Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24458 del 10/09/2021

Cassazione civile sez. VI, 10/09/2021, (ud. 31/03/2021, dep. 10/09/2021), n.24458

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Giudo – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA PER CORREZIONE MATERIALE D’UFFICIO

sul ricorso 24715-2020 proposto da:

I.A., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

MAZZINI, 8, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE FACHILE,

rappresentata e difesa dall’avvocato CARMELA FACHILE;

– ricorrente –

contro

PROCURATORE GENERALE PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI ROMA,

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA, SINDACO DEL

COMUNE DI ROMA, P.V., D.F.;

– intimati –

avverso l’ordinanza n. 3643/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di

ROMA, depositata il 13/02/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 31/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA

ACIERNO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. I.A. propone ricorso ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., per ottenere la correzione materiale dell’ordinanza di questa Corte n. 3443/2019, depositata il 13/02/2020, con la quale è stata cassata la sentenza n. 6601/2018 con rinvio alla Corte di Appello di Roma, Sezione minorenni, in diversa composizione.

2. Evidenza la ricorrente che questa Corte, contrariamente a quanto previsto dall’art. 385 c.p.c., comma 3, ha omesso di pronunciarsi in merito alle spese di lite.

3. Il ricorso è stato avviato alla camera di consiglio non partecipata della Sesta Sezione civile, a seguito di proposta d’inammissibilità del relatore.

4. Ritiene il Collegio di dover accogliere l’istanza di correzione materiale atteso che l’art. 385 c.p.c., comma 3, prevede espressamente che questa Corte, ove rinvii la causa ad altro giudice, possa provvedere direttamente sulle spese del giudizio di legittimità o rimetterne la liquidazione al giudice di rinvio. Trattasi di una duplice alternativa che non lascia spazio ad una possibile omissione di pronuncia in ordine alle spese, risultando necessaria un’espressa statuizione in motivazione. Dispone, dunque, ai sensi degli artt. 380-bis e 391 c.p.c., la correzione della motivazione e del dispositivo dell’ordinanza di questa Corte n. 3643/2020, aggiungendo che il rinvio alla Corte di Appello di Roma, Sezioni Minorenni, in diversa composizione, avviene anche per quanto concerne le spese del giudizio di legittimità.

Non vi è luogo a procedere sulle spese trattandosi di procedimento di correzione degli errori materiali (Cass., n. 28610 del 2019).

PQM

La Corte dispone la correzione dell’errore materiale nella motivazione e nel dispositivo dell’ordinanza n. 3643/2020 di questa Corte nel senso che dopo la dicitura “cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Roma, Sezione minorenni, in diversa composizione”, si deve aggiungere “anche per le spese del giudizio di legittimità”, fermo il resto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 31 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2021

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA