Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2446 del 04/02/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 2446 Anno 2014
Presidente: PICCIALLI LUIGI
Relatore: PETITTI STEFANO

estinzione del processo per

SENTENZA
incompleta riassunzione

sul ricorso proposto da:
INNAIMI Anna Maria (NNN NMR 54B49 G273K), INNAIMI Santi
SNT 55R20 G273G), INNAIMI Patrizia Giuseppa Maria (RNN
PRZ 57R51 G273B), INNAIMI Rita Anna Maria (ffigN RNN 64C69
G273N), INNAIMI Francesca Paola (INN FNC 69D42 G273N),
INNAIMI Marianna (WN

MNN

65C54 G273E), INNAIMI Federica

(ffigN FRC 68P59 G273N), GIORDANO Silvio (GRD SLV 64R30
G273I), GIORDANO Rossella (GRD RSL 69L51 G273H), tutti
rappresentati e difesi, per procura speciale a margine del
ricorso, dall’Avvocato Maurizio Liotta, elettivamente
domiciliati in Roma, via Giuseppe Ferrari n. 35, presso lo
studio dell’Avvocato Massimo Filippo Marzi;
— ricorrenti —

i 13

1

Data pubblicazione: 04/02/2014

contro
CANNIZZO Francesco (CNN FNC 48C27 G373B), rappresentato e
difeso da se medesimo ai sensi dell’art. 86 cod. proc.
civ., elettivamente domiciliato in Roma, via Gallia n. 2,

– contro ricorrente nonché contro
CONDOMINIO DI VIA ANTONIO SALINAS N. 56 – Palermo, in
persona dell’amministratore pro tempore;
CARAI Giuseppe, D’ANGELO Maria; PIAZZA Salvatore, CABASINO
Michelangelo, BRUNNO Adriana, GALICI Antonina, vedova
Brunno, DI CARLO Tarcisio, BIGNARDELLI Giovanna, in proprio
e quale procuratrice di Bignardelli Francesca, VANADIA
Salvatore, MONTE Gaetano, FICI Antonino, SALAMONE
Fortunata, CONSOLI Vittorio, LA JACONA Saverio, MELODIA
Jolanda, PISCITELLI Silvana, PISCITELLI Caterina, PROFETA
Girolamo, MOLLICA Liliana, VERSACI Giuseppe;
CANNIZZO Rosalia, CANNIZZO Giuseppe, CANNIZZO Anna, RICCO
Maria Giovanna;
VIRGA Gaetano, GALICI Antonina, BRUNNO Adriana, quali eredi
di Brunno Raffaele;
GALLO Giuseppe, GALLO Maria Concetta, GALLO Antonina, GALLO
Caterina, GALLO Giovanni, quali eredi di Innaimi Rosaria,
PIRAINO Caterina, quale curatore della eredità giacente di
Ciotti Agata, quale erede di Ciotti Maria;

presso lo studio dell’Avvocato Cesare Berti;

-intimati

per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di
Palermo n. 156 del 2009, depositata in data 3 febbraio
2009.
la relazione della causa svolta nella pubblica

udienza del 12 dicembre 2013 dal Consigliere relatore Dott.
Stefano Petitti;
udito l’Avvocato Filippo Marzi, per delega Liotta;
udito

il

Pubblico Ministero, in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott.ssa Francesca Ceroni che ha
chiesto l’accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
l. Con citazione del luglio 1985, Innaimi Santi,
assumendo di essere proprietario di alcune unità
immobiliari ubicate a piano terra e al piano scantinato
dell’edificio sito in Palermo, via Salinas n. 56, e
dolendosi che il Condominio aveva utilizzato tabelle
millesimali errate in quanto non rapportate all’effettivo
valore delle singole unità immobiliari, conveniva in
giudizio, dinnanzi al Tribunale di Palermo, il Condominio
di via Salinas n. 56 e i condomini Amico Filippo,
Bignardelli Giovanna, Bignardelli Francesca, Brunno
Raffaele, Cabasino Michelangelo, Cannizzo Francesco,
Cannizzo Gaspare, Cannizzo Rosalia, Ciotti Maria, Consoli
Vittorio, Di Carlo Tarcisio, Gianforti Ignazia, La Jacona

