Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24456 del 30/10/2013
Civile Sent. Sez. 5 Num. 24456 Anno 2013
Presidente: PIVETTI MARCO
Relatore: MELONI MARINA
SENTENZA
sul ricorso 32107-2007 proposto da:
ACSM SPA in persona del Direttore Generale e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA VIA CIPRO 4/V, presso lo studio dell’avvocato
CIPOLLA GIUSEPPE MARIA, che lo rappresenta e difende
con procura speciale del Not. Dr. FRANCESCO PERONESE
in COMO rep. n. 156346 del 12/12/2007;
– ricorrente contro
AGENZIA DELLE DOGANE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
Data pubblicazione: 30/10/2013
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente
–
avverso la sentenza n. 131/2006 della COMM.TRIB.REG.
di MILANO, depositata il 31/01/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
MELONI;
udito per il ricorrente l’Avvocato CIPOLLA che ha
chiesto l’accoglimento e deposita note di udienza;
udito per il controricorrente l’Avvocato CAPUTI
IAMBRENGHI che ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PASQUALE FIMIANI che ha concluso per
la cessazione con decisione nel merito.
udienza del 26/02/2013 dal Consigliere Dott. MARINA
Svolgimento del processo
La ditta ACSM spa INCORPORANTE DELLA Tecnogas srl
ha pagato la rata di acconto dell’accisa relativa
quell’anno in data 28 dicembre 2001 anziché in data
27 dicembre 2001.
L’agenzia delle Dogane – Ufficio tecnico di Finanza
di Como ha notificato in data 17/3/2003 avviso di
liquidazione con pagamento di indennità di mora ed
interessi per il ritardato versamento di un giorno
della rata di acconto del mese di dicembre da
pagarsi entro il 27/12/2001.
La società, avvalendosi della sanatoria prevista
dall’art.9 bis legge 289/02, effettuava il
versamento della somma dovuta e comunicava
all’ufficio l’avvenuta regolarizzazione. Con
provvedimento notificato in data 17/12/2003
al gas metano dovuta per il mese di dicembre di
l’Ufficio Tecnico Finanza di Como comunicava il
diniego di condono in quanto l’art. 9 bis legge
289/2002 era applicabile solo alle imposte gestite
dalla Agenzia delle Entrate.
Avverso il provvedimento di diniego del condono
dell’Ufficio la società ACSM spa presentava ricorso
1
C-
alla
Tributaria
Commissione
provinciale di Como chiedendone l’annullamento.
La Commissione tributaria provinciale di Como con
sentenza nr.55/05/04 accoglieva il ricorso.
Su ricorso in appello proposto dalla Agenzia delle
Lombardia con sentenza nr.131/36/06 depositata in
data 31/1/2007, riformava la sentenza di primo
grado e riteneva escluso dal condono tutta la
materia impositiva sottratta alla competenza
dell’Agenzia delle Entrate. Avverso la sentenza
della Commissione Tributaria regionale della
Lombardia ha proposto ricorso per cassazione l’ACSM
spa con sei motivi ed ha resistito l’Agenzia delle
Dogane con controricorso e memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
l. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente
ACSM spa lamenta vizio di motivazione della
Dogane, la Commissione tributaria regionale della
sentenza ex art. 360 nr.5 cpc in quanto la CTR
non ha motivato in ordine alla circostanza che
il condono di cui intendeva avvalersi la
società contribuente era previsto solo per la
materia impositiva di competenza dell’Agenzia
delle Entrate in quanto il limite temporale
del 31 ottobre 2002, previsto dall’art. 9 bis
2
r
legge
quale data ultima
289/2002
per accedere al condono di cui sopra, attiene
solo ai tributi gestiti dall’Agenzia delle
Entrate.
2. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente
applicazione dell’art. 9 bis
legge 289/2002
ed art. 3 Cost in riferimento all’art. 360 n.3
cpc in quanto il giudice di appello ha
ritenuto escluso dal condono tutta la materia
impositiva sottratta alla competenza
dell’Agenzia delle Entrate.
3. I
due motivi
di
ricorso da
trattare
congiuntamente, in quanto connessi, sono
infondati. In ordine al primo motivo è agevole
osservarne l’inammissibilità posto che (Sez.
5, Ordinanza n. 2805 del 05/02/2011) “il
motivo di ricorso con cui – ai sensi dell’art.
