Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24460 del 05/10/2018

Cassazione civile sez. trib., 05/10/2018, (ud. 21/03/2018, dep. 05/10/2018), n.24460

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 6098/2011 R.G. proposto da:

IMMOBILIARE CAVARIA 2001 S.R.L., (c.f. (OMISSIS)), in persona del

legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Pio

Corti, con domicilio eletto in Roma Viale Parioli n. 79H presso lo

studio del difensore;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (c.f. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12,

presso l’Avvocatura;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Lombardia n. 1/43/10 depositata il 15/1/2010.

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del

21/3/2018 dal Consigliere Dott. Pierpaolo Gori.

Fatto

RILEVATO

che:

– Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia (in seguito, CTR), veniva rigettato l’appello proposto da IMMOBILIARE CAVARIA 2001 S.R.L. (in seguito, la contribuente) e, per l’effetto, confermata la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Milano (in seguito, CTP) n. 209/29/2008, avente ad oggetto un avviso di diniego di rimborso IVA per l’anno di imposta 2001;

– La contribuente ricorreva contro il diniego eccependo, tra l’altro, di aver aderito alla sanatoria prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 9 e l’esistenza incontroversa delle operazioni che avevano generato il credito chiesto a rimborso, oltre che la pretestuosità del diniego, per l’avvenuta indicazione nel modello VR utilizzato per il rimborso di un codice diverso da quello corrispondente all’attività di impresa effettivamente esercitata, mutato nel corso del periodo di imposta successivo alla dichiarazione a correzione di una impropria attribuzione in sede di costituzione;

– I giudici di prime cure rigettavano il ricorso, ritenendo che l’adesione al condono tombale non inibisse il disconoscimento di un credito, e che la società al tempo dei fatti contestati operasse senza diritto alla detrazione sugli acquisti; l’appello della contribuente veniva pure dismesso dalla CTR nel merito;

– Propone ricorso la contribuente, affidato a quattro motivi, cui resiste l’Agenzia con controricorso.

Diritto

RITENUTO

che:

– Con il primo motivo, la contribuente denunzia la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per essersi la CTR pronunciata sul diritto alla detrazione IVA, mentre il petitum mediato era il riconoscimento del diritto al rimborso dell’IVA;

Va al proposito dato atto di un’eccezione preliminare articolata dall’Agenzia, ma la Corte ritiene che la doglianza, pure non proposta correttamente ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, non sia solo per questo è inammissibile non essendo la corretta menzione dell’ipotesi appropriata una condizione necessaria purchè sia fatto valere un vizio della decisione astrattamente idoneo (Cass. 6 ottobre 2017 n. 23381), dal momento che dalla lettura del mezzo di impugnazione emerge in modo sufficientemente chiaro che la contribuente ha con esso dedotto la nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato;

– Nondimeno, il motivo è infondato; la CTR in motivazione si è limitata a ricostruire i fatti alla base della pretesa azionata, precisando che il credito IVA oggetto del diniego era parte di un importo maggiore, esposto dalla contribuente nel modello VR compilato in relazione al periodo di imposta, in parte concesso e poi recuperato attraverso una cartella di pagamento impugnata in separata sede, controversia decisa dalla Corte con sentenza del 17 febbraio 2015 n. 3205 sfavorevole alla contribuente e, per il resto, negato; dunque, il credito negato nel caso di specie è strettamente legato all’esistenza o meno del diritto alla detrazione IVA;

– Con il secondo motivo, si censura l’omessa ed insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per aver la CTR ritenuto che la società non fosse operativa, e avesse creato solo una parvenza di operatività, senza motivare l’affermazione, a dire della contribuente;

– Trova accoglimento a riguardo l’eccezione formulata in via preliminare dall’Agenzia di inammissibilità, in quanto nel motivo la contribuente deduce contraddittoriamente tanto l’omessa motivazione quanto la motivazione insufficiente o contraddittoria (Cass. 26 gennaio 2004 n. 1317) in relazione al medesimo passaggio argomentativo della CTR e, dunque, l’eccezione coglie una contraddizione insanabile; ad ogni modo, anche nel merito, la censura sarebbe stata infondata, dal momento che, come si evince dalla lettura della sentenza gravata, il passaggio “così operando (…) la medesima società si creava una parvenza di operatività”, è una citazione della sentenza della CTP; inoltre, tale menzione trova riscontro non solo nella motivazione esposta nell’avviso di accertamento, pure richiamato in sentenza, ma anche nell’ulteriore passaggio argomentativo, non censurato dalla contribuente, secondo cui la società, compiva al tempo dei fatti un’unica operazione antieconomica di acquisto e vendita di immobile, ed è dal complesso di tali elementi la CTR ha tratto la conclusione si trattasse di attività finalizzata a creare i presupposti per l’ottenimento di rimborso IVA, accertamento in fatto supportato da una motivazione immune da vizi logici, non utilmente censurata come vizio motivazionale in sede di legittimità;

– Con il terzo motivo si censura la violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, commi 1 e 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver la CTR ritenuto che la contribuente non avesse diritto a detrarre l’IVA sull’acquisto dell’area edificabile da destinare alla realizzazione di unità immobiliari, per il fatto che non erano state poste in essere dalla contribuente operazioni imponibili, pur avendo queste potuto essere compiute in altri periodi di imposta, anche alla luce della durata dell’opera edificatoria del complesso immobiliare, presumibilmente pluriennale;

– Il motivo è infondato; come condivisibilmente già ricordato da questa Corte anche nella controversia tra le parti decisa con la sentenza del 18, febbraio 2015 n. 3205/15, la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE afferma che, al fine di stabilire se l’IVA sia detraibilie o meno ai sensi dell’art. 17 della sesta Direttiva CEE, VIVA relativa ad un’attività di acquisto di un bene da adibire all’esercizio dell’impresa deve aversi riguardo all’intenzione del soggetto passivo di imposta di utilizzare il bene per fini aziendali, riscontrata da elementi obiettivi, al fine di determinare se, nel momento in cui procede all’operazione a monte, il soggetto passivo agisca come tale ai fini della detrazione IVA (Corte Giust. 8 giugno 2000, Breitshol, C-400/98);

In applicazione di tale insegnamento, questa Corte ha statuito che il contribuente deve provare l’intento di finalizzare l’acquisto o la ristrutturazione dell’immobile all’espletamento dell’attività economica dichiarata, e anche un’operazione isolata, se prodromica all’esercizio effettivo dell’attività di impresa, può essere considerata utile ai fini della detrazione dell’IVA assolta a monte, anche in difetto di successive operazioni attive a valle (Cass. 2014/1859); tuttavia, fermo restando che nel caso di specie si verte sul collegato diniego del diritto di rimborso IVA, da un lato non è stato dedotto dalla contribuente in quale diverso e successivo momento l’attività edificatoria sarebbe stata effettivamente esercitata e, dall’altro, la ricognizione della fattispecie concreta tramite le risultanze probatorie di causa non rientra nella corretta interpretazione della norma di legge, inerendo alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, quale vizio di motivazione;

– Con il quarto mezzo di impugnazione, la contribuente lamenta l’omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per non essersi la CTR pronunciata sulle ragioni per cui la cessione dell’immobile andasse effettuata in esenzione IVA; il motivo non è inammissibile, come pure eccepito dall’Agenzia, in quanto non si evince dal controricorso in quale violazione di legge si risolverebbe, ma è comunque destituito di fondamento;

– I giudici di appello hanno motivato adeguatamente circa la mancata dimostrazione da parte della contribuente della finalità dell’unica operazione posta in essere dalla società a fine 2001, di destinazione all’espletamento dell’attività economica al tempo dichiarata, che era di locazione d’immobili; peraltro, la previsione statutaria stessa, anche considerato il cambiamento del codice effettuato a valle dell’operazione nel successivo anno di imposta, ha un valore meramente indiziario circa l’inerenza dei costi all’attività di impresa; nè la società ha dimostrato che l’operazione non fosse isolata, circostanza invero nemmeno dedotta dalla contribuente, e che si inserisse in una specifica attività imprenditoriale, nè la contribuente ha dato prova del fatto che fosse inserita in una attività imprenditoriale vera e propria, al fine di generare lucro;

Al rigetto del ricorso segue la soccombenza della ricorrente anche in punto di spese di lite, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

la Corte:

rigetta il ricorso;

condanna la ricorrente alla rifusione all’Agenzia delle spese di lite, liquidate in Euro 10.200,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 21 marzo 2018.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2018

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