Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24457 del 30/11/2016


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Cassazione civile sez. lav., 30/11/2016, (ud. 04/10/2016, dep. 30/11/2016), n.24457

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – rel. Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28389-2011 proposto da:

AGENZIA DELLE DOGANE C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI

PORTOGHESI N. 12;

– ricorrente –

contro

B.A., F.D., C.S.,

D.S.M.C., M.G., N.F.,

P.M.C., PE.GI., R.A., S.R.,

V.R., VI.ID., VO.PA., Z.M.L.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 514/2010 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 19/11/2010 R.G.N. 217/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/10/2016 dal Consigliere Dott. TORRICE AMELIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO PAOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Corte di Appello di Brescia ha respinto l’appello proposto dall’Agenzia delle Dogane nei confronti della sentenza di primo grado, che aveva dichiarato il diritto di B.A. e degli altri lavoratori indicati in epigrafe ad essere ammessi alla procedura di riqualificazione professionale per il passaggio dall’Area C, posizioni economiche C1 e C2, all’area C posizione economica C3, indetta con bando del 2001, successivamente rettificato nel febbraio 2005.

2. La Corte territoriale ha ritenuto che erano illegittimi, perchè in contrasto con l’art. 15 del CCNL del Comparto Ministeri 1998 – 2001, sia l’accordo sindacale in data 1.8.2003, Che, modificando l’originario bando di concorso, aveva consentito l’ammissione al percorso formativo ed all’esame finale di tutti i candidati classificati sino alla posizione 72^ e di tutti i candidati con posizione economica C2, sia il provvedimento del Direttore Regionale per la Lombardia del 1.2.2005 che, in applicazione di detto accordo, aveva approvato la graduatoria intermedia di ammissione alla procedura di riqualificazione.

3. Ha ritenuto che l’art. 20 del CCNL delega alla contrattazione collettiva integrativa la sola determinazione dei criteri di valutazione dell’esame finale generali per la definizione delle procedure per le selezioni previste dall’art. 15, lett. B) e non anche di modificare del tutto, stravolgendolo, il meccanismo di ammissione ivi delineato.

4. Il ricorso dell’Agenzia delle Dogane domanda la cassazione della sentenza per due motivi.

5. B.A. e gli altri lavoratori indicati in epigrafe sono rimasti intimati.

6. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 Settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Sintesi dei motivi di ricorso.

7. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione degli artt. 15 e 20 del CCNL Comparto Ministeri 1998 – 2001 in relazione al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 40.

8. Asserisce che l’Accordo del 1.8.2003 non è atto di contrattazione decentrata in quanto sottoscritto dalle medesime OO.SS che stipularono il CCNL e che, comunque, le parti stipulanti detto Accordo si erano mosse entro il confine disegnato dagli artt. 15 e 20 del CCNL, essendosi limitate a prevedere un particolare criterio di preferenza, al fine di rendere conforme la procedura concorsuale ai principi affermati dalla Corte Costituzionale.

9. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omessa, insufficiente contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, per avere la Corte territoriale ritenuto che i criteri generali per la definizione delle procedure per le selezioni di cui all’art. 15, lett. B), che la contrattazione collettiva demanda alla contrattazione integrativa, sono esclusivamente quelli relativi alla determinazione dei criteri di valutazione dell’esame finale, e per avere trascurato di considerare che la prevista ammissione “anche in soprannumero” al percorso formativo dei candidati appartenenti alla posizione C2 rispondeva alla esigenza di differenziare le posizioni lavorative per l’accesso alla posizione superiore e di conferire all’anzianità di servizio un rilievo abnorme, dal momento che i dipendenti in posizione Cl e C1 Super avevano un’anzianità di servizio superiore a quella dei candidati in posizione C2.

Esame dei motivi.

10. Il primo motivo è inammissibile.

11. Questa Corte osserva che i vincoli previsti dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 40, comma 3, (nel testo vigente anteriormente alle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 150 del 2009 ed applicabile, nella fattispecie, “ratione temporis”) non possono che essere vincoli specifici, connessi a specifiche materie e ad ambiti di disciplina espressamente esclusi dalla contrattazione collettiva nazionale e riservati a quest’ultima, laddove, invece, la norma dell’art. 45 si limita ad introdurre una riserva di regolamentazione collettiva in materia di trattamento economico dei pubblici dipendenti.

12. Le disposizioni del contratto collettivo del Comparto Ministeri non prevedono alcun limite espresso nella materia in esame ed anzi demandano alla contrattazione integrativa la disciplina della progressione economica all’interno dell’area, legittimando la stessa ad intervenire per la “determinazione dei criteri generali per la definizione delle procedure per le selezioni di cui all’art. 15 lett. b” (art. 20)” (Cass. 240/2012 14320/2016, 25686/2016, 26493/2010,18673/2015).

13. Tanto precisato, va rilevato che la sentenza impugnata muove dalla premessa che l’Accordo sindacale del 1.8.2003 costituiva esplicitazione della negoziazione collettiva integrativa in sede decentrata e sul punto il Ministero non ha formulato alcuna censura, essendosi limitato a dedurne, in maniera del tutto generica, una non precisata portata modificativa – sostitutiva del CCNL, omettendo di precisare se nel giudizio di merito siffatta allegazione fosse mai stata formulata e se fosse mai stata allegata la riconducibilità dell’Accordo del 1.8.2003 alla contrattazione collettiva nazionale piuttosto che a quella decentrata.

14. Tanto precisato, la formulazione del giudizio sulla conformità all’art. 15 del CCNL Comparto Ministeri 1998 – 2001 dell’Accordo Sindacale del 1.8.2003 è impedito dal fatto che, in violazione degli oneri imposti dall’art. 366 c.p.c., il Ministero non ha riportato nel ricorso l’Accordo del 1.8.2003, che non può essere in quanto contratto integrativo direttamente interpretato in sede di legittimità, quanto meno nelle parti salienti e rilevanti, e, nemmeno ne ha specificato la specifica sede di produzione processuale (Cass. 23177/2013, 5745/2014, 19227/2011, 831/2011, 28547/2008).

15. Il secondo motivo è inammissibile in quanto estraneo al perimetro del vizio denunciabile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel testo applicabile “ratione temporis” (la sentenza impugnata è stata pubblicata il 19.11.2010), posto che, sotto l’apparente denuncia di vizi motivazionali, il Ministero in realtà ripropone le questioni prospettate nel primo motivo, relative alla portata ed al contenuto del sopra richiamato Accordo Sindacale ed omette di indicare il fatto (storico) in relazione al quale si sarebbero consumati i vizi motivazionali addebitati alla sentenza.

16. Non v’è spazio per statuizioni sulle spese atteso che i lavoratori sono rimasti intimati.

PQM

La Corte:

Dichiara l’inammissibilità del ricorso.

Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 4 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2016

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