3

Udita

Saverio, Lavore Giuseppe, Melodia Jolanda, Mollica Liliana,
Piazza Salvatore, Piscitelli Caterina, Piscitelli Silvana,
Profeta Girolamo, Vanadia Salvatore, Versaci Giuseppe,
Virga Antonino, Virga Gaetano, al fine di ottenere la
predisposizione di nuove tabelle millesimali.
Si costituivano i condomini, ad eccezione di Cannizzo
Gaspare, Profeta Girolamo e Virga Gaetano, aderendo alla
domanda dell’attore, mentre il Condominio eccepiva il
proprio difetto di legittimazione passiva.
1.1. Con sentenza del 24 maggio 1996 il Tribunale di
Palermo dichiarava esecutive le tabelle millesimali
predisposte dal c.t.u. e allegate alla sua relazione.
1.2. Avverso questa sentenza proponeva appello Immaini
Santi, dolendosi del fatto che né il c.t.u. né il Tribunale
avevano dato adeguate risposte ai rilievi sollevati dal
proprio consulente di parte.
Si costituivano i condomini Carai Giuseppe e D’Angelo
Maria, succeduti ad Amico Filippo; Galici Antonina,
succeduta a Lavore Giuseppe; Monte Gaetano, succeduto a
Virga Antonino; Fici Antonino e Salamone Fortunata,
succeduti a Gianforti Ignazia; Brunno Adriana, Piazza
Salvatore, Cabasino Michelangelo, Bignardelli Giovanna, in
proprio e nella qualità di procuratrice di Bignardelli
Francesca, Consoli Vittorio, La Jacona Saverio, Melodia
Jolanda, Piscitelli Caterina, Piscitelli Silvana, Profeta

Girolamo, Mollica Liliana, Cannizzo Gaspare, Cannizzo
Rosalia e Cannizzo Francesco, Versaci Giuseppe, chiedendo
il rigetto del gravame.
2. Con citazione notificata in data 8 febbraio 1991,
Innaimi Santi, premesso che in data 11 dicembre 1990,
l’assemblea condominiale aveva approvato lo stato
patrimoniale al 31 ottobre 1990 e il preventivo e il piano
di riparto per il periodo l ° gennaio – 31 dicembre 1991, e
che i contributi condominiali erano stati ripartiti in base
a tabelle millesimali errate, conveniva in giudizio,
dinnanzi al Tribunale di Palermo, il Condominio di via
Salinas n. 56, chiedendo l’annullamento della impugnata
delibera.
Si costituiva il Condominio contestando la domanda e
chiedendone il rigetto.
2.1. Con sentenza del 17 febbraio 1995, il Tribunale
rigettava la domanda.
2.2. Avverso questa sentenza proponeva appello Immaini
Santi, lamentando la mancata riunione del giudizio a quello
avente ad oggetto la predisposizione di nuove tabelle
millesimali e ribadendo che non doveva partecipare alla
ripartizione delle spese relative a servizi dei quali egli
non usufruiva.
Si costituiva il Condominio contestando il gravame e
chiedendone il rigetto.

3.

Con citazione notificata il 12 dicembre 1991,

Immaini Santi conveniva in giudizio, dinnanzi al Tribunale
di Palermo, il Condominio di via Salinas n. 56, chiedendo
l’annullamento della delibera assembleare del 10 ottobre

patrimoniale al 30 settembre 1991 e il preventivo e piano
di riparto per il periodo l ° ottobre – 31 settembre 1991.
3.1. Anche in questo giudizio si costituiva il
Condominio contestando la domanda e chiedendone il rigetto.
3.2. Con sentenza del 24 maggio 1996 il Tribunale
annullava l’impugnata delibera, limitatamente alla parte in
cui nel rendiconto approvato era stata addebitata
all’Immaini la somma di lire 29.563, e rigettava la domanda
nel resto, sulla base di motivazioni analoghe a quelle
della precedente decisione.
Avverso questa sentenza proponeva appello Immaini
Santi, lamentando la mancata riunione dei giudizi e
ribadendo che non doveva partecipare alla ripartizione
delle spese relative a servizi dei quali egli non
usufruiva.
Si costituiva il Condominio, chiedendo il rigetto
dell’appello.
4.

