Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24460 del 30/11/2016


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Cassazione civile sez. lav., 30/11/2016, (ud. 04/10/2016, dep. 30/11/2016), n.24460

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20291-2011 proposto da:

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, C.F. (OMISSIS), in

persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso

dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici ex lege

domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12;

– ricorrente –

contro

A.M., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA DEGLI SCIPIONI 252, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE

RANDO, rappresentata e difesa dall’avvocato SALVATORE CIARAVINO,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 763/2010 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 28/07/2010 R.G.N. 923/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/10/2016 dal Consigliere Dott. IRENE TRICOMI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Corte d’Appello di Palermo, con la sentenza n. 763/10, rigettava l’impugnazione proposta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nei confronti di A.M., avverso la sentenza emessa tra le parti dal Tribunale di Trapani n. 282 del 27 aprile 2007.

2. Il Tribunale aveva riconosciuto alla lavoratrice, dipendente del suddetto Ministero inquadrata nella categoria C1 Super, il diritto alla partecipazione al corso di riqualificazione per il passaggio alla posizione C2, indetto con il bando di selezione del 4 aprile 2001.

In particolare, il Tribunale, premesso che il CCNL (all. A CCNL Ministeri del 16 febbraio 1999) richiedeva come requisito di ammissione alla procedura di riqualificazione, il possesso di diploma di scuola secondaria superiore, riteneva l’illegittimità del bando di selezione nella parte in cui aveva prescritto il possesso del diploma di scuola secondaria di durata di cinque anni, e previa disapplicazione dello stesso, aveva ritenuto che il titolo di studio posseduto dalla lavoratrice (diploma di scuola magistrale della durata di tre anni) fosse idoneo a consentire la partecipazione al concorso in base alla normativa contrattuale.

3. Per la cassazione della sentenza resa in grado di appello ricorre il Ministero prospettando un motivo di impugnazione.

4. Resiste la lavoratrice con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il Collegio ha autorizzato la redazione della sentenza con motivazione semplificata ai sensi del decreto del Primo Presidente della Corte di cassazione in data 14 settembre 2016.

2. Con l’unico motivo di ricorso, il Ministero prospetta la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 191 nonchè dell’art. 15 del CCNL Comparto ministeri sottoscritto il 16 febbraio 1999, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Espone il ricorrente, nel richiamare il testo dell’art. 191 citato, che la Corte d’Appello attribuiva rilievo ai commi 1 e 2, secondo i quali, rispettivamente “L’istruzione secondaria superiore comprende tutti i tipi di istituti e scuole immediatamente successivi alla scuola media; ad essi si accede con la licenza di scuola media”.

“Sono istituti e scuole di istruzione secondaria superiore il ginnasio-liceo classico, il liceo scientifico, gli istituti tecnici, il liceo artistico, l’istituto magistrale, la scuola magistrale, gli istituti professionali e gli istituti d’arte”, ma trascurava quanto sancito dal medesimo art. 191, comma 3 che riserva l’accesso agli studi universitari a chi abbia conseguito la maturità dopo un corso di studi di cinque anni. Il corso di studi triennale frequentato dalla lavoratrice non era equiparabile a quello di scuola secondaria superiore, come si evinceva anche dal D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 194. A sostegno delle proprie argomentazioni richiamava giurisprudenza amministrativa e deduceva l’erronea interpretazione delle clausole del CCNL.

3. Il motivo non è fondato e deve essere rigettato.

La declaratoria contrattuale in questione richiedeva, per l’accesso alla procedura di riqualificazione in questione il possesso del diploma di scuola secondaria superiore.

Tale è la scuola magistrale ai sensi del D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 191, comma 2.

In tal senso si è già pronunciata questa Corte con la sentenza S.U. n. 26281 del 2009, laddove, nel vagliare i requisiti per partecipare ad una selezione interna, si è affermato, con argomentazioni che si condividono, “Non è contestato che le attuali contro ricorrenti siano in possesso del “titolo di studio di scuola media superiore” e cioè del diploma di scuola magistrale, la quale rientra, ai sensi del D.Lgs. n. 297 del 1994, tra le scuole di istruzione secondaria superiore. Tanto sembra sufficiente ad integrare le previsioni del CCNL e del bando, dal momento che questi fanno esclusivo riferimento al tipo del titolo di studio, tacendo su quale dovesse esserne la durata, di talchè, seguendo la interpretazione propugnata dall’Istituto ricorrente, si finirebbe con l’imporre, per la partecipazione al concorso, una ulteriore condizione, non prevista”.

4. Il ricorso deve essere rigettato.

5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro cento per esborsi, Euro tremila per compensi professionali, oltre spese generali in misura del 15 per cento e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2016

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