Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24457 del 30/10/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 24457 Anno 2013
Presidente: PIVETTI MARCO
Relatore: MELONI MARINA

SENTENZA
sul ricorso 7610-2008 proposto da:
AGENZIA DELLE DOGANE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –

2013
678

contro

IRIDE MERCATO SPA GIA’ AMGA COMMERCIALE SPA in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA VIA BOEZIO 16, presso lo STUDIO
CONSULENZA GIURIDICO TRIBUTARIA, rappresentato e
difeso dagli avvocati LUPI RAFFAELLO, LUCISANO CLAUDIO

Data pubblicazione: 30/10/2013

giusta delega a margine;
– ricorrente avverso la sentenza n. 65/2007 della COMM.TRIB.REG. di
GENOVA, depositata il 10/01/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 26/02/2013 dal Consigliere Dott. MARINA
MELONI;
udito per il ricorrente l’Avvocato CAPUTI IAMBRENGHI
che ha chiesto l’accoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato LUPI che ha
chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PASQUALE FIMIANI che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

.

Svolgimento del processo
La ditta Amga commerciale spa ha pagato la rata di
acconto dell’accisa relativa al gas metano dovuta

anziché in data 27 dicembre 2002.
L’agenzia delle Dogane – Ufficio tecnico di Finanza
di Genova notificava in data 14/5/2003 avviso di
liquidazione con irrogazione di indennità di mora
ed interessi per il ritardato versamento di quattro
giorni della rata di acconto del mese di dicembre
da pagarsi entro il 27/12/2002.
Avverso il provvedimento dell’Ufficio la società
Amga Commerciale spa presentava ricorso alla
Commissione Tributaria provinciale di Genova
chiedendone l’annullamento.
La Commissione tributaria

provinciale di Genova

con sentenza nr.2/3/2004 accoglieva il ricorso.

per il mese di dicembre in data 31 dicembre 2002

Su ricorso in appello proposto dalla Agenzia delle
Dogane, la Commissione tributaria regionale della
Liguria con sentenza nr.65/09/07 depositata in data
10/1/2007,confermava la sentenza di primo grado.
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria
regionale della Liguria ha proposto ricorso per
1

\)A

cassazione

delle Dogane con

l’Agenzia

un motivo ed ha resistito

la società con

controricorso. L’Agenzia ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE

ricorrente Agenzia delle Dogane lamenta
violazione e falsa applicazione dell’art.28 1.
388/2000 e degli artt. 3 comma 4 e 26 comma 13
D.L.gs 504/1995 in riferimento all’art. 360 n.3
cpc, in quanto la CTR ha ritenuto transitoria e
limitata all’anno 2001 la disciplina dell’art.
28 comma 6 1.388/2000 secondo la quale i
pagamenti da effettuarsi entro la fine del mese
erano anticipati al giorno 27, senza alcuna
modifica di carattere generale al testo unico
sulle accise.
Il motivo proposto è fondato e deve essere
accolto.

Con il primo ed unico motivo di ricorso la

Infatti l’art. 28 comma 6 legge 388/2000 ha
introdotto dall’anno 2001 per tutti i prodotti
soggetti ad accisa, dunque anche per il gas
metano, un nuovo termine di scadenza, con
modifica normativa a carattere definitivo e non
transitoria, sicchè i pagamenti che dovevano
essere effettuati entro la fine del mese sono
2

,9/1/

anticipati al giorno 27 dicembre di ogni anno e
ciò dal l gennaio dell’anno 2001 secondo l’art.
158 legge 23/12/2000 nr. 388. L’art. 3 legge 27
luglio 2000 nr. 212 non è applicabile alla

stante la natura derogatoria di norma speciale
dell’art. 158 sopra menzionato che fissa nel 1
gennaio 2001 la data di entrata in vigore della
norma.
Pertanto la lettura che della norma offre la CTR
(che ritiene la disposizione di carattere
transitorio) non risulta corretta. Conseguentemente
deve essere accolto il ricorso proposto e cassata
la sentenza. La causa può essere decisa nel merito,
non richiedendo ulteriori accertamenti in punto di
fatto. Ricorrono giusti motivi per compensare fra
le parti le spese del giudizio stante la novità
DEt”OSITATO N ChgELLERIA
01,
IL ■
delle questioni proposte,

3

P.Q.M.

Accoglie il ricorso proposto dall’Agenzia delle
Dogane, cassa la sentenza, rigetta il ricorso
introduttivo e compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della V
sezione civile il 26/2/2013

Fuazz
nmM

il

udizirrio

fattispecie in quanto norma a carattere generale

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