più in servizio al momento della stipula del contratto integrativo”.

In particolare, con la sentenza sopra richiamata si è affermato che dalla complessiva lettura delle disposizioni che regolano la fattispecie, inserite nel contesto dell’intero CCNL medesimo, si desume che in esse è stato, in primo luogo, stabilito che: a) la sottoscrizione dei contratti collettivi integrativi dovesse essere effettuata con le risorse del “fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività”(di cui all’art. 84), “al fine di incrementare la produttività e la qualità del servizio e di sostenere i processi di riorganizzazione e di innovazione tecnologica e organizzativa” (art. 4, comma 1); b) i contratti integrativi non solo non potessero essere in contrasto con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali, ma neppure potessero comportare oneri non previsti rispetto a quanto indicato nel suddetto comma 1 (art. 4, comma 6).

Inoltre, gli artt. 82 e 83 del CCNL – specificamente invocati dagli attuali ricorrenti – nel prevedere che (art. 82, comma 3) lo sviluppo economico all’interno delle aree “si attua con la stipulazione del contratto integrativo di Agenzia”, hanno precisato che per i passaggi alle fasce retributive successive a quella iniziale i criteri selettivi indicati nell’art. 83, comma 6, fossero “integrabili nella contrattazione integrativa” di Agenzia (art. 83, comma 7). Infine, dall’art. 85 risulta espressamente che le risorse del suddetto Fondo dovessero essere prioritariamente utilizzate, fra l’altro, per il finanziamento dei passaggi economici nell’ambito di ciascuna area professionale (destinando a tale scopo quote di risorse aventi caratteri di certezza e stabilità) ma sempre per il perseguimento della promozione di reali e significativi miglioramenti dell’efficacia ed efficienza dei servizi istituzionali, effettuato mediante la realizzazione, in sede di contrattazione integrativa, di piani e progetti strumentali e di risultato (art. 85, commi 1 e 2).

Il CCNI della Agenzia delle Dogane stipulato il 13 ottobre 2005, dopo aver determinato le risorse volte ad alimentare il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l’anno 2005 (art. 1), ha stabilito che alla procedure selettive per lo sviluppo economico all’interno dell’aree ivi previste potesse partecipare soltanto il personale “in servizio e io in organico presso l’Agenzia delle Dogane alla data di sottoscrizione del presente accordo, con esclusione dei comandati da altre Amministrazioni” (art. 3, comma 2) ed ha aggiunto che, per il suddetto personale, “l’inquadramento nella posizione economica…. avverrà con decorrenza 1 gennaio 2005” (art. 3, comma 5).

Da quanto si è detto si evince agevolmente che la suddetta previsione del requisito aggiuntivo in contestazione – essere in servizio e/o in organico al 13 ottobre 2005 – lungi dal violare i vincoli posti dal CCNI alla contrattazione integrativa, ha dato attuazione in modo del tutto legittimo ai CCNL dal quale si desume che i criteri di organizzazione delle selezioni ivi stabiliti erano “integrabili” da parte del CCNI e che comunque le progressioni economiche.

5. Il ricorso deve essere rigettato.

6. Le spese eseguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna ì ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro cento per esborsi, Euro tremila per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2016

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