Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2446 del 03/02/2010

Cassazione civile sez. lav., 03/02/2010, (ud. 22/12/2009, dep. 03/02/2010), n.2446

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –

Dott. MONACI Stefano – Consigliere –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A., in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZA G. VERDI, presso lo studio dell’avvocato TURCO Chiara, (c/o

l’Ufficio della Funzione Affari Legali e Societari), che lo

rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

e contro

M.F.;

– intimato –

e sul ricorso n. 24282/2007 proposto da:

M.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE

MILIZIE 38, presso lo studio dell’avvocato ANGELOZZI GIOVANNI, che lo

rappresenta e difende, giusta mandato a margine del controricorso e

ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3510/2006 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 13/09/2006 r.g.n. 3133/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/12/2009 dal Consigliere Dott. DI NUBILA Vincenzo;

udito l’Avvocato TURCO CHIARA;

udito l’Avvocato ANGELOZZI GIOVANNI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per improcedibilita’ in subordine

accoglimento per quanto di ragione, rigetto incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Su ricorso proposto da M.F. nei confronti dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, il Tribunale di Roma dichiarava il diritto dell’attore al ricalcolo del T.F.R. mediante inclusione dei compensi per lavoro straordinario (prestato in via ricorrente) ed al ricalcolo della 13A e 14A mensilita’ mediante inclusione di detti compensi fino al 31.10.1992. Proponeva appello l’Istituto e la Corte di Appello di Roma confermava la sentenza impugnata.

2. Ha proposto ricorso per Cassazione l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, deducendo sei motivi. Resiste con controricorso M.F., il quale propone ricorso incidentale condizionato, affidato ad unico, articolato motivo, col quale si eccepisce tra l’altro l’estinzione per prescrizione dell’azione di annullamento dell’accordo aziendale risalente al 1974 in materia di aumento della produttivita’ e di attribuzione, quale contropartita, della c.d. ora politica. Le parti hanno presentato memorie integrative. Il ricorso principale ed il ricorso incidentale, essendo stati proposti contro la medesima sentenza, vanno riuniti.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Con il primo motivo del ricorso, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 degli artt. 414,164 e 156 c.p.c., nonche’ omessa pronuncia: la Corte di Appello non ha rilevato che il ricorso introduttivo e’ carente di indicazioni e di prove in ordine alla asserita effettuazione in via continuativa di straordinario.

4. Il motivo e’ inammissibile. Esso si risolve in una censura in fatto alla sentenza di merito, la quale ha accertato de plano la sufficienza delle indicazioni in fatto ed allegazioni contenute nel ricorso introduttivo, nonche’ la prova della prestazione in via continuativa dello straordinario, anche dopo l’attuazione dell’accordo del 1974 di cui infra.

5. Con il secondo motivo del ricorso, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, degli artt. 2120, 2934 e 2935 c.c., nonche’ insufficiente motivazione, in ordine alla eccepita prescrizione del diritto dell’attore a far valere quote di T.F.R. ovvero di indennita’ di anzianita’ superiori a quanto in effetti accantonato. Erroneamente la Corte di Appello ha respinto l’eccezione di prescrizione quanto alle quote di T.F.R., muovendo dal presupposto che il diritto relativo maturi soltanto alla fine del rapporto di lavoro. Invero, la cessazione dal servizio costituisce solo il momento a partire dal quale la prestazione e’ esigibile, ma il lavoratore ha diritto all’accantonamento annuale di quote, la cui misura il datore di lavoro gli deve comunicare, ed e’ percio’ anno per anno che la prescrizione inizia a decorrere. A riprova di cio’ sta l’obbligo imposto al datore di lavoro di comunicare ogni anno la misura dell’accantonamento.

6. Il motivo e’ infondato. La giurisprudenza di questa Corte ha gia’ chiarito che la scadenza delle annualita’ idonee al calcolo delle quote di accantonamento degli istituti di fine rapporto e la ricezione delle comunicazioni datoriali in punto di accantonamenti utili sono inidonee ad eliminare la situazione di incertezza circa la quantificazione dell’importo spettante, che – continuando a sussistere – legittima il lavoratore a richiedere l’accertamento giudiziale del diritto. Perche’ possa decorrere il termine di prescrizione e’ necessario che il diritto sia incontroverso e, dato che la maturazione del t.f.r. non e’ istantanea, non e’ dato identificare un unico momento destinato a costituire il dies a quo della prescrizione dell’azione di accertamento. “Puo’ dirsi”, argomenta Cass. 20.10.04 n. 20516 in controversia avente ad oggetto la stessa questione “che l’azione meramente dichiarativa e’ dotata del requisito dell’imprescrittibilita’, mentre prescrittibile e’ il diritto, quando la sua esistenza venga invocata non in se’ e perse, ma strumentalmente al concreto conseguimento del particolare bene della vita che costituisce il contenuto del diritto medesimo. Ne consegue che la relazione ravvisabile fra azione di mero accertamento del diritto ed azione diretta alla sua concreta attuazione opera in senso esattamente inverso a quello preteso da parte ricorrente, perche’, mentre la mancata sperimentazione della prima, non soggetta a termini di prescrizione, risulta del tutto irrilevante ai fini della persistente sperimentabilita’ della seconda, e’ la possibile prescrizione di questa che puo’ precludere l’azione di mero accertamento, per difetto di interesse, in quanto, una volta estinto il diritto, con conseguente impossibilita’ di realizzazione pratica del suo contenuto, viene meno, di norma, ogni utilita’ dell’accertamento della sua mera esistenza, cosi’ difettando il ricordato presupposto dell’invocazione dell’officium judicis (cfr.

Cass. 9.4.03 n. 9575; 16.1.97 n. 382; 23.10.91 n. 11215; 6.5.91 n. 4886)”. Conformi altresi’ Cass. n. 2781.2008 ed altre quattro sentenze dello stesso periodo. In definitiva, la prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui il diritto puo’ essere fatto valere e prima della cessazione del rapporto di lavoro il lavoratore non puo’ far valere alcun diritto al T.F.R., onde nessuna prescrizione puo’ decorrere.

7. Con il terzo motivo del ricorso, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, degli artt. 1362, 1363 e 2120 c.c. in relazione all’accordo aziendale 1974, con erroneo rigetto della riconvenzionale e/o eccezione di compensazione.

In particolare la societa’ contesta, perche’ non rispettosa dei criteri di ermeneutica, l’interpretazione del giudice di appello riguardante il ridetto Accordo Aziendale, laddove al punto A) prevede la c.d. ora politica, ossia lo straordinario incluso nel normale orario di lavoro come scambio di produttivita’.

Secondo l’interpretazione proposta dalla ricorrente tale pattuizione, correlata alla clausola di assorbibilita’ del compenso in caso di vertenze comunque proposte dal personale dipendente che possano riferirsi all’aumento di produttivita’, non e’ collegabile in alcun modo allo svolgimento del lavoro straordinario.

La ricorrente aggiunge che tale pattuizione e connessa clausola di assorbibilita’ sono state confermate dalle parti in sede di rinegoziazione dell’Accordo, anche posteriormente all’emanazione della L. n. 297 del 1982. Sotto tale profilo la sentenza impugnata, ad avviso del ricorrente, viola quest’ultima legge, nella parte in cui lascia margine di libera pattuizione, sul punto, al datore di lavoro e al lavoratore; discrezionalita’ nella regolamentazione, che, nel caso dell’Accordo del 1974 e successive rinegoziazioni, per come e’ provato in atti, risulta peraltro, con l’introduzione del c.d.

Punto A), essere stata esercitata in regime di decisamente miglior favore per i dipendenti dell’IPZS. 8. Questa Corte ritiene prive di pregio le censure di parte ricorrente.

I giudici di merito con valutazione, sorretta da congrua e coerente motivazione, hanno escluso che l’accordo aziendale del 1974, prevedendo uno speciale compenso commisurato ad una ora di retribuzione, con la clausola anzidetta di assorbibilita’ “in caso di vertenze comunque promosse dal personale” comportasse una deroga alla regola di incidenza dei compenso in questione sul trattamento di fine rapporto. Gli stessi giudici hanno disatteso le censure mosse a questa interpretazione, anche in base al rilievo che l’accordo prevedeva un impegno ad aumentare la produttivita’ previo aumento della retribuzione, mentre la controversia de qua attiene alla circostanza che si e’ continuato a fare ricorso allo straordinario nonostante tale aumento; le due cose sono distinte e tali sono state ritenute dal giudice di merito.

Le censure di parte ricorrente si risolvono quindi in una diversa e contraria interpretazione rispetto a quella seguita dai giudici di merito, anche in relazione alle risultanze delle buste paga circa lo svolgimento di lavoro straordinario continuativo, interpretazione in quanto tale non consentita in sede di legittimita’.

In tal senso vedi ex multis Cass. n. 18057.2007, Cass. n. 2781.2008 e Cass. n. 17789.2007.

9. Con il quarto motivo del ricorso (numerato come 3) il ricorrente deduce errata interpretazione del CCNL Grafici del 1992, nonche’ degli artt. 2120 e 1322 c.c., in relazione al calcolo del T.F.R., calcolo che dovrebbe tenere conto, quanto meno dal 1.11.1992, della definizione di retribuzione come indicata nel contratto stesso.

10. Col quinto motivo, l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato deduce violazione dell’art. 1322 c.c. e della normativa collettiva in relazione all’incidenza dello straordinario sulle mensilita’ aggiuntive ed istituti collaterali.

11. Il sesto motivo pone analoga questione di computabilita’ nel T.F.R. del compenso, pari a dieci minuti di paga, quale indennita’ carte valori.

12. I tre motivi sopra indicati, che risultano strettamente connessi e da esaminare congiuntamente, sono corredati dalla riproduzione del CCNL nelle parti che interessano. Il ricorso risulta improcedibile in parte qua, L’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, prevede che al ricorso per Cassazione debba essere allegato il contratto collettivo di riferimento. La giurisprudenza di questa Corte si e’ orientata nel senso che la produzione debba essere integrale e non limitata agli articoli o alle clausole che la parte ricorrente ritenga si debbano esaminare, in quanto nell’interpretazione del contratto la Corte di Cassazione – fruendo di piena liberta’ di apprezzamento – deve essere posta in grado di valutare la portata di una clausola o di un articolo in base al complesso del contratto stesso. Cio’ vale in particolare quando una clausola o un articolo deve essere interpretato anche alla luce della complessiva pattuizione, ovvero quando un articolo deve essere interpretato per mezzo di altri; il che e’ tanto piu’ vero quando, come nella specie, si deve partire da una definizione generale o nomenclatura per verificare in quale misura ed in quali limiti la detta definizione estenda i suoi effetti all’intero contratto oppure sia derogata da norme particolari. Il principio in questione e’ applicabile sia al procedimento di interpretazione pregiudiziale di un contratto, ex art. 420 bis c.p.c., sia in generale ad ogni ricorso in cui venga in questione l’interpretazione di un CCNL, non potendosi dare il caso di una interpretazione a tutto campo e di una interpretazione minus plenax.

13. Il ricorso principale deve essere rigettato. Il ricorso incidentale rimane assorbito. Giusti motivi, in relazione alla complessita’ in fatto della vicenda, all’opinabilita’ delle questioni trattate ed al fatto che solo recentemente questa Corte di Cassazione ha preso posizione in punto di procedibilita’, consigliano la compensazione delle spese del processo di cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Riunisce i ricorsi. Rigetta il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale. Compensa tra le parti le spese del processo di legittimita’.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 22 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2010

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