La Corte d’appello di Palermo, con una prima

ordinanza collegiale del 22 ottobre 1999 riuniva al
procedimento n. 1134 del 1995 quello iscritto al n. 1297;

6

1991, con la quale era stato approvato lo stato

in data 5 maggio 2000, il processo veniva dichiarato
interrotto per morte di Immaini Santi, e riassunto dagli
eredi dello stesso: Immaini Anna Maria, Immaini Santi,
Immaini Patrizia Giuseppa Maria, Immaini Rita Anna Maria,

Federica, Giordano Silvio e Giordano Rossella.
Con successiva ordinanza collegiale del 15 giugno 2001,
la Corte d’appello disponeva il rinvio della causa per
consentire la riunione con il giudizio n. 532 del 1997. La
riunione dei tre processi veniva disposta con ordinanza
collegiale del 7 maggio 2004, con la quale veniva disposto
altresì l’espletamento di una c.t.u.
All’udienza del 6 novembre 2006, il processo veniva
interrotto per morte di Cannizzo Gaspare; su ricorso in
riassunzione depositato dagli eredi Immaini, veniva fissata
l’udienza del 10 dicembre 2007 per la prosecuzione del
giudizio.
A tale udienza l’Avvocato Francesco Cannizzo dichiarava
di essere presente nella qualità di amministratore del
Condominio di via Salinas n. 56 e che non gli era invece
stato notificato il ricorso in riassunzione nella qualità
di difensore di se stesso e di Cannizzo Rosalia; eccepiva
quindi l’estinzione del giudizio, e a tale eccezione
aderiva il difensore degli eredi di Cannizzo Gaspare.

Immaini Francesca Paola, Immaini Marianna, Immaini

4.1. Rigettata dal consigliere istruttore la richiesta
di termine per rinnovazione della notificazione del ricorso
in riassunzione, la Corte d’appello di Palermo, con
sentenza depositata il 3 febbraio 2009, dichiarava estinto

La Corte d’appello faceva applicazione del principio
per cui in tema di interruzione del processo, ha natura
perentoria il termine di sei mesi per la relativa
riassunzione di cui all’art. 305 cod. proc. civ., mentre ha
carattere meramente ordinatorio quello in concreto
assegnato dal giudice, ex art. 303 stesso codice, per la
notifica dell’atto di riassunzione da parte dell’istante
alla controparte, sicché, di quest’ultimo, non è preclusa
la proroga prima della sua scadenza, né tantomeno è
preclusa – in caso di sua scadenza – la concessione di un
nuovo termine, sempre che non siano decorsi sei mesi dalla
conoscenza dell’interruzione del giudizio. Riteneva poi che
non potesse essere disposta la rinnovazione della
notificazione, atteso che tale adempimento può essere
disposto solo nel caso in cui la notificazione del ricorso
in riassunzione sia viziata o inesistente, ma non anche per
il caso, ricorrente nella specie, di mancata notifica
dell’atto di riassunzione a taluna delle parti del
giudizio.

8

il giudizio.

