Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24458 del 21/11/2011

Cassazione civile sez. III, 21/11/2011, (ud. 18/10/2011, dep. 21/11/2011), n.24458

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – rel. Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 21410/2009 proposto da:

S.L. (OMISSIS) in qualità di erede di

N.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.

AVEZZANA 2 B, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO CAMMAROTA,

rappresentata e difesa dagli avvocati MANCINELLI Filomena, ANGELO

2011 CAPORALE con studio in 64028 SILVI (TE), VIA DELLA REPUBBLICA 43

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

M.C. (OMISSIS);

– intimata –

Nonchè da:

M.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIALE ANGELICO 38, presso lo studio dell’avvocato DEL FRATE

STELVIO, rappresentata e difesa dall’avvocato CASSINI ADRIANO giusta

delega in atti;

– ricorrente incidentale –

contro

S.L. (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 397/2008 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 01/10/2008, R.G.N. 98/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

18/10/2011 dal Consigliere Dott. ADELAIDE AMENDOLA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino, che ha concluso per il rigetto di entrambi i

ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

M.C. chiese al Tribunale di Teramo, con ricorso depositato il 6 ottobre 2003, che il contratto di locazione stipulato in data 1 novembre 1991, avente ad oggetto un locale adibito a uso commerciale, fosse dichiarato risolto per inadempimento del locatore, N.C., con condanna dello stesso al pagamento dell’indennità di avviamento commerciale nonchè al risarcimento dei danni.

Dedusse che, a seguito di un’ispezione, il Servizio di Vigilanza le aveva prescritto la tinteggiatura dei locali nonchè l’adeguamento del servizio igienico, con creazione di un antibagno e sostituzione della rubinetteria manuale; che il proprietario, reso edotto della necessità di eseguire tali lavori, era rimasto inerte; che, decorso il termine prescritto di 120 giorni, ella era stata costretta a cessare l’attività commerciale; che le opere di adeguamento erano state ultimate dal N. nel luglio del 2003, quando ormai il contratto era risolto.

Costituitosi in giudizio, il convenuto contestò la domanda. Precisò di essersi determinato a eseguire le opere di adeguamento a proprie spese per puro spirito di collaborazione, pur non essendovi per legge obbligato.

Con sentenza del 29 novembre/3 dicembre 2011 il Tribunale di Teramo dichiarò risolto il contratto per inadempimento del N., condannando lo stesso al pagamento (tra l’altro), della somma di Euro 34.162,03, a titolo di risarcimento danni.

Proposto gravame da S.L., erede del N., deceduto nelle more, la Corte d’appello, in data 1 ottobre 2008, in parziale riforma della impugnata sentenza, ha ridotto l’ammontare del danno da lucro cessante a Euro 17.081,00.

Per la cassazione di detta pronuncia ricorre S.L., formulando quattro motivi.

Resiste con controricorso, illustrato anche da memoria, M. C., che propone altresì ricorso incidentale affidato a due motivi.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Va preliminarmente disposta, ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ., la riunione dei ricorsi hinc et inde proposti avverso la stessa sentenza.

Il ricorso principale 1.1 Con il primo motivo l’impugnante denuncia, ex art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, violazione dell’art. 1575 cod. civ., nonchè vizi motivazionali. Secondo l’esponente il giudice di merito avrebbe fatto malgoverno della giurisprudenza di legittimità, che costantemente esclude, ex artt. 1575 e 1576 cod. civ., l’obbligo del locatore di eseguire opere di modificazione o trasformazione della cosa locata, anche se imposte da disposizioni di legge o dell’autorità, sopravvenute alla consegna, al fine di rendere la cosa locata idonea all’uso convenuto, contestualmente negando anche che lo stesso sia tenuto a rimborsare al conduttore le spese sostenute per l’esecuzione di tali lavori, salva l’applicazione della normativa in tema di miglioramenti (confr. Cass. civ. 30 gennaio 2009, n. 2458; nonchè Cass. civ. 27 maggio 2008, n. 13761; Cass. civ. 31 marzo 2008, n. 8303; Cass. civ. 26 marzo 2009, n. 7347).

