Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24461 del 17/10/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 17/10/2017, (ud. 20/06/2017, dep.17/10/2017),  n. 24461

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 718-2012 proposto da:

C.C., C.F. (OMISSIS), C.M. C.F. (OMISSIS),

rappresentate e difese dagli avvocati PAOLO FEMMINELLA, ANTONINO

AUGELLO, domiciliate in ROMA PIAZZA CAVOUR PRESSO LA CANCELLERIA

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS) in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29

presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto rappresentato e difeso

dagli avvocati GIUSEPPINA GIANNICO, SERGIO PREDEN, ANTONELLA

PATTERI, LUIGI CALIULO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1839/2010 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 29/11/2010 R.G.N. 993/09.

Fatto

RILEVATO

1. che, con sentenza in data 29 novembre 2010, la Corte di Appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di primo grado che aveva dichiarato inammissibile, per intervenuta decadenza, la domanda proposta dagli attuali ricorrenti, in qualità di eredi di Cr.Li. (il 26 gennaio 1996, in sede amministrativa, e 1’11 ottobre 2006, in via giudiziale), per la condanna dell’INPS al pagamento della somma dovuta in applicazione delle sentenze della Corte costituzionale, nn. 493 del 1993 e 240 del 1994;

2. che avverso tale sentenza i ricorrenti, in epigrafe indicati, hanno proposto ricorso affidato a tre motivi, al quale ha opposto difese l’INPS, con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

3. che, deducendo violazione dell’art. 416 c.p.c., del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, comma 3, e omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione, la sentenza impugnata è censurata dai ricorrenti perchè fondata sull’eccezione di decadenza, tardivamente sollevata dall’INPS (con memoria di costituzione tardivamente depositata nel giudizio di primo grado), e inapplicabile, nella specie, trattandosi di somme già riconosciute ed applicate dall’INPS, con la conseguente rilevanza della sola prescrizione decennale, sulla quale la Corte avrebbe del tutto omesso di argomentare;

4. che ritiene il Collegio si debba accogliere il ricorso;

5. che la decadenza prevista dal D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 nel testo di cui al D.L. n. 384 del 1992, art. 4, comma 1, conv. con modif. in L. n. 438 del 1992, che sanziona la mancata proposizione, entro termini computati in riferimento a diverse fasi del procedimento amministrativo, dell’azione giudiziaria diretta al riconoscimento di determinate prestazioni previdenziali, è dettata a protezione dell’interesse pubblico alla definitività e certezza dei provvedimenti concernenti l’erogazione di spese gravanti sui bilanci pubblici, sicchè è sottratta alla disponibilità della parte, ed è rilevabile d’ufficio – salvo il limite del giudicato – in ogni stato e grado del giudizio ed opponibile, anche tardivamente, dall’istituto previdenziale (cfr., da ultimo, fra le tante, Cass., 29 febbraio 2016, n. 3990);

6. che la decadenza di cui al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47 non si applica ove la domanda giudiziale sia diretta ad ottenere la riliquidazione della prestazione pensionistica già attribuita (nella specie, di reversibilità), venendo in rilievo solo l’adeguamento di un diritto già riconosciuto sia pure per un importo inferiore, nel qual caso la pretesa non soggiace ad altro limite che non sia quello dell’ordinaria prescrizione decennale;

7. che, infatti, questa Corte, con la sentenza 8 maggio 2012, n. 6959, ha confermato quanto già ritenuto dalle Sezioni unite della Corte, con la precedente sentenza n. 12720/2009, secondo cui: “La decadenza di cui al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47 – come interpretato dal D.L. 29 marzo 1991, n. 103, art. 6convertito, con modificazioni, nella L. 1 giugno 1991, n. 166 – non può trovare applicazione in tutti quei casi in cui la domanda giudiziale sia rivolta ad ottenere non già il riconoscimento del diritto alla prestazione previdenziale in sè considerata, ma solo l’adeguamento di detta prestazione già riconosciuta in un importo inferiore a quello dovuto, come avviene nei casi in cui l’Istituto previdenziale sia incorso in errori di calcolo o in errate interpretazioni della normativa legale o ne abbia disconosciuto una componente, nei quali casi la pretesa non soggiace ad altro limite che non sia quello della ordinaria prescrizione decennale” (così Cass., Sez.U., n. 12720/2009 cit.);

8. che il seguente principio di diritto è stato affermato da Cass. n. 6959/2012: “In tema di decadenza delle azioni giudiziarie volte ad ottenere la riliquidazione di una prestazione parzialmente riconosciuta, la novella del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 38, lett. d) conv. in L. n. 111 del 2011 – che prevede l’applicazione del termine decadenziale di cui al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47 anche alle azioni aventi ad oggetto l’adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito -, detta una disciplina innovativa con efficacia retroattiva limitata ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, con la conseguenza che, ove la nuova disciplina non trovi applicazione, come nel caso di giudizi pendenti in appello alla data predetta, vale il generale principio dell’inapplicabilità del termine decadenziale” (v. Cass. n. 6959/2012 cit. e numerose successive conformi);

9. che si aggiunga che la Corte costituzionale, con la pronuncia n. 69 del 2014, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del D.L. n. 98 del 2011, art. 38, comma 4, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 111 del 2011, art. 1, comma 1 nella parte in cui prevede che le disposizioni di cui al comma 1, lett. d), si applicano anche ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore del presente decreto;

10. che l’autorità del precedente arresto interpretativo delle Sezioni unite della Corte e l’indiretta conferma della sua correttezza proveniente dal Giudice delle leggi, depongono, in definitiva, per l’inapplicabilità del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47, prima delle integrazioni apportate dal citato D.L. n. 98 del 2011, art. 38,al caso di richiesta di riliquidazione di prestazioni previdenziali solo parzialmente riconosciute e liquidate dall’ente previdenziale;

11. che il ricorso deve accogliersi con la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame della controversia alla stregua di quanto sinora detto ed anche alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Palermo, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 20 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2017

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