360, n. 5 cod. proc. civ. così come modificato
dall’art. 2 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40
si
denuncia
omessa,
insufficiente
o
contraddittoria motivazione, deve
specificamente indicare il “fatto” controverso
o decisivo in relazione al quale la
motivazione si assume carente, dovendosi
intendere per “fatto” non una “questione” o un
3
violazione e falsa
ACSM spa lamenta
”punto”
della
sentenza,
ma un
fatto vero e proprio e, quindi, un fatto
principale, ex art. 2697 cod. civ., (cioè un
fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o
estintivo) od anche un fatto secondario (cioè
fatto principale), purché controverso e
decisivo.”
4. Quanto al secondo motivo di ricorso,occorre
precisare che correttamente la CTR ha ritenuto
logicamente escluso, sulla base del tenore
letterale dell’art.9 bis
predetto che si
riferisce alle dichiarazioni presentate entro
il 31 ottobre 2002,
ogni altro tributo che
non sia soggetto a tale scadenza e quindi
tutti quei tributi, come le accise, sottratti
alla competenza dell’Agenzia delle Entrate.
5. Con il terzo motivo la ricorrente ACSM spa
lamenta
violazione e falsa applicazione
dell’art. 112 cpc in riferimento all’art. 360
un fatto dedotto in funzione di prova di un
n.3 cpc in quanto il giudice di appello non si
è pronunciato sulle censure espressamente
riproposte dalla società nell’atto di appello
e rimaste assorbite in primo grado nella
sentenza emessa dalla CTR. Il motivo è
infondato e deve essere respinto. Infatti
4
9-7\-/
l’obbligo
di
esame
e
di
motivazione del giudice non implica risposta
ad ogni singola eccezione specie se la domanda
non espressamente esaminata risulta
incompatibile con l’impostazione logica e
stato affermato che (Sez. 2, Sentenza n. 20311
del 04/10/2011) “per integrare gli estremi del
vizio di omessa pronuncia non basta la
mancanza di un’espressa statuizione del
giudice, ma è necessario che sia stato
completamente omesso il provvedimento che si
palesa indispensabile alla soluzione del caso
concreto: ciò non si verifica quando la
decisione adottata comporti la reiezione della
pretesa fatta valere dalla parte, anche se
manchi in proposito una specifica
argomentazione, dovendo ravvisarsi una
statuizione implicita di rigetto quando la
pretesa avanzata col capo di domanda non
giuridica della pronuncia. A tale proposito è
espressamente esaminato risulti incompatibile
con l’impostazione logico-giuridica della
pronuncia.”
6. In via subordinata la società ricorrente
lamenta con il quarto motivo di ricorso, in
caso venga negata la possibilità di fruire del
5
e
condono
di
all’art.
cui
9
bis
1.289/02, violazione e falsa applicazione
dell’art.28 e 158 1. 388/2000 e dell’art. 3 l.
212/2000 in riferimento all’art. 360 n.3 cpc
in quanto la CTR ha ritenuto che la
secondo la quale i pagamenti da effettuarsi
entro la fine del mese erano anticipati al
giorno 27, era applicabile dal l gennaio 2001
secondo quanto disposto dall’art. 158, non
tenendo conto che l’art.3 legge 212/2000
dispone che le modificazioni relative ai
tributi periodici si applicano solo a partire
dal periodo di imposta successivo a quello in
corso all’entrata in vigore delle disposizioni
relative.
7. Il motivo proposto è infondato e deve essere
respinto. Infatti l’art. 28 comma 6 legge 23
dicembre 2000 nr.388 ha introdotto per tutti i
prodotti soggetti ad accisa, dunque anche per
disciplina dell’art. 28 comma 6 1.388/2000,
il gas metano, un nuovo termine di scadenza,
con modifica normativa a carattere definitivo
e non transitoria, sicchè i pagamenti che
dovevano essere effettuati entro la fine del
mese sono anticipati al giorno 27 e ciò dal 1
gennaio dell’anno 2001 secondo l’art. 158
6
J/\-
legge
nr. 388. L’art. 3
23/12/2000
legge 27 luglio 2000 nr. 212 non è quindi
applicabile alla fattispecie in quanto norma a
carattere generale stante la natura
derogatoria di norma speciale dell’art. 158
la data di entrata in vigore della norma.
8. Infine con il quinto motivo la ricorrente
ACSM spa lamenta
violazione e falsa
applicazione dell’art. 13 D.L.gs. 471/1997 e
dell’art.3 comma 1 D.L.gs 472/1997 Testo unico
accise ed in riferimento all’art. 360 n.3 cpc
in quanto la CTR ha ritenuto applicabile la
sanzione del 30% prevista dall’art. art. 13
D.L.gs. 471/1997 per il ritardato pagamento
della rata di acconto ex art. 28 coma 6
1.388/2000 (secondo la quale i pagamenti da
effettuarsi entro la fine del mese erano
anticipati al giorno 27) mentre per tutte le
accise già è prevista l’applicazione di una
sopra menzionato che fissa nel l gennaio 2001
indennità di mora e degli interessi in caso
di tardivo versamento ex art. 3 comma 4 Testo
unico accise.
