Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24460 del 30/10/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 24460 Anno 2013
Presidente: PIVETTI MARCO
Relatore: MELONI MARINA

SENTENZA

sul ricorso 9187-2008 proposto da:
AGENZIA DELLE DOGANE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI

12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

2013
681

AMGA COMMERCIALE

SPA in persona del

legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA VIA BOEZIO 16, presso lo STUDIO CONSULENZA
GIURIDICO TRIBUTARIA, rappresentato e difeso dagli
avvocati LUCISANO CLAUDIO, LUPI RAFFAELLO giusta

Data pubblicazione: 30/10/2013

delega a margine;

controri corrente

avverso la sentenza n. 72/2007 della COMM.TRIB.REG. di
GENOVA, depositata il 06/12/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

MELONI;
udito per il ricorrente l’Avvocato CAPUTI IAMBRENGHI
che ha chiesto raccoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato LUPI che ha
chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PASQUALE FIMIANI che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

udienza del 26/02/2013 dal Consigliere Dott. MARINA

Svolgimento del processo

l’Agenzia delle Dogane – Ufficio tecnico di Finanza

di Genova notificava alla ditta Amga commerciale
spa due distinti atti, che li impugnava
separatamente davanti alla Commissione Tributaria
provinciale di Genova,: l’avviso di pagamento in
data 19/7/2004 con il quale la invitava al
pagamento di interessi e di indennità di mora per
il ritardato versamento di quota parte delle rate
di acconto dell’accisa sul gas metano per l’anno
2003 e l’atto di contestazione di sanzione
amministrativa in data 15/7/2004 con il quale
irrogava una sanzione amministrativa pari al 30%
per il ritardo nel versamento delle rate di acconto
d’imposta per l’anno 2003 e per l’irregolare
utilizzo di aliquote di accisa differenti da quanto
stabilito dalle disposizioni vigenti.
Avverso i due provvedimenti dell’Ufficio la società
Amga Commerciale spa presentava separati ricorsi
alla Commissione Tributaria provinciale di Genova
chiedendone l’annullamento.

1

wA,

tributaria

Commissione

La

provinciale di Genova con sentenza nr.374/3/2005
respingeva il ricorso avverso l’avviso di pagamento
mentre altra sezione della stessa CTP con sentenza
375/03/2005 accoglieva il ricorso relativo all’atto

Entrambe

le

sentenze

venivano

appellate

rispettivamente dalla società e dall’Agenzia delle
Dogane e sulle cause riunite si pronunciava la
Commissione tributaria regionale della Liguria con
sentenza nr.72/10/07 depositata in data 6/12/2007,
che annullava gli atti originariamente impugnati.
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria
regionale della Liguria ha proposto ricorso per
cassazione l’Agenzia delle Dogane con un motivo ed
ha resistito la società con controricorso.
L’Agenzia ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo ed unico motivo di ricorso la

di irrogazione della sanzione annullandolo.

ricorrente Agenzia delle Dogane lamenta
violazione e falsa applicazione dell’art.26
comma 8 ora 13 ed art.3 comma 3 D.L.gs 504/95 in
riferimento all’art. 360 comma 1 n.3 cpc in
quanto la CTR ha ritenuto corretto il calcolo
delle rate di acconto versate nell’anno 2003,
2

M

effettuato dividendo
dell’accisa

per 12 l’importo

addebbitata

ai

propri

utenti

nell’anno 2002.
Il motivo proposto è fondato e deve essere
accolto.

norma falsamente applicata dalla CTR riferisce
il parametro dell’anno precedente solo in
riferimento ai consumi ma quanto all’aliquota
applicabile negli acconti mensili invece non può
che restare fermo il principio generale
dell’aliquota vigente al momento in cui si
verifica il presupposto del tributo come
previsto dall’art.3 comma 3 TUA secondo cui la
liquidazione dell’imposta si effettua applicando
alla quantità del prodotto l’aliquota vigente
alla data di immissione in consumo.
Pertanto la società nel determinare le rate di
acconto dell’anno 2003 doveva applicare al

Infatti nel determinare le rate di acconto la

totale dei consumi fatturati nel 2002 le
aliquote vigenti al febbraio 2003 data di
presentazione della dichiarazione di consumo
dell’anno 2002 diviso un dodicesimo.
La società invece ha diviso per dodici il totale
dell’imposta

nel

versata

2002

applicando

3

(3/‘-,

all’imponibile

la

minor

aliquota

vigente nel 2002.

Per quanto sopra deve essere accolto il ricorso
proposto e la causa decisa nel merito con

proposito occorre precisare che è cumulabile la
sanzione del 30% prevista dall’art. 13 D.L.gs.
471/1997 con l’applicazione di una indennità di
mora e degli interessi in caso di tardivo
versamento ex art. 3 comma 4 Testo unico accise.
Infatti

l’art.13

D.L.gs

471/97 prevede

la

sanzione amministrativa del 30% di ogni importo
non versato per chi non esegue in tutto o in
parte alle prescritte scadenze i versamenti in
acconto, periodici, a conguaglio o a saldo
dell’imposta risultante dalla dichiarazione.
Pertanto l’inosservanza dell’obbligo di cui
sopra è stata correttamente sanzionata ex art.

rigetto del ricorso introduttivo. A tale

13 D.L.gs 471/97, applicabile ad ogni ipotesi di
mancato pagamento di un tributo o di una sua
frazione nel termine previsto mentre
l’applicazione dell’indennità di mora e degli
interessi richiesti dall’Ufficio assolve alla
diversa funzione risarcitoria e costituisce un
4

Vi

e necessario del

accessorio naturale

tributo che non esclude quindi l’applicabilità
della sanzione. Tale è l’orientamento della
Corte come anche recentemente ribadito nella
seguente ordinanza n. 8553 del 14/04/2011 V

tributarie, il d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471
detta una disciplina destinata a valere, in
generale, per tutti i tributi, integrata dalle
disposizioni normative speciali di imposta (con
riferimento alle accise, il d.lgs. 26 ottobre
1995, n. 504), con la conseguenza che, nel caso
di omesso pagamento dell’imposta di consumo sul
gas trovano applicazione sia l’art. 13 del
d.lgs. n. 471 cit., che prevede il pagamento di
una somma a titolo di sanzione amministrativa,
sia l’art. 3, n. 4, del d.lgs. n. 504 cit., nel
testo vigente “ratione temporis”, che prevede
un’indennità di mora dovuta per il ritardato

sezione: “In tema di sanzioni amministrative

pagamento, trattandosi di norme pienamente
compatibili, che non realizzano un cumulo di
sanzioni, in ragione della loro diversità
funzionale, afflittiva (con riferimento alla
sanzione amministrativa) e reintegrativa del
patrimonio leso (con riguardo all’indennità di
5

[vN

neNTE DA REGISTRAZIONE
Al SENSI
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.13 1

ALL. A. – N.5

MATERIA ‘fRIBUTARIA

mora).
La novità della questione giustifica la
compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso proposto dall’Agenzia delle

introduttivi e compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della V
sezione civile il 26/2/2013

Dogane, cassa la sentenza, rigetta i ricorsi

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