Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24459 del 10/09/2021

Cassazione civile sez. VI, 10/09/2021, (ud. 31/03/2021, dep. 10/09/2021), n.24459

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Giudo – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26481-2020 proposto da:

PREFETTURA DI LIVORNO, ricorrente che non ha depositato il ricorso

entro i termini prescritti dalla legge;

– ricorrente non costituito –

contro

R.M., P.W., in proprio e nella qualità di

genitori esercenti la responsabilità nei confronti dei due minori

P.D. e Pa.Di., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA ULPIANO 29, presso lo studio dell’avvocato SUSANNA LOLLINI, che

li rappresenta e difende unitamente all’avvocato EZIO PAOLO

MENZIONE;

– controricorrenti –

avverso il decreto n. 166/2018 V.G. della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositato il 28/01/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 31/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA

ACIERNO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

La Corte di Appello di Firenze, con decreto del 20/12/2019, comunicato il 28/01/2020, ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto dall’Avvocatura di Stato, per conto della Prefettura di Livorno, avverso il provvedimento con il quale il Tribunale di Livorno, in data 12/12/2017, ha disposto la rettifica degli atti di nascita dei minori D. e Di., nati in California, a seguito di gestazione per altri, affinché figurasse accanto al nome del padre biologico, P.V., anche quello di R.M., al primo stabilmente legato da unione civile ai sensi della L. n. 76 del 2016.

L’Avvocatura Generale dello Stato ha proposto ricorso per cassazione avverso la presente decisione.

P.V. e R.M. hanno resistito con controricorso tempestivamente notificato in data 8/10/2020, nonché hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio non partecipata della Sesta Sezione Civile a seguito di proposta di improcedibilità del relatore.

Rileva il Collegio l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 1, atteso che, come risulta dalla certificazione della cancelleria di questa Corte, lo stesso ricorso, notificato dalla Prefettura di Livorno in data 29/07/2020, non è stato depositato nel periodo che va da tale data fino al 28/10/2020.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna l’Amministrazione ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dei controricorrenti, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi oltre 100,00, per esborsi, oltre rimborso forfettario al 15% oltre CA e IVA per legge.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 31 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2021

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