5. Per la cassazione di questa sentenza hanno proposto
ricorso Immaini Anna Maria, Immaini Santi, Immaini Patrizia
Giuseppa Maria, Immaini Rita Anna Maria, Immaini Francesca
Paola, Immaini Marianna, Immaini Federica, Giordano Silvio

resistito, con controricorso, l’Avvocato Francesco
Cannizzo, in proprio.
I ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 378 cod.
proc. civ.
MOTIVI DELLA DECISIONE
l. Deve essere preliminarmente disattesa l’eccezione di
inammissibilità del ricorso formulata dal controricorrente,
sul rilievo che il ricorso è stato notificato alla eredità
giacente di Ciotti Agata, sul presupposto che nel compendio
ereditario della Ciotti vi fosse l’unità immobiliare
ubicata nel condominio di via Salinas n. 56, mentre la
Ciotti, sin dal 1988, aveva ceduto la detta unità
immobiliare a Guido Scribani Greco, al quale quindi il
ricorso avrebbe dovuto essere notificato. Il fatto che ciò
non sia avvenuto, comporterebbe, ad avviso del
controricorrente, il passaggio in giudicato della sentenza
impugnata, essendo ormai decorso il termine di cui all’art.
327 cod. proc. civ.
1.1. L’eccezione è infondata.

e Giordano Rossella sulla base di cinque motivi; ha

Questa Corte ha avuto modo di affermare che «la non
integrità del contraddittorio è rilevabile, anche
d’ufficio, in qualsiasi stato e grado del procedimento e,
quindi, anche in sede di giudizio di legittimità, nel quale

prima volta, nel solo caso in cui il presupposto e gli
elementi di fatto posti a fondamento della stessa emergano
ex se dagli atti del processo di merito, senza la necessità
di nuove prove e dello svolgimento di ulteriori attività;
in tal caso, tuttavia, la parte che eccepisce la non
integrità del contraddittorio ha l’onere non soltanto di
indicare le persone che debbono partecipare al giudizio
quali litisconsorti necessari e di provarne l’esistenza, ma
anche quello di indicare gli atti del processo di merito
dai quali dovrebbe trarsi la prova dei presupposti di fatto
che giustificano la sua eccezione» (Cass. n. 25305 del
2008; Cass. n. 3688 del 2006).
Orbene, risulta evidente la inidoneità delle deduzioni
del controricorrente ad introdurre una valida eccezione di
non integrità del contraddittorio, atteso che il medesimo
si è limitato a depositare una nota di trascrizione
dell’atto di vendita dell’unità immobiliare da parte della
Ciotti in favore di Scribani Greco, senza tuttavia fornire
alcuna specificazione in ordine alla deduzione della
circostanza e alla produzione del documento nel giudizio di

la relativa eccezione può essere proposta, anche per la

merito. Senza dire che il primo giudizio è iniziato nel
1985, e quindi prima del trasferimento della unità
immobiliare dalla Ciotti al nuovo proprietario, sicché
correttamente la Ciotti è stata evocata in giudizio e

confronti, in assenza di qualsiasi comunicazione
processualmente rilevante.
2. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano
violazione o falsa applicazione degli artt. 156, 157 e 170
cod. proc. civ., sostenendo che la Corte d’appello avrebbe
errato nel ritenere che la notificazione effettuata
all’Avvocato Francesco Cannizzo, quale difensore del
Condominio, non fosse sufficiente per la ripresa del
rapporto processuale anche nei suoi confronti in proprio e
quale difensore di Cannizzo Rosalia. Invero, ai sensi
dell’art. 170 cod. proc. civ., se il procuratore è
costituito per più parti è sufficiente anche la notifica di
una sola copia dell’atto. E ciò tanto più in quanto, nel
caso di specie, l’Avvocato Cannizzo partecipò al’udienza
quale difensore del Condominio.
A conclusione del motivo i ricorrenti formulano il
seguente quesito di diritto: «Dica la Suprema Corte di
Cassazione se in un giudizio con una pluralità di parti, in
cui talune di esse siano rappresentate dallo stesso
difensore, sia validamente effettuata la riassunzione del

correttamente il giudizio si è protratto nei suoi

-

processo a seguito di morte di altra parte costituita,
allorché la notifica del ricorso e del decreto di
fissazione dell’udienza di comparizione venga effettuata al
difensore quale procuratore costituito di una delle parti,
non anche quale procuratore di se stesso e di altra

