Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2446 del 04/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 04/02/2020, (ud. 09/10/2019, dep. 04/02/2020), n.2446

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – rel. Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27398-2017 proposto da:

R.A. nella qualità di genitore esercente la potestà sul

figlio minore R.N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

FIRENZE 32, presso lo studio dell’avvocato ELENA IEMBO,

rappresentato e difeso dall’avvocato ANNAMARIA TROPIANO;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati NICOLA

VALENTE, EMANUELA CAPANNOLO, CLEMENTINA PULCI, MANUELA MASSA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 819/2017 del TRIBUNALE di LOCRI, depositata il

02/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa DORONZO

ADRIANA.

Fatto

RILEVATO

che:

con sentenza depositata il 2/10/2017, il Tribunale di Locri, pronunciando in sede di opposizione ad accertamento tecnico preventivo obbligatorio ex art. 445-bis c.p.c., ha dichiarato sussistente il requisito sanitario necessario per il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento in favore di R.N. dalla data della revoca, ossia dal gennaio 2016, ed ha condannato l’Inps al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in Euro 800,00;

contro la pronuncia R.A., in qualità di genitore esercente la potestà sul figlio minore N., ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi;

l’INPS ha resistito con controricorso;

è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

i motivi di ricorso sono due:

“violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, per omesso esame di un fatto decisivo del giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”;

“violazione del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, art. 4, commi 7 e 8, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione o falsa applicazione di norme di diritto”;

la parte lamenta che il giudice non ha liquidato le spese della fase preventiva di accertamento tecnico, nonostante la sua espressa domanda e che, nella liquidazione delle stesse, ha ridotto i compensi in violazione delle norme citate, limitando le attività compiute soltanto a quelle inerenti alle fasi di studio ed introduzione del giudizio, non anche alla fase istruttoria, svolta nel procedimento sommario, e alla fase decisionale, che pure si era svolta in sede di discussione orale nella fase di merito;

i motivi – al di là dell’improprio richiamo all’omesso esame di un fatto decisivo del giudizio – sono fondati;

ai fini della individuazione degli scaglioni applicabili, va ribadito che, ai fini della determinazione del valore della causa per la liquidazione delle spese di giudizio, nelle controversie relative a prestazioni assistenziali deve applicarsi il criterio previsto dall’art. 13 c.p.c., comma 1, di talchè, se il titolo è controverso, il valore si determina in base all’ammontare delle somme dovute per due anni (Cass. S.U. n. 10455 del 2015);

applicando tali principi al caso in esame, il valore della causa va individuato tra Euro 5.200,00 ed 26.000,00, in tale scaglione rientrando l’ammontare di due annualità della prestazione richiesta, ed i parametri minimi stabiliti per tale scaglione, computando tre fasi per il procedimento di istruzione preventiva e tre per la causa di merito (fase di studio, fase introduttiva e fase decisionale, dovendosi escludere il compenso per la fase istruttoria pacificamente non svoltasi), vanno individuati in Euro 911,00 per la fase di istruzione preventiva (risultanti dalla somma di Euro 270,00 per studio della controversia, Euro 337,50 per la fase introduttiva ed Euro 303,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, dovendosi ridurre le prime due del 50% e la terza del 70%, ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, art. 4) e, trattandosi di causa inquadrabile nella tab. 4 (cause di previdenza), in Euro 1774,50 per il giudizio di merito (risultanti dalla somma di Euro 442,50 per la fase di studio, Euro 370,00 per la fase introduttiva del giudizio, e Euro 962,00 per la fase decisionale, dovendosi ridurre le prime due e la fase decisionale del 50,/o ancora ai sensi del citato D.M. n. 55 del 2014, art. 4);

con riguardo alla fase istruttoria e/o di trattazione, la riduzione va operata sottraendo il 70% all’importo del parametro medio, dovendo così interpretarsi il disposto del D.M. n. 55 del 2014, art. 4, che testualmente prevede un riduzione “fino al 70 per cento” dell’importo liquidato per tale fase;

la liquidazione delle spese contenuta nell’impugnata sentenza è dunque inferiore a detti minimi, nè risulta alcuna motivazione in ordine alla non riconoscibilità, nel caso concreto, di alcuni compensi stabiliti dal citato D.M. n. 55 del 2014, in relazione alle singole fasi processuali;

pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata per quanto di ragione e, non apparendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito liquidando le spese in complessivi Euro 2685,50 per compensi professionali, oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, e condannando l’Inps al relativo pagamento, secondo quanto già statuito in sentenza, con distrazione in favore del procuratore antistatario;

le spese del presente giudizio di legittimità vanno poste a carico della parte soccombente;

in considerazione dell’accoglimento del ricorso, non sussistono presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa per quanto di ragione la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, liquida le spese del giudizio di merito in Euro 2.685,50, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge, con distrazione in favore dell’avvocato Annamaria Tropiano;

condanna l’Inps al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 1.500,00 per compensi professionali e 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario del 15% di spese generali e agli altri accessori di legge, con distrazione in favore dell’avvocato Annamaria Tropiano.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 9 ottobre 2019.

Depositato in cancelleria il 4 febbraio 2020

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