Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2446 del 31/01/2017
Cassazione civile, sez. trib., 31/01/2017, (ud. 30/11/2016, dep.31/01/2017), n. 2446
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. LA TORRE Mari Enza – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 25767-2010 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
D.M.M.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 74/2009 della COMM. TRIB. REG. dell’EMILIA
ROMAGNA depositata il 05/08/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
30/11/2016 dal Consigliere Dott. LA TORRE MARIA ENZA;
udito per il ricorrente l’Avvocato URBANI NERI che si riporta agli
atti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
BASILE TOMMASO che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
L’Agenzia delle entrate ricorre, nella parte in cui è rimasta soccombente, per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, n. 74/02/09 dep. 5 agosto 2009, che su impugnazione del silenzio rifiuto su istanza di rimborso dell’Irap per gli anni dal 2000 al 2004 proposto da D.M.M., medico, ha confermato la decisione di primo grado che aveva rigettato il ricorso del contribuente per gli anni dal 2000 al 2002, essendosi egli avvalso del condono di cui alla L. n. 289 del 2002; e accolto il ricorso per gli anni 2003 e 2004, ritenendo insussistente il presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione, in mancanza di apporto di capitale e lavoro altrui.
Il contribuente non si è costituito.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con l’unico motivo del ricorso l’Agenzia delle entrate deduce motivazione insufficiente su un fatto decisivo (ex art. 360 c.p.c., n. 5), costituito dalla mancata valutazione da parte della CTR, in relazione agli anni 2003 e 2004, di elementi decisivi, emergenti dai quadri RE delle dichiarazioni dei redditi, indici di autonoma organizzazione, quale presupposto per l’assoggettabilità a Irap del professionista.
2. Il motivo è fondato e va accolto.
3. A fronte delle puntuali deduzioni dell’Ufficio, che riporta i dati tratti dal quadro RE delle dichiarazioni dei redditi del contribuente, come esposti nei motivi di appello – dai quali emergono spese per lavoro dipendente, consumi, canoni di locazione e spese per immobili – la CTR si è limitata, con apodittica e insufficiente motivazione, a confermare, con generico richiamo, la valutazione della situazione di fatto contenuta nella sentenza di primo grado, senza alcun riferimento al caso di specie e senza riprodurre il contenuto alla stessa motivazione della sentenza della CTP.
4. Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza cassata con rinvio alla CTR dell’Emilia Romagna, in diversa composizione, anche per le spese.
PQM
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR dell’Emilia Romagna, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 30 novembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2017