parte, ove peraltro il suddetto difensore sia comunque
presente all’udienza fissata, sia pure affermando di
presenziarvi quale procuratore della parte cui sia diretta
la notifica, e non quale procuratore di se stesso e della
parte cui la notifica non sia stata effettuata, e non
deduca espressamente la nullità dell’atto di riassunzione,
e se pertanto incorre in violazione degli artt. 156, 157 e
170 c.p.c. il Giudice che invece dichiari l’estinzione del
processo».
3. Con il secondo motivo i ricorrenti deducono
violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 2 Cost.,
102, 156, 162, 291, 303, 305 e 307 cod. proc. civ.,
rilevando che una volta tempestivamente riassunto il
giudizio interrotto

il che, nella specie, si era

verificato – l’errore nel quale eventualmente la parte
riassumente incorra nella identificazione dei destinatari
della notificazione dell’atto di riassunzione non potrebbe
incidere sulla validità dell’atto di riassunzione, essendo
a tal fine rilevante che l’atto stesso contenga gli
elementi idonei alla identificazione del processo che si

e

intende far proseguire. Ne consegue che il giudice, ove la
notifica dell’atto di riassunzione tempestivamente
depositato sia nulla o inesistente, ovvero nel caso in cui
la stessa non sia stata effettuata per erronea indicazione

notificazione, con fissazione di un nuove termine.
A conclusione del motivo i ricorrenti formulano il
seguente quesito di diritto: «Dica la Suprema Corte di
Cassazione se, una volta riassunto tempestivamente il
processo, interrotto per morte di una delle parti, qualora
la notifica del ricorso e del decreto di fissazione
dell’udienza di comparizione non sia effettuata a tutte le
parti entro il termine fissato dal giudice, debba il
giudice, tanto più se richiesto dalla parte interessata,
concedere un termine per rinnovare la notifica
effettuandola a chi delle parti costituite non l’abbia
ancora ricevuta, e quindi violi gli artt. 3 e 24 Cost.,
156, 162, 291, 303, 305 e 307 c.p.c. il giudice che al
contrario dichiari l’estinzione del processo».
4. Con il terzo motivo i ricorrenti deducono violazione
dell’art. 307 cod. proc. civ., ritenendo che la Corte
d’appello abbia errato nel dichiarare l’estinzione del
processo accogliendo l’eccezione di soggetti diversi da
quelli ai quali la legge attribuisce la legittimazione a
richiedere l’estinzione. Nel caso di specie, infatti,

delle parti, deve disporre la rinnovazione della

l’Avvocato Cannizzo, quale difensore del Condominio, non
eccepì affatto l’estinzione del processo, che invece venne
eccepita dall’Avvocato Giuseppe Cannizzo, laddove soggetti
interessati alla estinzione erano soltanto l’Avvocato

Cannizzo.
A conclusione del motivo i ricorrenti formulano il
seguente quesito di diritto: «Dica la Suprema Corte di
Cassazione se, in un processo con pluralità di parti,
dichiarato interrotto per morte di una di esse, a seguito
della riassunzione e della notifica del ricorso e del
decreto di fissazione dell’udienza di comparizione
effettuata agli eredi della parte defunta ma non a tutte le
altre parti costituite, il giudice violi l’art. 307 c.p.c.
qualora prenda in considerazione, accogliendola,
l’eccezione di estinzione del processo proposta dal
difensore costituitosi per gli eredi, il quale deduca la
mancata notifica dell’atto di riassunzione ad altra parte».
5. Con il quarto motivo i ricorrenti denunciano
violazione degli artt. 303, 305 e 307 cod. proc. civ.,
sostenendo che sarebbe errato far conseguire l’estinzione
del giudizio dalla mancata notificazione del ricorso e del
decreto a soggetti diversi dagli eredi della parte colpita
dall’evento interruttivo.