Riportato il contenuto sensibile, in parte qua, del contratto di locazione, aggiunge che la conduttrice non aveva mai allegato alcuna specifica norma contrattuale che imponesse al locatore particolari obblighi di miglioramento e/o di adeguamento.

Nel relativo quesito di diritto chiede alla Corte di stabilire se le obbligazioni del locatore previste dagli artt. 1575 e 1576 cod. civ., comprendano o meno l’esecuzione di opere di modificazione o trasformazione della cosa locata, anche se imposte da disposizioni di legge o dell’autorità, sopravvenute alla consegna del bene, per rendere la cosa stessa idonea all’uso convenuto e se, al fine di sottrarsi agli obblighi di cui all’art. 1575 cod. civ., nn. 2 e 3, il locatore abbia o meno l’onere di dedurre dati utili al fine di consentire al giudice di apprezzare lo squilibrio a proprio discapito del sinallagma contrattuale, derivante dall’accollo della esecuzione delle prescrizioni amministrative di adeguamento.

1.2 Con il secondo mezzo la ricorrente lamenta, ex art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, violazione degli artt. 99 e 112 cod. proc. civ.. Sostiene che la causa petendi della pretesa azionata era la disciplina dettata dall’art. 1575 cod. civ., commi 2 e 3, di talchè il thema decidendum era circoscritto all’individuazione dell’esatta portata di tale norma, laddove la Corte d’appello aveva arbitrariamente valorizzato il comportamento del locatore, interpretandolo come volontaria, ancorchè implicita assunzione di un impegno a curare l’esecuzione dei lavori di adeguamento: e tanto in violazione del divieto di ultrapetizione e delle regole del contraddittorio.

Nel relativo quesito di diritto chiede alla Corte di stabilire se costituisca o meno violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., l’avere il giudice d’appello fondato la propria decisione su una prospettazione fattuale e giuridica (quale il comportamento del locatore successivamente alla intimazione di prescrizioni amministrative), difformi dalle originarie argomentazioni della ricorrente (agganciate unicamente alla presunta portata interpretativa dell’art. 1575 cod. civ., nn. 2 e 3), in tal modo interferendo indebitamente nel potere dispositivo delle parti mediante alterazione di uno degli elementi identificativi dell’azione.

1.3 Con il terzo motivo l’impugnante deduce vizi motivazionali con riferimento alla enucleazione, nell’invio di un tecnico da parte del N., di una implicita manifestazione di volontà del locatore di impegnarsi all’esecuzione dei lavori.

1.4 Con il quarto mezzo, infine, denuncia vizi motivazionali con riferimento all’assunto del giudice di merito secondo cui i lavori sarebbero stati posti in essere dal locatore con forte ritardo, senza considerare l’entità degli stessi, e, in particolare, senza specificare se il dies a quo andasse computato dal luglio 2002, data dell’accertamento ispettivo, ovvero dal momento in cui il proprietario avrebbe implicitamente assunto l’obbligo di realizzare le opere.

2. Il ricorso incidentale.

2.1 Con il primo motivo la resistente denuncia violazione degli artt. 112, 342, 346 e 434 cod. proc. civ.. Le critiche si appuntano contro la riduzione dell’entità del risarcimento sulla base di considerazioni che non erano mai state svolte dall’appellante.

Nel relativo quesito di diritto chiede alla Corte di stabilire se il giudice d’appello possa, a norma degli artt. 112, 342, 346 e 434 cod. proc. civ., statuire la riduzione del risarcimento dei danni quantificati nella sentenza di primo grado ponendo a base della decisione circostanze non dedotte nelle censure contenute nell’atto di appello e non dedotte nè dibattute in primo grado.

2.2 Con il secondo mezzo la ricorrente incidentale lamenta contraddittorietà della motivazione con riferimento, ancora una volta, alla riduzione dell’entità del risarcimento.

