Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24456 del 30/11/2016


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Cassazione civile sez. lav., 30/11/2016, (ud. 29/09/2016, dep. 30/11/2016), n.24456

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20466-2011 proposto da:

C.G. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

ADIGE 34, presso lo studio dell’avvocato RICCARDO MANNINO,

rappresentato e difeso dall’avvocato STEFANO PILO, giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

M.G. C.F. (OMISSIS), domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUOREMA DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato MARIA LAURA SOLINAS, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 312/2011 della CORTE D’APPELLO SEZ. DIST. di

SASSARI, depositata il 18/05/2011, R.G. N. 383/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29/09/2016 dal Consigliere Dott. DE MARINIS NICOLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO RITA, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 18 maggio 2011, la Corte d’Appello di Cagliari, confermava la decisione resa dal Tribunale di Sassari, dichiarando inammissibile l’opposizione proposta da C.G. avverso il decreto ingiuntivo ottenuto da M.G. per il pagamento delle rivendicate differenze retributive.

La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto ritualmente effettuata presso la residenza coniugale, stante l’assenza del C. all’indirizzo di residenza anagrafica, la notifica del decreto ingiuntivo e, comunque, conosciuto e conoscibile da parte del medesimo quell’atto, non potendo così risultare sanabile la tardiva presentazione dell’opposizione.

Per la cassazione di tale decisione ricorre il C., nominando all’uopo nuovo difensore e affidando l’impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, l’intimato.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 140 c.p.c., nonchè dell’art. 143 c.c. in una con il vizio di motivazione, lamenta l’erroneità dell’interpretazione accolta dalla Corte territoriale in ordine alla validità della notifica eseguita, in assenza dell’interessato presso la propria residenza anagrafica, presso la residenza del coniuge non separato, contestando che tale circostanza fosse utile a fondare una presunzione di convivenza e quindi di avvenuta consegna, tanto più che il notificando decreto ingiuntivo era stato emesso nei confronti della ditta di cui il C. era titolare, la cui sede coincideva con la residenza del medesimo.

Con il secondo motivo le censure mosse dal ricorrente e rubricate con riguardo alla violazione e falsa applicazione degli artt. 650 e 140 c.p.c., nonchè al vizio di motivazione, attengono al convincimento espresso dalla Corte territoriale in ordine alla conoscenza o conoscibilità dell’atto notificato da parte del C., che questi assume maturato dalla Corte stessa senza consentirgli di fornire o comunque senza dare rilievo alla prova presuntiva offerta dal medesimo desumibile dal mancato ritiro dell’atto notificato nei modi di cui all’art. 140 c.p.c..

I due motivi, che, in quanto strettamente connessi possono essere qui trattati congiuntamente, devono ritenersi infondati.

Va, in proposito, innanzitutto richiamato il consolidato principio ribadito di recente da questa Corte con l’ordinanza n. 5477 del 5.3.2013 secondo cui “il mancato rinvenimento di soggetto idoneo a ricevere l’atto, proprio presso il comune di residenza del destinatario e proprio presso la casa di abitazione ovvero il luogo dove egli svolge la propria attività, legittima la notificazione ai sensi dell’art. 140 c.p.c., senza necessità di ricerca del destinatario in uno degli altri luoghi indicati alternativamente dall’art. 139 c.p.c.”.

Il principio riposa su una ratio individuabile nella certezza che il luogo di notificazione sia quello in cui vive o lavora il notificando, da cui discende la presunzione che l’assenza sua e di altri soggetti idonei sia solo momentanea integrando l’ipotesi dell’irreperibilità temporanea.

Ebbene nella specie la certezza che si trattasse del luogo ove il notificando viveva, da valutarsi con riferimento al fine di portare a conoscenza l’atto giuridico, è stata desunta e correttamente, tenuto conto della rilevanza della residenza effettiva rispetto a quella anagrafica, dalla circostanza che il luogo della notifica corrispondeva al luogo di residenza del coniuge non separato, e dunque di una persona presumibilmente convivente e comunque di famiglia, essendo tale dato sufficiente a fondare una stabile relazione idonea a garantire la reperibilità del destinatario e la conoscibilità da parte sua dell’atto notificato. Secondo Cass. n. 6953 del 2006 è, infatti, direttamente dalla relazione familiare che scaturisce la presunzione di consegna dell’atto al destinatario da parte di chi abbia con il predetto verosimili occasioni di frequenti incontri in uno dei luoghi indicati dall’art. 139 c.p.c., dovendo la validità della notificazione essere esclusa soltanto nell’ipotesi in cui il notificando, il quale assuma di non aver ricevuto l’atto, fornisca adeguata dimostrazione che il rapporto era del tutto occasionale e temporaneo.

Il ricorso va dunque rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 2.500,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 29 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2016

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