Francesco Cannizzo in proprio e la sua assistita Rosalia

A

conclusione del motivo i ricorrenti formulano il

seguente quesito di diritto: «Dica la Suprema Corte di
Cassazione se, in un processo con pluralità di parti,
dichiarato interrotto per morte di una di esse, il processo

cui, depositato tempestivamente il ricorso, esso unitamente
al decreto di fissazione di udienza sia regolarmente
notificato agli eredi della parte defunta, mentre la
notifica alle altre parti assolva alla mera funzione di
dare loro notizia della prosecuzione del processo e della
nuova udienza come sopra fissata, per cui il giudice che,
nonostante la regolarità e tempestività della riassunzione
e della notifica dell’atto nei confronti degli eredi,
dichiara estinto il processo per mancata notifica del
ricorso e del decreto di fissazione di udienza alle altre
parti viola gli artt. 303, 305 e 307 c.p.c.».
6. Con il quinto motivo i ricorrenti lamentano
violazione e falsa applicazione degli artt. 102, 291, 303,
305, 307 e 331 cod. proc. civ., sostenendo che ai fini di
una valida riassunzione del processo è sufficiente che
entro i sei mesi dall’interruzione il ricorso sia
depositato e notificato, entro il termine fissato dal
giudice, anche ad una soltanto delle parti del processo,
salva la necessità dell’integrazione del contraddittorio

debba considerarsi correttamente riassunto nell’ipotesi in

nei confronti della parte alla quale non sia stata eseguita
la notificazione.
A conclusione del motivo i ricorrenti formulano il
seguente quesito di diritto: «Dica la Suprema Corte di

litisconsorti necessari, nel caso di interruzione per morte
di una parte e successiva riassunzione, qualora l’atto di
riassunzione non sia stato notificato a taluna delle parti,

il

Giudice debba ordinare l’integrazione del

contraddittorio mediante notifica a queste ultime dell’atto
di riassunzione, per cui viola gli artt. 102, 291, 303,
305, 307 e 331 c.p.c. il giudice che dichiari l’estinzione
del processo omettendo di disporre tale integrazione, pur
sollecitato dalla parte che aveva chiesto di poter
rinnovare la notifica del ricorso e del decreto di
fissazione dell’udienza di comparizione alla parte nei cui
confronti tale notifica era stata omessa».
7. Il primo motivo di ricorso è infondato.
Se è vero, infatti, che ai sensi dell’art. 170 cod.
proc. civ., se il procuratore è costituito per più parti è
sufficiente anche la notifica di una sola copia dell’atto,
è altresì vero che, perché possa ritenersi validamente
eseguita la notificazione al procuratore costituito
attraverso la consegna di una sola copia dell’atto è
necessario che le parti destinatarie della notificazione

Cassazione se, in caso di processo con più parti, tutte

dell’atto siano specificamente indicate. Nel caso di
specie, invece, l’atto di riassunzione non è stato
indirizzato anche all’Avvocato Cannizzo in proprio e quale
difensore di Rosalia Cannizzo, sicché la consegna dell’atto

Condominio non può valere a sanare la mancata indicazione
degli altri due soggetti processuali, ancorché
rappresentati dal medesimo difensore.
8. I restanti motivi di ricorso, all’esame dei quali può
procedersi congiuntamente in considerazione della
connessione delle censure proposte, sono fondati.
Trova, infatti, applicazione, nel caso di specie, il
principio per cui «in tema di interruzione del processo,
una volta eseguito tempestivamente il deposito del ricorso
in cancelleria con la richiesta di fissazione di una
udienza, il rapporto processuale, quiescente, è
ripristinato con integrale perfezionamento della
riassunzione, non rilevando l’eventuale errore sulla esatta
identificazione della controparte contenuto nell’atto di
riassunzione, che opera, in relazione al processo, in
termini oggettivi ed è valido, per raggiungimento dello
scopo ai sensi dell’art. 156 cod. proc. civ., quando
contenga gli elementi sufficienti ad individuare il
giudizio che si intende far proseguire; ne consegue che il
o

termine di sei mesi, previsto dall’art. 305 cod. proc.

