Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24455 del 21/11/2011

Cassazione civile sez. III, 21/11/2011, (ud. 06/10/2011, dep. 21/11/2011), n.24455

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni Battista – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – rel. Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 1976/2007 proposto da:

C.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LEONE IV 99

INT. 14, presso lo studio dell’avvocato FERZI Carlo, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato LIUZZI GIANFRANCO

giusto mandato in atti;

– ricorrente –

contro

S.M., HDI ASSICURAZIONI S.P.A.;

– intimati –

sul ricorso 6782/2007 proposto da:

HDI ASSICURAZIONI S.P.A. (OMISSIS) in persona del responsabile

della Direzione Sinistri, Sig. P.M., elettivamente

domiciliata in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentata dall’Avvocato BORGIA FRANCESCO, unitamente all’avvocato

ROMANO CAMILLO giusto mandato in atti;

– ricorrente –

e contro

S.M., C.E.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 14578/2006 del TRIBUNALE di ROMA, depositata

il 27/06/2006 R.G.N. 54114/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/10/2011 dal Consigliere Dott. FULVIO UCCELLA;

udito l’Avvocato CARLO FERZI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso con il rigetto del ricorso

principale, accoglimento del ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Roma il 27 giugno 2006, su gravame di C. E., confermava la sentenza del Giudice di pace del 2004, che aveva accolta la sua domanda di risarcimento danni da sinistro stradale avvenuto il (OMISSIS), determinando il quantum in misura inferiore a quello da lei ritenuto spettante in termini di spese mediche, spesa per CTU e CT di parte, di danno patrimoniale da mancato reddito nel periodo di invalidità temporanea, con compensazione delle spese di lite.

Il giudice dell’appello condannava la C. alle spese del grado, ma non riconosceva alla parte appellata la s.p.a. HDI Assicurazioni il rimborso forfettario per spese generali.

Avverso siffatta decisione propone ricorso principale la C. affidandosi a cinque motivi.

Resiste con controricorso la Compagnia assicuratrice che propone ricorso incidentale, affidandosi ad unico motivo. Non ha svolto attività difensiva l’intimata S.M. nella qualità di erede di M.L., all’epoca proprietario e conducente della autovettura coinvolta nell’incidente.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I due ricorsi vanno riuniti ex art. 335 c.p.c..

1.-Con il primo motivo (violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 2697 c.c. e del D.L. n. 857del 1976, art. 4, comma 3, conv. con modificazioni in L. n. 39 del 1977; errata ed illegittima motivazione relativamente ad un punto decisivo della controversia) e con il secondo (omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine al denegato riconoscimento del lucro cessante – art. 360 c.p.c., n. 5) la ricorrente, in estrema sintesi, si duole che erroneamente il giudice dell’appello avrebbe disapplicato la normativa da lei invocata, dal momento che ella è una lavoratrice autonoma e che a causa del sinistro aveva sofferto un periodo di invalidità temporanea di complessivi 40 giorni di cui avrebbe dato prova.

La complessa censura non merita accoglimento.

Infatti, il giudice a quo ha respinto la domanda così come introdotta semplicemente per difetto di prova sia perchè ritenuta insufficiente la documentazione allegata e prodotta in copia delle diverse dichiarazioni di redito ai fini del D.L. n. 857 del 1976, sia perchè la C., praticante commercialista, non ha dedotto nè provato che nel corso del periodo considerato avrebbe dimostrato lavori specifici da portare a termine (v. p. 3 sentenza impugnata).

Si tratta di una statuizione che risulta argomentata congruamente e logicamente, in quanto per la determinazione del danno potenziale è ovvio che debba essere fornita prova adeguata della sua esistenza nonchè del nesso causale con l’evento dedotto.

Peraltro, la stessa ricorrente riconosce che sia del tutto corretta la motivazione adottata dal Tribunale circa la non consequenzialità del reddito ad una retribuzione fissa e progredente giorno per giorno, bensì in relazione al prodotto finale da consegnarsi al cliente.

2.-Con il terzo e il quarto motivo ci si duole, in estrema sintesi del denegato rimborso delle spese mediche e del mancato rimborso delle spese di CTU e di CTP (le censure sono formulate entrambe sotto il profilo di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione).

Queste censure sono infondate solo che si legga la sentenza impugnata, la quale ha statuito che dette somme devono ritenersi comprese nell’importo, dichiarato congruo, delle somme erogate, dopo l’introduzione del giudizio di primo grado, dalla società assicuratrice e riconosciute dalla stessa C. di Euro 3.800,00 di cui Euro 700,00 per spese legali. Ne consegue che non si può parlare di diniego del diritto al rimborso, quanto di una valutazione diversa della pretesa attrice circa la quantificazione del danno, già operata dal primo giudice che comprendeva per l’appunto le spese della CTU. Ed, inoltre, correttamente il giudice a quo ha posto a carico della C. le spese sempre della CTU, in quanto dalla stessa è emerso che il danno biologico risarcibile rientrava nella somma riscossa nel luglio 2002 e il danno biologico è stato riconosciuto in misura inferiore, attese la limitata estensione temporale dell’invalidità (dieci giorni), verificatasi a fine luglio, e la mancata prova di perdita di chances.

3.-Con il quinto motivo (omessa motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5) in ordine alla compensazione delle spese di lite la ricorrente trascura di considerare che non solo per giurisprudenza costante di questa corte, riportata dalla società resistente, ma anche perchè il vizio denunciato non è affatto rinvenibile nell’argomentare del giudice dell’appello, che esso non può trovare accoglimento.

In effetti, si tratta di censura che si fonda sul presupposto della insufficiente determinazione del danno riscontratole: presupposto che attiene ad un giudizio di merito, che, come detto, risulta congruamente motivato in relazione alle circostanze fattuali e documentali in atti.

3.-Passando al ricorso incidentale, la società lamenta che il giudice dell’appello avrebbe dovuto condannare la C. anche al rimborso forfetario delle spese processuali (il diniego è stato motivato con richiami a giurisprudenza di questa Corte).

Il Collegio osserva che il motivo alla luce di più recenti e maggioritarie decisioni, cui ritiene di aderire, stante la natura giuridica di componente delle spese giudiziali (Cass. n. 4209/10;

Cass. n. 10993/07; Cass. n. 18059/07 ed altre), risulta fondato.

Non essendo necessario alcun accertamento la Corte decide nel merito ed applicandosi ratione temporis il D.M. 8 aprile 2004, liquida dette spese nella misura del 12,50% degli importi di diritti di procuratori ed onorari di avvocati, che vanno riconosciuti e versati dalla C. alla Compagnia assicuratrice.

Conclusivamente, il ricorso principale va respinto e quello incidentale accolto.

Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso principale e, in accoglimento del ricorso incidentale, decidendo nel merito, cassa senza rinvio la sentenza impugnata nei limiti del motivo accolto e condanna la ricorrente principale al rimborso forfetario delle spese generali nel 12,50% degli importi liquidati a titolo di onorari e diritti di procuratore; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in Euro 1.000,00, di cui Euro 200,00 oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2011

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