Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24455 del 17/10/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 17/10/2017, (ud. 06/06/2017, dep.17/10/2017),  n. 24455

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6119-2012 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,

rappresentato e difeso dagli Avvocati ANTONIETTA CORETTI, EMANUELE

DE ROSE, VINCENZO STUMPO, VINCENZO TRIOLO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

B.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. MORDINI

14, presso lo studio dell’avvocato FLAVIA BRUSCHI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIUSEPPE RUSSI, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 183/2011 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 07/03/2011 R.G.N. 727/2008;

1udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/06/2017 dal Consigliere Dott. DANIELA CALAFIORE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato D’ALOISIO CARLA per delega orale Avvocato STUMPO

VINCENZO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 183/2011, ha respinto l’appello proposto dall’Inps avverso la sentenza del Tribunale della stessa città, con la quale era stata accolta la domanda di B.M., collocata in cassa integrazione straordinaria dal 17 febbraio 2005 per un anno, tesa ad ottenere la condanna dell’Inps alla corresponsione del trattamento di cassa integrazione straordinaria per i giorni compresi tra il 17 febbraio 2005 ed il 17 gennaio 2006, antecedenti e successivi al periodo di occupazione con contratto di lavoro a termine venuto in essere con la Ferrero s.p.a, avendo l’INPS ritenuto tardiva la comunicazione all’Istituto del contratto in questione ai sensi del D.L. n. 86 del 1988, ex art. 8, comma 5. La Corte d’appello di Milano ha ritenuto che il D.L. n. 86 del 1988, art. 8, comma 5, non potesse interpretarsi nel senso di imporre al lavoratore, a pena di decadenza del trattamento di integrazione salariale, una comunicazione preventiva e neppure contestuale dell’inizio di altra attività lavorativa, dovendosi dare rilievo allo stato soggettivo della lavoratrice ed essendo sufficiente, come per la disciplina in materia di indennità di mobilità, una comunicazione tempestiva della circostanza, come avvenuto nella specie.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso l’INPS, affidato ad unico motivo illustrato da memoria. Resiste B.M. con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. L’INPS denuncia la violazione e falsa applicazione del D.L. 21 marzo 1988, n. 86, art. 8, comma 5, convertito in L. 20 maggio 1988, n. 160 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) nonostante il chiaro tenore letterale della norma secondo cui il lavoratore che svolga attività di lavoro autonomo o subordinato durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate. Inoltre, è previsto che il lavoratore decade dal diritto ai trattamento di integrazione salariale nel caso non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla sede provinciale dell’I.N.P.S. dello svolgimento della predetta attività.

2. La Corte di merito ha ritenuto di poter interpretare tale disciplina alla luce di un principio di concreta esigibilità secondo canoni di normale diligenza, traendo in concreto erroneo conforto analogico da quella vigente in materia di indennità di mobilità, che prevede, al fine di evitare la decadenza dal trattamento di mobilità, solo una comunicazione tempestiva (nel testo, poi abrogato, di cui al D.L. n. 510 del 1996, art. 4, comma 38, convertito in L. n. 608 del 1996, stabilito in cinque giorni) e dunque non preventiva e tanto meno contestuale.

3. Il ricorso è fondato, non essendo la sentenza impugnata in linea con il consolidato orientamento di questa Corte (Cass. n. 3690/01, 5019/04, 11679/05, 173/06, 14196/10; 26520/13 e da ultimo n. 10379/2015).

In tali pronunce si è affermato che la decadenza dal trattamento di integrazione salariale prevista dal D.L. 21 marzo 1988, n. 86, art. 8, comma 5, convertito in L. 20 maggio 1988, n. 160, risulta espressamente comminata per l’omissione, da parte dei lavoratori beneficiari del trattamento, della comunicazione preventiva, rispetto allo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa, allo scopo di consentire all’INPS la verifica circa la compatibilità dell’attività da svolgere con il perdurare del rapporto di lavoro presupposto dell’integrazione salariale.

3.Si è anche chiarito (Cass. n. 5019/04) che l’art. 8, in questione impone al beneficiario del trattamento di c.i.g. di dare all’INPS la preventiva comunicazione dello svolgimento di attività lavorativa, ancorchè compatibile con detto trattamento, quale quella temporanea o saltuaria, a pena di decadenza del lavoratore dal diritto a detto trattamento, e che in difetto di lacune da colmare, non è applicabile in via analogica a detta fattispecie la meno rigorosa regola dettata dalla L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 9, comma 1, lett. d), poi modificata dal D.L. n. 510 del 1996, convertito in L. n. 608 del 1996, per il diverso istituto della indennità di mobilità, che richiede una comunicazione tempestiva, cioè effettuata in tempi ragionevoli, ma non necessariamente precedente l’assunzione al lavoro.

4. Questa Corte ha anche affermato che la comunicazione preventiva risulta coerente con la “ratio legis” della disposizione, volta ad assicurare la massima efficacia ai controlli dell’INPS ai fine di ridurre l’area del lavoro nero e garantire l’effettiva destinazione, a sostegno dei disoccupati, delle risorse disponibili. Una diversa opzione interpretativa, che limiti la decadenza dall’integrazione solo al periodo successivo all’inizio dell’attività lavorativa da parte del cassintegrato, comporterebbe la soppressione della sanzione prevista dalla norma e finirebbe, ingiustamente, per equiparare i cassaintegrati che svolgono un lavoro retribuito senza informarne l’INPS e quelli che, invece, correttamente assolvono l’obbligo di comunicazione (Cass. n. 26520/13).

5. I dubbi di costituzionalità in materia sono già stati esclusi dalla C. Cost., sentenze n. 195/95 e n. 190/96. Può qui aggiungersi che, pur potendosi ammettere che un contratto di lavoro possa venire ad esistenza contemporaneamente all’inizio della prestazione lavorativa, posto che l’esecuzione della prestazione lavorativa deve essere considerata come estrinsecazione di un rapporto di lavoro e manifestazione legittima di consenso idoneo a costituire un valido contratto (Cass. n. 1370/74, Cass. n. 807/73) e pur considerato che l’esecuzione di una prestazione lavorativa possa anche non essere preceduto da trattative, con la conseguenza di impedire al lavoratore una comunicazione preventiva, esponendolo alla decadenza dal trattamento di integrazione salariale, deve replicarsi che è rimessa alla libera valutazione del lavoratore decidere se dare immediata esecuzione all’attività lavorativa oppure procedere alla comunicazione preventiva all’INPS, valutando che la comunicazione deve essere solo precedente l’inizio dell’attività lavorativa senza altre specificazioni temporali.

6. Non sussistendo infine dubbi di legittimità costituzionale della disciplina di cui al D.L. n. 86 del 1988, citato art. 8, comma 5, rispetto al differente caso dell’indennità di mobilità, non risultando violato alcun principio di ragionevolezza e di uguaglianza, essendo quest’ultima corrisposta a soggetti il cui rapporto di lavoro, a differenza del cassaintegrato, è ormai cessato, il ricorso deve accogliersi, la sentenza impugnata cassarsi e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito direttamente da questa Corte, con il rigetto della originaria domanda della lavoratrice.

7. Le alterne vicende della lite consigliano la compensazione delle spese della fase di merito, mentre quelle di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo, nel merito, rigetta la domanda proposta da B.M.. Dichiara compensate le spese del giudizio di merito e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del contro ricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 2000 per compensi oltre ad Euro 200,00 per esborsi, spese forfettarie nella misura del 15% spese accessorie.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2017

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