Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24461 del 30/10/2013
Civile Sent. Sez. 5 Num. 24461 Anno 2013
Presidente: PIVETTI MARCO
Relatore: MELONI MARINA
SENTENZA
sul ricorso 16360-2008 proposto da:
AGENZIA DELLE DOGANE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
2013
682
contro
ASP AZD SERVIZI POLVERIGI SRL;
– intimato –
avverso la sentenza n. 144/2007 della COMM.TRIB.REG.
di ANCONA, depositata il 23/01/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
Data pubblicazione: 30/10/2013
udienza del 26/02/2013 dal Consigliere Dott. MARINA
MELONI;
udito per il ricorrente l’Avvocato CAPUTI IAMBRENGHI
che ha chiesto l’accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
l’accoglimento del ricorso.
Generale Dott. PASQUALE FIMIANI che ha concluso per
Svolgimento del processo
La società Azienda Servizi Polverigi srl ha pagato
metano dovuta per il mese di dicembre di quell’anno
in data 31 dicembre 2002 anziché in data
27/12/2002.
L’agenzia delle Dogane – Ufficio tecnico di Finanza
di Ancona notificava avviso di liquidazione e
pagamento di indennità di mora ed interessi per il
ritardato versamento di quattro giorni della rata
di acconto del mese di dicembre da pagarsi entro il
27/12/2002 nonché atto di irrogazione di sanzione
amministrativa ai sensi dell’art. 3 comma 4 D.L.gs.
504/95 ed art. 13 comma 1 D.L.gs. 471/97.
Avverso i provvedimenti dell’Ufficio la società
presentava ricorso alla Commissione Tributaria
la rata di acconto dell’accisa relativa al gas
provinciale di Ancona chiedendone l’annullamento.
La Commissione tributaria
provinciale di Ancona
con sentenza nr.24/5/2005 respingeva il ricorso.
Su ricorso in appello proposto dalla società
contribuente, la Commissione tributaria regionale
41 4
delle Marche con sentenza nré/12/01depositata in
1
‘y\
data 23/1/2008,confermava solo in parte la sentenza
di primo grado in quanto dichiarava dovuti gli
interessi ma annullava la sanzione. Avverso la
sentenza della Commissione Tributaria regionale
l’Agenzia delle Dogane con quattro motivi, la
società non si è difesa. L’Agenzia ha depositato
memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso la ricorrente
Agenzia delle Dogane lamenta violazione e falsa
applicazione dell’art.57 D.L.gs 546/1992 in
riferimento all’art. 360 n.3 cpc in quanto la
CTR ha ritenuto di escludere la sanzione sebbene
la società avesse dedotto per la prima volta
solo in appello la mancata applicazione da parte
dell’Ufficio dell’art. 10 comma 1.212/2000
secondo cui è esclusa l’applicazione della
sanzione per violazioni di carattere meramente
formale.
Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente
Agenzia delle Dogane lamenta violazione e falsa
applicazione dell’art.10 legge 212/2000 (le
sanzioni non sono comunque irrogate quando la
2
delle Marche ha proposto ricorso per cassazione
violazione
è
natura
di
meramente
formale senza alcun debito d’imposta) ed art. 6
D.L.gs 472/97 in riferimento all’art. 360 n.3
cpc, in quanto la CTR ha ritenuto che la
violazione fosse di natura meramente formale e
fosse applicabile la sanzione.
Con il terzo e quarto motivo la CTR ha ritenuto
rispettivamente inapplicabile l’indennità di
mora perchè l’art. 3 comma 4 D.L.gs 504/97 era
abrogato e la sanzione amministrativa in quanto,
per quest’ultima, l’art 13 D.L.gs 471/97 non si
applicava ai tributi doganali ed alle accise.
I motivi sono tutti fondati e devono essere
accolti. Infatti per quanto riguarda il primo e
secondo motivo, tutti e due relativi
all’applicazione dell’art. 10 c.3 legge 212/2000
(le sanzioni non sono comunque irrogate quando
la violazione è di natura meramente formale
senza alcun debito d’imposta) occorre precisare
che la violazione contestata non ha natura
meramente formale, nemmeno qualora l’importo
avrebbe potuto essere recuperato in sede di
rimborso di credito d’imposta emerso all’atto
della dichiarazione annuale. Infatti il
versamento tardivo, sia pure di pochi giorni,
3
pertanto, secondo l’art.10 legge 212/2000, non
non
violazione
costituisce
di
carattere meramente formale in quanto
pregiudizievole delle azioni di controllo da
parte dell’ufficio e suscettibile di incidere
sulla determinazione della base imponibile
Anche il terzo e quarto motivo sono4fondati.
Infatti non risulta abrogato l’art. 3 comma 4
D.L.gs 504/97 relativo all’indennità di mora da
calcolarsi nella misura del 2% in quanto il D.L.
209 del 24/9/2002 non ha inciso sulla parte
della disposizione applicabile alla fattispecie,
a tenore della quale “In caso di ritardo si
applica l’indennità di mora del 6%, riducibile
al 2% se il pagamento avviene entro 5 giorni
dalla data di scadenza”. E’ poi agevole
osservare che l’art. 13 D.Lgs 471/97 ha portata
generale concernente ogni omesso o ritardato
pagamento di imposte e quindi è sicuramente
applicabile anche alla materia doganale. A tale
proposito in ordine alle conseguenze
sanzionatorie e risarcitorie di violazione
tributaria (Sez. 5, Sentenza n. 14303 del
19/06/2009) è stata affermata “l’applicazione
cumulativa della sanzione amministrativa
prevista dall’art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997
4
dell’imposta.
mora
e dell’indennità di
di
cui
all’art. 3, n. 4, del d.lgs. n. 504 del 1995
posto che il d.lgs. n. 471 del 1997 disciplina
le sanzioni amministrative in materia di
riscossione destinate a valere, in generale, per
è integrato con le disposizioni normative
speciali di imposta: dette norme sono, infatti,
pienamente compatibili e non realizzano un
cumulo di sanzioni, in ragione della loro
diversità funzionale, afflittiva (con
riferimento alla sanzione amministrativa) e
reintegrativa del patrimonio leso (con riguardo
all’indennità di mora)”. Nel caso specifico
trovano pertanto applicazione sia l’art. 13 del
d.lgs. n. 471 del 1997, che prevede il pagamento
di una somma a titolo di sanzione
amministrativa, sia l’art.
3,
n. 4, del d.lgs.
n. 504 del 1995, nel testo vigente “ratione
temporís”, che prevede un’indennità di mora
dovuta per il ritardato pagamento.
Per quanto sopra il ricorso è fondato e deve
essere accolto. Per conseguenza, previa
cassazione della sentenza impugnata, la causa
deve essere decisa nel merito e rigettato il
5
tutti i tributi, e che il sistema sanzionatorio
ESENTE DA REGISTItAZIOAS.
AI SENSI DEL
N. 13! TA,-t.
– ••••1, 5
MATER
mentre, stante la
ricorso introduttivo
novità della materia, devono essere compensate
le spese di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso proposto dall’Agenzia delle
rigetta il ricorso introduttivo e compensa tra le
parti le spese di giudizio.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della V
sezione civile il 26/2/2013
Dogane, cassa la sentenza, decidendo nel merito