Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24458 del 10/09/2021
Cassazione civile sez. VI, 10/09/2021, (ud. 31/03/2021, dep. 10/09/2021), n.24458
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –
Dott. MERCOLINO Giudo – Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA PER CORREZIONE MATERIALE D’UFFICIO
sul ricorso 24715-2020 proposto da:
I.A., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA
MAZZINI, 8, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE FACHILE,
rappresentata e difesa dall’avvocato CARMELA FACHILE;
– ricorrente –
contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI ROMA,
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA, SINDACO DEL
COMUNE DI ROMA, P.V., D.F.;
– intimati –
avverso l’ordinanza n. 3643/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di
ROMA, depositata il 13/02/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 31/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA
ACIERNO.
Fatto
RILEVATO
che:
1. I.A. propone ricorso ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., per ottenere la correzione materiale dell’ordinanza di questa Corte n. 3443/2019, depositata il 13/02/2020, con la quale è stata cassata la sentenza n. 6601/2018 con rinvio alla Corte di Appello di Roma, Sezione minorenni, in diversa composizione.
2. Evidenza la ricorrente che questa Corte, contrariamente a quanto previsto dall’art. 385 c.p.c., comma 3, ha omesso di pronunciarsi in merito alle spese di lite.
3. Il ricorso è stato avviato alla camera di consiglio non partecipata della Sesta Sezione civile, a seguito di proposta d’inammissibilità del relatore.
4. Ritiene il Collegio di dover accogliere l’istanza di correzione materiale atteso che l’art. 385 c.p.c., comma 3, prevede espressamente che questa Corte, ove rinvii la causa ad altro giudice, possa provvedere direttamente sulle spese del giudizio di legittimità o rimetterne la liquidazione al giudice di rinvio. Trattasi di una duplice alternativa che non lascia spazio ad una possibile omissione di pronuncia in ordine alle spese, risultando necessaria un’espressa statuizione in motivazione. Dispone, dunque, ai sensi degli artt. 380-bis e 391 c.p.c., la correzione della motivazione e del dispositivo dell’ordinanza di questa Corte n. 3643/2020, aggiungendo che il rinvio alla Corte di Appello di Roma, Sezioni Minorenni, in diversa composizione, avviene anche per quanto concerne le spese del giudizio di legittimità.
Non vi è luogo a procedere sulle spese trattandosi di procedimento di correzione degli errori materiali (Cass., n. 28610 del 2019).
PQM
La Corte dispone la correzione dell’errore materiale nella motivazione e nel dispositivo dell’ordinanza n. 3643/2020 di questa Corte nel senso che dopo la dicitura “cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Roma, Sezione minorenni, in diversa composizione”, si deve aggiungere “anche per le spese del giudizio di legittimità”, fermo il resto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 31 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2021