Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24458 del 30/10/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 24458 Anno 2013
Presidente: PIVETTI MARCO
Relatore: MELONI MARINA

SENTENZA
sul ricorso 7622-2008 proposto da:
AGENZIA DELLE DOGANE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –

2013
679

contro

IRIDE MERCATO SPA GIA’ AMGA COMMERCIALE SPA in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA VIA BOEZIO 16, presso lo STUDIO
CONSULENZA GIURIDICO TRIBUTARIA,

rappresentato e

difeso dagli avvocati LUCISANO CLAUDIO, LUPI RAFFAELLO

Data pubblicazione: 30/10/2013

giusta delega a margine;

controricorrente

avverso la sentenza n. 64/2007 della COMM.TRIB.REG. di
GENOVA, depositata il 10/01/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

MELONI;
udito per il ricorrente l’Avvocato CAPUTI IAMBRENGHI
che ha chiesto l’accoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato LUPI che ha
chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PASQUALE FIMIANI che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

udienza del 26/02/2013 dal Consigliere Dott. MARINA

Svolgimento del processo
La ditta Amga commerciale spa ha pagato la rata di
acconto dell’accisa relativa al gas metano dovuta

anziché in data 27 dicembre 2002.
L’agenzia delle Dogane – Ufficio tecnico di Finanza
di Genova notificava in data 14/5/2003 avviso di
liquidazione con irrogazione di sanzione
amministrativa ex art. 13 D.lgs 471/1997 di
816.606,00 per il ritardato versamento di quattro
giorni della rata di acconto del mese di dicembre
da pagarsi entro il 27/12/2002.
Avverso il provvedimento dell’Ufficio la società
Amga Commerciale spa presentava ricorso alla
Commissione Tributaria provinciale di Genova
chiedendone l’annullamento.
La Commissione tributaria

provinciale di Genova

con sentenza nr.1/3/2004 accoglieva il ricorso.
Su ricorso in appello proposto dalla Agenzia delle
Dogane, la Commissione tributaria regionale della
Liguria con sentenza nr.64/09/07 depositata in data
10/1/2007,confermava la sentenza di primo grado.
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria
1

per il mese di dicembre in data 31 dicembre 2002

regionale

Liguria

della

ha

proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle
Dogane con un motivo ed ha resistito la società
con controricorso. Entrambe le parti hanno
depositato memoria.

Con il primo ed unico motivo di ricorso la
ricorrente Agenzia delle Dogane lamenta
violazione e falsa applicazione dell’art.28 l.
388/2000 e degli artt. 3 comma 4 e 26 comma 13
D.L.gs 504/1995 in riferimento all’art. 360 n.3
cpc in quanto la CTR ha ritenuto transitoria la
disciplina dell’art. 28 comma 6 1.388/2000
secondo la quale i pagamenti da effettuarsi
entro la fine del mese di dicembre erano
anticipati al giorno 27.
Il motivo proposto è fondato e deve essere
accolto.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Infatti l’art. 28 comma 6 legge 388/2000 ha
introdotto dall’anno 2001 per tutti i prodotti
soggetti ad accisa, dunque anche per il gas
metano, un nuovo termine di scadenza, con
modifica normativa a carattere definitivo e non
transitoria, sicchè i pagamenti che dovevano
essere effettuati entro la fine del mese di
2

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e:SENTE

Al SENSi

N. 131 TA.b.

– N.

5

1VIATERIA ‘TRIBUTARIA

sono

dicembre

anticipati

al

giorno 27 di ogni anno e ciò dal 1 gennaio
dell’anno

2001

secondo

l’art.

158

legge

23/12/2000 nr. 388. L’art. 3 legge 27 luglio
2000 nr. 212 non è applicabile alla fattispecie

natura derogatoria di norma speciale dell’art.
158 sopra menzionato che fissa nel l gennaio
2001 la data di entrata in vigore della norma.
Pertanto la lettura che della norma offre la CTR
(che

ritiene

la

disposizione

di

carattere

transitorio) non risulta corretta. Conseguentemente
deve essere accolto il ricorso proposto e cassata
la sentenza. La causa può essere decisa nel merito,
non richiedendo ulteriori accertamenti in punto di
fatto. Ricorrono giusti motivi per compensare fra
le parti le spese del giudizio stante la novità
delle questioni proposte.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso proposto dall’Agenzia delle
Dogane, cassa la sentenza, rigetta il ricorso
introduttivo e compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della V
sezione civile il 26/2/2013

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in quanto norma a carattere generale stante la

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