9. Il motivo è infondato e deve essere respinto.
L’art.13 D.L.gs 471/97 prevede la sanzione
amministrativa del 30% di ogni importo non
7
\T\Ì
non
versato per chi
esegue
in
tutto o in parte alle prescritte scadenze i
versamenti in acconto, periodici, a conguaglio
o a saldo dell’imposta risultante dalla
dichiarazione. Pertanto l’inosservanza
correttamente sanzionata ex art. 13 D.L.gs
471/97, applicabile ad ogni ipotesi di mancato
pagamento di un tributo o di una sua frazione
nel termine previsto mentre l’applicazione
dell’indennità di mora e degli interessi
richiesti dall’Ufficio assolve alla diversa
funzione risarcitoria e costituisce un
accessorio naturale e necessario del tributo
che non esclude quindi l’applicabilità della
sanzione. Tale è l’orientamento della Corte
come anche recentemente ribadito nella
seguente ordinanza n. 8553 del 14/04/2011 V
sezione: “In tema di sanzioni amministrative
tributarie, il d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471
dell’obbligo di cui sopra è stata
detta una disciplina destinata a valere, in
generale, per tutti i tributi, integrata dalle
disposizioni normative speciali di imposta
(con riferimento alle accise, il d.lgs. 26
ottobre 1995, n. 504), con la conseguenza che,
nel caso di omesso pagamento dell’imposta di
8
JA’
trovano
consumo sul gas
applicazione sia l’art. 13 del d.lgs. n. 471
cit., che prevede il pagamento di una somma a
titolo di sanzione amministrativa, sia l’art.
3, n. 4, del d.lgs. n. 504 cit., nel testo
un’indennità di mora dovuta per il ritardato
pagamento, trattandosi di norme pienamente
compatibili, che non realizzano un cumulo di
sanzioni, in ragione della loro diversità
funzionale, afflittiva (con riferimento alla
sanzione amministrativa) e reintegrativa del
patrimonio leso (con riguardo all’indennità di
mora).
10.
Con il sesto motivo la ricorrente ACSM
spa lamenta violazione e falsa applicazione
dell’art.8 D.L.gs. 546/92 ed art.6 D.lgs.
472/1997 e 10 dello Statuto in riferimento
all’art. 360 n.3 cpc in guanto la CTR ha
ritenuto applicabile la sanzione nonostante le
vigente “ratione temporis”, che prevede
obiettive condizioni di incertezza
sull’entrata in vigore dell’art. 28 coma 6
legge 388/2000 e la speciale causa di non
punibilità in materia di violazioni
amministrative tributarie in caso di obiettive
condizioni di incertezza sull’ambito di
9
k9rt
delle
applicazione
disposizioni.
Il motivo è infondato in quanto la CTR ha
correttamente escluso ogni incertezza
sull’entrata in vigore dell’art. 28 comma 6
legge 388/2000 e ritenuto non applicabile la
speciale causa di non punibilità in materia di
violazioni amministrative tributarie. A tale
proposito questa Corte ha più volte chiarito (
vedi per tutte V sezione nr. 8825/2012) che
per “incertezza normativa oggettiva
tributaria” deve intendersi “l’impossibilità,
esistente in sè ed accertata dal giudice,
d’individuare con sicurezza ed univocamente,
al termine di un procedimento interpretativo
metodicamente corretto, la norma giuridica
sotto la quale effettuare la sussunzione di un
caso di specie; pertanto costituisce una
situazione diversa rispetto alla soggettiva
ignoranza incolpevole del diritto. Tanto
premesso il contribuente nel caso di specie
non ha evidenziato alcun fatto generatore di
obiettiva incertezza normativa essendosi
limitato
ad
affidare
“incertezza obiettiva”
la
prova
della
alla mancanza di
istruzioni da parte dell’Agenzia delle Dogane
10
11.
ESENTE DA REG I ST.h ZIO
AI SENSI DEL D.}».R. 2fir4iI9036
N. 131 TA3. ALL. i4. – N. 5
MATERIA TRIBUTARIA
23 dicembre 2002
che solo in data
ha diramato un comunicato stampa in ordine
alla nuova normativa ed alla produzione di una
copia di rivista specializzata non contenente
istruzioni corrette.
Per quanto sopra deve essere respinto il
ricorso proposto. La novità della questione
giustifica la compensazione delle spese di
giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese
di giudizio.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della
V sezione civile il 26/2/2013
Il consigliere estensore
Il Presidente
12.