Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24457 del 17/10/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 17/10/2017, (ud. 08/06/2017, dep.17/10/2017),  n. 24457

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20802-2015 proposto da:

V.S., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato MASSIMILIANO CESARE FORNARI, giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

BANCA POPOLARE DEL LAZIO SOC. COOP PER AZIONI, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato ARTURO MARESCA,

che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6024/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 24/07/2014 R.G.N. 3314/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/06/2017 dal Consigliere Dott. FABRIZIA GARRI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato MASSIMILIANO CESARE FORNARI;

udito l’Avvocato VALERIA COSENTINO per delega verbale Avvocato ARTURO

MARESCA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di appello di Roma, in accoglimento dell’appello proposto dalla Banca Popolare del Lazio soc. coop. p.a., ha accertato e dichiarato la legittimità del licenziamento intimato a V.S. in data 10 febbraio 2006.

2. Il giudice di secondo grado, andando di contrario avviso rispetto alla sentenza del Tribunale di Latina, ha escluso che vi fosse una discordanza tra la condotta contestata al lavoratore in data 17 gennaio 2006 ed il contenuto della lettera di licenziamento che a tale contestazione faceva esplicito riferimento. Inoltre nel valutare i comportamenti addebitati – reati connessi allo spaccio ed al traffico di droga per i quali era stato anche arrestato e successivamente condannato – la Corte di merito ha ritenuto che le condotte erano di gravità tale da giustificare il recesso in tronco tenuto conto anche delle mansioni svolte a contatto con il pubblico quale addetto alla cassa. Con riguardo poi al precedente disciplinare richiamato nella lettera di licenziamento il giudice di appello ha ritenuto che la sanzione già irrogata fosse apprezzabile al fine di valutare la gravità della condotta contestata.

3. Per la cassazione della sentenza ricorre V.S. sulla base di un unico articolato motivo al quale resiste con controricorso la Banca Popolare del Lazio soc. coop. a r.l..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4. Con un unico articolato motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 2119 c.c., della L. n. 604 del 1966, art. 5 e dell’art. 37 del c.c.n.l. del settore del credito ed assicurativo in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Inoltre è denunciata la nullità della sentenza o del procedimento ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 per violazione dell’art. 132 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 per omessa insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.

4.1. Sostiene il ricorrente che erroneamente la sentenza avrebbe accolto l’appello della banca e ritenuto legittimo il licenziamento intimato per avere il lavoratore omessa di comunicare alla datrice di lavoro che nei suoi confronti era stata esercitata l’azione penale. Sostiene il ricorrente che tale comportamento, peraltro mai contestato nè indicato tra le cause di licenziamento, non potrebbe comunque essere ricondotto ad una giusta causa di licenziamento. Rammenta che la mera pendenza di un procedimento penale non costituisce giusta causa di licenziamento e che in concreto la datrice di lavoro non aveva offerto la prova che il fatto oggetto dell’imputazione incidesse sul rapporto fiduciario elidendolo. Evidenzia che l’art. 37 del c.c.n.l. non stabilisce un termine entro il quale la comunicazione dell’esistenza di un procedimento penale deve essere data nè riconnette automaticamente alla mancata comunicazione la massima sanzione, invece irrogata. Sottolinea che la detenzione in stato di custodia cautelare del lavoratore, peraltro di breve durata, non può determinare la risoluzione per giusta causa del rapporto.

5. Il ricorso è inammissibile.

5.1. La Corte territoriale ha accertato che la contestazione disciplinare del 17 gennaio 2006, cui era seguito il licenziamento, aveva ad oggetto sia la mancata comunicazione da parte del lavoratore dell’avvenuto esercizio nei suoi confronti dell’azione penale e delle condotte sottostanti che avevano portato al suo arresto che – agli ammanchi di cassa oggetto di una precedente contestazione del novembre 2015. Con riguardo a tale ultimo addebito il giudice di appello, nell’accertare che le condotte complessivamente contestate e richiamate nell’atto di recesso dal rapporto di lavoro erano così gravi da giustificarne la risoluzione in tronco, ha constatato che il Tribunale aveva ravvisato la responsabilità del lavoratore in relazione ai contestati ammanchi e che tale statuizione non era stata oggetto di specifica impugnazione.

5.2. Tanto premesso va rammentato che nel giudizio per cassazione, l’onere del ricorrente, di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, così come modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, di produrre, a pena di improcedibilità del ricorso, “gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda” è soddisfatto, sulla base del principio di strumentalità delle forme processuali, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo di parte, anche mediante la produzione del fascicolo nel quale essi siano contenuti e, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo d’ufficio, mediante il deposito della richiesta di trasmissione di detto fascicolo presentata alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata e restituita al richiedente munita di visto ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 3. Resta ferma, in ogni caso, l’esigenza di specifica indicazione, a pena di inammissibilità ex art. 366 c.p.c., n. 6, degli atti, dei documenti e dei dati necessari all’individuazione della loro collocazione quanto al momento della produzione nei gradi dei giudizi di merito (cfr. Cass. s.u. 03/11/2011 n. 22726,Cass. 18/11/2015 n. 23575).

5.3. Orbene rileva il Collegio che il ricorso, nel denunciare la discordanza tra contestazione degli addebiti e provvedimento di licenziamento, non solo non riporta il tenore testuale delle contestazioni e della lettera di licenziamento ma neppure indica dovè tali atti siano reperibili. Del pari, pur contestandosi una errata applicazione della disposizione collettiva di cui all’art. 37 del c.c.n.l. di categoria (credito), non ne riporta il contenuto, non lo allega nè indica dove sia possibile reperirlo nel fascicolo.

6. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. La circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1,comma 17. Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poichè l’obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo – ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione – del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, dell’impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell’ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell’apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass., Sez. Un., n. 22035/2014).

PQM

 

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 4000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie ed accessori dovuti per legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte delle ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 bis citato D.P.R..

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 8 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2017

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