3. Osserva il collegio che entrambi i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.

Valga al riguardo considerare che in base alla disciplina di cui all’art. 360 cod. proc. civ., e segg., nel testo risultante dal D.Lgs. n. 40 del 2006, e segnatamente, in base all’art. 366 bis cod. proc. civ., pacificamente applicabile, ratione temporis, alle impugnazioni in esame, l’illustrazione di ciascun motivo, nei casi previsti dall’art. 360, comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, si deve concludere, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto, mentre, nel caso previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5, l’esposizione della censura va completata con la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione (Cass., sez. un., 12 maggio 2008, n. 11652).

La giurisprudenza di questa Corte ha peraltro chiarito che la funzione propria del quesito di diritto, da formularsi a pena di inammissibilità del motivo proposto, è di far comprendere alla Corte di legittimità, dalla lettura del solo quesito, inteso come sintesi logico-giuridica della questione, l’errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice di merito e quale sia, secondo la prospettazione del ricorrente, la regola da applicare (confr. Cass. civ. 25 marzo 2009, n. 7197). Di qui l’enucleazione, come fondamentale criterio di scrutinio della corretta formulazione del quesito, della sua conferenza, rispetto alla fattispecie dedotta in giudizio, nonchè della sua rilevanza, ai fini della decisione del ricorso (confr. Cass. civ. 4 gennaio 2011).

4. Ora, i motivi con i quali si denunciano vizi motivazionali (terzo e quarto motivo del ricorso principale; secondo del ricorso incidentale) mancano totalmente del momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) volto a circoscrivere puntualmente i limiti delle allegate incongruenze argomentative, in maniera da non ingenerare incertezze sull’oggetto della doglianza e sulla valutazione demandata alla Corte (confr. Cass. civ. 1 ottobre 2007, n. 20603).

5. Quanto invece al primo e al secondo motivo del ricorso principale e al primo di quello incidentale, i quesiti articolati a sostegno degli evocati errores in iudicando si risolvono, a tacer d’altro, nella tautologica e generica richiesta alla Corte di stabilire se sia stata o meno violata una certa norma, senza investire la ratio decidendi della sentenza impugnata e senza proporne una alternativa e di segno opposto (confr. Cass. civ. 19 febbraio 2009, n. 4044).

Non è superfluo aggiungere che a queste carenze non sfugge neppure il quesito formulato a chiusura del secondo motivo del ricorso principale, ancorchè esso indubbiamente contenga riferimenti più puntuali al dialogo processuale svoltosi tra le parti e alla risposta del giudice di merito. Non par dubbio infatti che, quella che la ricorrente prospetta come causa petendi mai allegata dalla parte e arbitrariamente assunta a fondamento della decisione, costituisce nulla più che un elemento fattuale valorizzato dal decidente per stabilire l’esatta portata del contenuto obbligatorio del contratto, nell’esercizio di quell’attività ermeneutica degli atti di autonomia privata a lui esclusivamente riservata e censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei criteri legali di interpretazione ovvero per vizi di motivazione (confr. Cass. civ. 3 febbraio 2009, n. 2602; Cass. civ. 6 febbraio 2007, n. 2560; Cass. civ., 22 febbraio 2007, n. 4178).

6. Peraltro il secondo motivo del ricorso principale è inammissibile anche in quanto è giurisprudenza assolutamente consolidata di questa Corte Regolatrice, dalla quale non v’è ragione di discostarsi, che la eventuale violazione – da parte del giudice del merito – del disposto dell’art. 112 cod. proc. civ., deve essere fatta valere esclusivamente ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), di talchè è inammissibile il motivo di ricorso con il quale siffatta censura sia proposta, come nella specie, sotto il profilo della violazione di norme di diritto, ex n. 3 del citato art. 360 (confr.

Cass. civ. 17 dicembre 2009, n. 26598; Cass. civ. 19 gennaio 2007, n. 1196).

7. Alla declaratoria di inammissibilità di entrambi i ricorsi segue la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li dichiara entrambi inammissibili.

Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA