Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24460 del 01/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 01/10/2019, (ud. 16/04/2019, dep. 01/10/2019), n.24460

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30164-2017 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati

ELISABETTA LANZETTA, CHERUBINA CIRIELLO, MASSIMO BOCCIA NERI;

– ricorrente –

contro

M.M.V., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

GIULIO CESARE 95, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO

BIANCHINI, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3388/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 23/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI

CAVALLARO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza depositata il 23.6.2017, la Corte d’appello di Roma ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva accolto l’opposizione proposta da M.M.V. avverso il decreto ingiuntivo con cui le era stato intimato di pagare all’INPS somme derivanti dall’obbligo di restituire guanto indebitamente percepito in esecuzione di altra sentenza di primo grado poi riformata in appello;

che avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura;

che M.M.V. ha resistito con controricorso, eccependo preliminarmente il difetto di procura speciale dei difensori di parte ricorrente;

che è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

che entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che è manifestamente infondata l’eccezione preliminare di parte controricorrente, ove si consideri che la procura speciale è stata rilasciata in favore degli odierni difensori e apposta a margine del ricorso introduttivo contenente i riferimenti alla sentenza impugnata e all’odierno ricorso;

che, con l’unico motivo di censura, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., dell’art. 132,429 e 437 c.p.c., per avere la Corte di merito ritenuto che, essendosi la sentenza n. 5764/2013, nel riformare la pronuncia di primo grado in esecuzione della quale l’INPS aveva pagato le somme oggetto del presente giudizio, pronunciata nel senso della mancata prova dell’avvenuto pagamento, la domanda di restituzione non poteva essere riproposta in un secondo giudizio per essere intervenuto giudicato;

che il motivo è manifestamente fondato, dovendosi dare continuità al principio di diritto secondo cui, poichè la decisione del giudice del lavoro, ove la motivazione non sia contestuale, si cristallizza nel dispositivo, con la conseguenza che non è possibile integrare il dispositivo con la motivazione, la mancata esplicita indicazione, nel dispositivo della sentenza d’appello, del rigetto della domanda di restituzione delle somme oggetto del presente giudizio, che era stata formulata per la prima volta in sede di gravame, si risolve in omessa pronunzia, a fronte della quale la parte ha la facoltà alternativa di far valere tale vizio in separato giudizio, senza che la mancata impugnazione della sentenza determini la formazione del giudicato (così Cass. n. 31822 del 2018, sulla scorta di Cass. n. 15461 del 2008);

che a non diverse conclusioni induce il fatto che, nella specie, la sentenza n. 5764/2013 contenesse nel dispositivo la dicitura di aver disatteso o assorbito ogni diversa istanza, dal momento che, in ragione dell’autonomia della domanda di restituzione rispetto a quelle proposte con il ricorso introduttivo, essa abbisognava di un riferimento espresso nella parte dispositiva (arg. ex Cass. n. 16628 del 2004);

che, pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata per nuovo esame alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione;

che, in considerazione dell’accoglimento del ricorso, non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 16 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 2019

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