Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24458 del 01/10/2019
Cassazione civile sez. VI, 01/10/2019, (ud. 16/04/2019, dep. 01/10/2019), n.24458
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DORONZO Adriana – Presidente –
Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –
Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 27640-2017 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in
persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA
dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati
CLEMENTINA PULLI, NICOLA VALENTE, EMANUELA CAPANNOLO, MANUELA MASSA;
– ricorrenti –
contro
M.M.,
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di VIBO VALENTIA, depositato il
19/05/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 16/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI
CAVALLARO.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che, con decreto depositato il 19.5.2017, il Tribunale di Vibo Valentia ha omologato le risultanze dell’accertamento sanitario disposto su M.M. e ha condannato l’INPS alla rifusione delle spese processuali;
che avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura;
che M.M. è rimasto intimato;
che è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con l’unico motivo di censura, il ricorrente denuncia violazione degli artt. 91,92,93,113 e 116 c.p.c., nonchè dell’art. 2697 c.c., tutti in relazione all’art. 445-bis c.p.c., comma 5, e agli L. n. 18 del 1980, artt. 1-3, e L. n. 508 del 1988, art. 1-2, per avere il giudice disposto la condanna delle spese in suo danno nonostante che l’accertamento sanitario avesse escluso la ricorrenza delle condizioni per il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento oggetto del giudizio;
che, al riguardo, è stato chiarito che, in tema di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, la previsione della pronuncia sulle spese, di cui all’art. 445-bis c.p.c., comma 5, deve essere coordinata con il principio generale sulla soccombenza di cui all’art. 91 c.p.c., sicchè la parte totalmente vittoriosa non può essere in alcun caso condannata al pagamento delle spese in favore della controparte (Cass. n. 12028 del 2016);
che, nella specie, a fronte di una domanda volta ad accertare che l’odierno intimato “è invalido ultrasessantacinquenne con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita”, ai fini dell’ottenimento dell’indennità di accompagnamento, il CTU ha accertato che egli è da considerarsi “ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti gravi e pari al 1009/0 a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età” (così, rispettivamente, le conclusioni del ricorso introduttivo del giudizio e le risultanze della CTU, per come debitamente trascritte a pagg. 2 e 5 del ricorso per cassazione);
che, pertanto, non integrando la condizione di invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà di compiere i compiti e le funzioni dei pari età una condizione sanitaria utile al riconoscimento dell’indennità di accompagnamento (così, fra le tante, Cass. nn. 12521 del 2009, 26092 del 2010), ha errato il giudice a porre le spese di lite a carico dell’INPS;
che, in accoglimento del ricorso, il decreto va conseguentemente cassato e la causa rinviata al Tribunale di Vibo Valentia, in persona di diverso giudice, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione;
che, in considerazione dell’accoglimento del ricorso, non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa il decreto impugnato e rinvia la causa al Tribunale di Vibo Valentia, in persona di diverso giudice, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 16 aprile 2019.
Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 2019