Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24461 del 01/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 01/10/2019, (ud. 16/04/2019, dep. 01/10/2019), n.24461

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30288-2017 proposto da:

M.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ARPIA NUOVA

37, presso lo studio dell’avvocato ANTONELLO LIARDI, rappresentato e

difeso dall’avvocato G.S.;

– ricorrente –

contro

INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI

SUL LAVORO (OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso la

sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso

dagli avvocati RAFFAELLA FABBI, LORELLA FRASCONA’;

– controricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 462/2017 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 14/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI

CAVALARO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza depositata il 14.6.2017, la Corte d’appello di Salerno ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato inammissibile per difetto di interesse l’opposizione proposta da M.R. avverso l’estratto di ruolo contenente talune cartelle esattoriali con cui gli era stato richiesto il pagamento di somme per premi omessi;

che avverso tale pronuncia M.R. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura; che l’INAIL ha resistito con controricorso, mentre l’Agenzia delle Entrate-Riscossione è rimasta intimata;

che è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

che parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con l’unico motivo di censura, rubricato “Omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, nullità e/o inesistenza della ritualità della notifica delle cartelle (…). Violazione dell’art. 112 c.p.c. in correlazione con l’art. 615 c.p.c., comma 1; omessa prova di atti interruttivi della prescrizione art. 2697 c.c.”, parte ricorrente si duole che la Corte di merito, omettendo di esaminare la ritualità della notifica delle cartelle e la mancanza di atti interruttivi della prescrizione, non abbia pronunciato sull’eccezione di sopravvenuta prescrizione dei crediti fatti valere mercè l’iscrizione a ruolo;

che, con riguardo alla doglianza di omesso esame dell’eccezione di nullità delle notifiche delle cartelle, deve preliminarmente rilevarsi che la Corte di merito ha affermato che codesta eccezione non sarebbe stata in alcun modo introdotta nel giudizio di primo grado (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata), di talchè, non misurandosi la censura con la ratio decidendi della sentenza impugnata, non può che darsi continuità al principio di diritto secondo cui la proposizione con il ricorso per cassazione di censure prive di specifica attinenza al decisum della sentenza impugnata comporta l’inammissibilità del motivo di ricorso, non potendo quest’ultimo essere configurato quale impugnazione rispettosa del canone di cui all’art. 366 c.p.c., n. 4 (Cass. n. 17125 del 2007; nello stesso senso, più recentemente, Cass. nn. 11637 del 2016 e 24765 del 2017);

che, ciò premesso, la censura è nel resto inammissibile ex art. 360-bis c.p.c., n. 1, essendosi la Corte di merito uniformata al principio, ormai consolidato, secondo cui l’impugnazione diretta del ruolo esattoriale da parte del debitore che chieda procedersi ad un accertamento negativo del credito dell’amministrazione in esso risultante, è inammissibile per difetto di interesse, sempre che le cartelle esattoriali siano state regolarmente notificate, non prospettandosi tale accertamento come unico strumento volto ad eliminare la pretesa impositiva dell’amministrazione, alla quale, invece, il debitore può rivolgersi in via amministrativa, domandando l’eliminazione del credito in autotutela mediante il c.d. sgravio (così Cass. nn. 20618 e 22946 del 2016, cui hanno dato seguito, tra le altre, Cass. nn. 5443 e 6166 del 2019);

che a diversa soluzione non inducono i contrari argomenti proposti da parte ricorrente, essendosi precisato che tale principio non si pone in contrasto con quello affermato da Cass. S.U. n. 19704 del 2015, secondo cui il contribuente può far valere immediatamente le sue ragioni avverso la cartella esattoriale non notificata o invalidamente notificata e della cui esistenza sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta, dal momento che, in quest’ultimo caso, si tratta di tutela anticipatoria giustificata dall’esigenza di recuperare gli strumenti di impugnazione avverso la cartella esattoriale non utilmente attivati in precedenza a causa dell’assenza o invalidità della notifica (così, espressamente, Cass. n. 5443 del 2019, cit.), mentre nel caso in esame parte ricorrente pretenderebbe in via di azione di far valere un fatto estintivo del credito successivo alla data di presunta notifica delle cartelle senza aver tempestivamente dedotto alcun vizio delle notifiche medesime;

che non rileva in contrario la previsione dell’art. 615 c.p.c., dal momento che, in assenza di alcuna concreta iniziativa in executivis, la domanda proposta in giudizio deve qualificarsi non già in termini di opposizione all’esecuzione, bensì in termini di domanda di accertamento negativo del credito (così Cass. nn. 20618 e 22946 del 2016, cit.), che in quanto tale può ritenersi ammissibile soltanto qualora, all’esistenza attuale dell’iscrizione a ruolo, si accompagni un vanto espresso della pretesa coattiva da parte dell’ente creditore (arg. ex Cass. n. 16281 del 2016);

che le superiori conclusioni, nel caso di specie, s’impongono anche in ragione del fatto che l’attribuzione al debitore della scelta se far valere o meno l’estinzione della pretesa nei suoi confronti in dipendenza dell’inerzia del creditore prolungata nel tempo è strutturata, nella previsione normativa, nella forma dell’eccezione (cfr. artt. 2938 e 2939 c.c.), ovvero della facoltà del debitore di opporsi all’altrui pretesa creditoria ove la stessa sia fatta valere nei suoi confronti e sia fatta valere quando ormai l’inerzia del titolare del diritto si è protratta per il periodo di tempo preso in considerazione dalla legge al fine di determinarne l’estinzione, di talchè deve escludersi che essa possa esser fatta valere in via di azione di mero accertamento (così, espressamente, Cass. n. 22946 del 2016, cit., in motivazione);

che a diverso avviso non può pervenirsi sulla scorta di Cass. n. 10809 del 2017, che pure, in fattispecie analoga alla presente, ha cassato la sentenza di appello per non essersi pronunciata sull’eccezione di prescrizione successiva, non misurandosi tale pronuncia con l’ordine di problemi e questioni qui sollevato discusso;

che il ricorso, conclusivamente, va dichiarato inammissibile, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, che seguono la soccombenza;

che, in considerazione della declaratoria d’inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore dell’INAIL che si liquidano in Euro 1.100,00, di cui Euro 900,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 16 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 2019

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