di riassunzione all’Avvocato Cannizzo quale difensore del

civ., non svolge alcun ruolo nella successiva notifica del
ricorso e dell’unito decreto, che è volta unicamente ad
assicurare il corretto ripristino del contraddittorio ed il
rispetto delle regole proprie della

vocatio injus,

ivi

dichiarazione di contumacia» (Cass. n. 17679 del 2009).
Il giudice, pertanto, ove la notifica sia viziata o
inesistente (Cass., S.U., n. 14854 del 2006; Cass. n. 18713
del 2007) o, comunque, non sia stata correttamente compiuta
in ragione di un’erronea o incerta individuazione del
soggetto che deve costituirsi, deve ordinarne la
rinnovazione, con fissazione di un nuovo termine, e non può
dichiarare l’estinzione del processo [Cass. n. 7611 del
2008; in tal senso, di recente, anche Cass. n. 21869 del
2013, secondo cui «la riassunzione di un processo che sia
stato dichiarato interrotto è tempestiva ed integralmente
perfezionata quando il corrispondente ricorso, recante gli
elementi sufficienti ad individuare il giudizio che si
intende far proseguire, sia stato depositato in cancelleria
nel termine semestrale previsto dall’art. 305 cod. proc.
civ. (nel testo, applicabile ratione temporis,

anteriore –

come nella specie – alla modifica apportata dalla legge 18
giugno 2009, n. 69), sicché, ove la relativa notifica,
unitamente al pedissequo decreto di fissazione

dell’udienza, sia viziata o inesistente, o comunque non sia

compresa quella relativa alla regolarità della

stata correttamente compiuta per erronea od incerta
individuazione del suo destinatario, il giudice deve
ordinarne la rinnovazione, fissandone il nuovo termine, e
non può dichiarare l’estinzione del processo»].

tale consolidato principio, erroneamente ritenendo che la
concessione di un termine per la integrazione del
contraddittorio nei confronti della parte per la quale la
notifica dell’atto di riassunzione non sia andata a buon
fine sarebbe ammissibile solo nel caso in cui la notifica a
quella parte venga eseguita, ma risulti nulla o
inesistente, non anche nel caso in cui la parte necessaria
non figuri tra i destinatari della notificazione dell’atto
di riassunzione. Si tratta, all’evidenza, di distinzione
che non trova alcun fondamento nella disciplina positiva
della rinnovazione della notificazione e della integrazione
del contraddittorio, non potendosi assoggettare a
differente trattamento l’ipotesi della notifica inesistente
a quella della mancata notificazione per effetto della
omessa inclusione di una parte necessaria tra i destinatari
della notificazione stessa.
9. In conclusione, il ricorso va accolto per quanto di
ragione,
impugnata

con conseguente cassazione della sentenza
con rinvio ad altra sezione della Corte

d’appello di Palermo, la quale si atterrà al seguente

La Corte d’appello, all’evidenza, si è discostata da

principio di diritto: «la riassunzione di un processo che
sia stato dichiarato interrotto è tempestiva ed
integralmente perfezionata quando il corrispondente
ricorso, recante gli elementi sufficienti ad individuare il

depositato in cancelleria nel termine semestrale previsto
dall’art. 305 cod. proc. civ. (nel testo, applicabile
ratione temporis,

anteriore – come nella specie – alla

modifica apportata dalla legge 18 giugno 2009, n. 69),
sicché, ove la relativa notifica, unitamente al pedissequo
decreto di fissazione dell’udienza, sia viziata o
inesistente, o comunque non sia stata correttamente
compiuta per erronea od incerta individuazione del suo
destinatario, ovvero ancora per mancata indicazione del
destinatario tra i soggetti ai quali effettuare la
notificazione, il giudice deve ordinarne la rinnovazione,
fissandone il nuovo termine, e non può dichiarare
l’estinzione del processo».
Al giudice di rinvio è demandata altresì la
regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte

accoglie

il ricorso per quanto di ragione;

cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese
del giudizio di legittimità, ad altra sezione della Corte
d’appello di Palermo.

giudizio che si intende far proseguire, sia stato

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione,

il 12 dicembre 2013.

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