Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24455 del 10/09/2021

Cassazione civile sez. VI, 10/09/2021, (ud. 31/03/2021, dep. 10/09/2021), n.24455

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18528-2018 proposto da:

S.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TORINO, 7,

presso lo studio dell’avvocato LAURA BARBERIO, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIANLUCA VITALE;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, PUBBLICO MINISTERO PROCURATORE GENERALE

presso la CORTE di CASSAZIONE;

– intimati –

avverso il decreto n. R.G. 27341/2017 del TRIBUNALE di TORINO,

depositato l’11/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 31/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA

ACIERNO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Il Tribunale di Torino, con decreto n. 2734/2017, ha rigettato il ricorso proposto da S.A., cittadino del Mali, avverso il provvedimento di diniego della protezione internazionale emesso dalla competente Commissione Territoriale in data 6/11/2017.

2. Il richiedente, in via principale, ha formulato istanza diretta ad ottenere la fissazione dell’udienza di comparizione.

2.1 Il Collegio ha ritenuto di non dover disporre l’udienza di comparizione ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 11, in quanto presente in atti il verbale dell’audizione del richiedente tenutasi dinanzi la Commissione Territoriale.

3. Nel merito, il richiedente ha chiesto il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria ed, in via gradata, della protezione umanitaria di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6. A sostegno della domanda ha dichiarato di essere nato a (OMISSIS) (Mali), dove faceva il contadino ed allevava animali; di essere stato aggredito da alcuni miliziani e di aver avuto problemi a lavorare la terra, a seguito del conflitto scoppiato nella zona di (OMISSIS).

4. Le ragioni poste a fondamento della decisione di rigetto sono state le seguenti.

4.1. In primo luogo, il Tribunale ha ritenuto il racconto del richiedente non credibili ed inverosimile sotto molteplici aspetti ed ha rilevato plurime contraddizioni temporali.

4.2. Alla luce di tali elementi, è stato negato il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria ex art. 14, lett. a) e b).

4.3. In merito alla terza ipotesi di danno grave di cui all’art. 14, lett. c), il Tribunale ha rilevato che non vi sono in atti elementi che consentano di ritenere che il richiedente possa essere individualmente coinvolto in situazioni di conflitto armato, tenuto anche conto che il Mali sta attraversando una fase delicata di stabilizzazione.

4.4. Da ultimo, è stato negato il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari considerato che il racconto del richiedente non è credibile e che la situazione del Mali non appare così grave da porre la totalità dei cittadini in condizioni di vulnerabilità. Inoltre, per quanto risulta dagli atti, non emerge alcuna problematica fisica o psicologica di gravità tale da giustificare la protezione richiesta.

5. Avverso la presente decisione ha proposto ricorso per cassazione il cittadino straniero. L’Amministrazione intimata non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

6. Con il primo motivo, si lamenta la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 11, per omessa fissazione dell’udienza di comparizione, essendo questa obbligatoria in mancanza della videoregistrazione del colloquio tenutosi dinanzi la C.T., anche ove sia presente agli atti il verbale del relativo colloquio.

7. Nel secondo motivo si censura la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e art. 27, comma 1-bis, in relazione alla violazione dei criteri legali per la valutazione di credibilità del richiedente. Nel caso di specie, il Tribunale si è limitato a formulare argomentazioni di natura puramente soggettiva, senza considerare le difficoltà derivanti dalla condizione di analfabetismo del richiedente.

8. Con il terzo motivo si censura la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1 e artt. 5 e 14, tenuto conto che il giudice del merito, a fronte delle violenze subite dal ricorrente da parte di soggetti non statuali, avrebbe dovuto procedere ad un approfondimento istruttorio in relazione alla capacità delle autorità statali di fornire adeguata protezione ai propri cittadini.

9. Nel quarto motivo si deduce la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e art. 32, comma 3, e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, in relazione al diniego del permesso di soggiorno per motivi umanitari, poiché il giudice del merito ha omesso di procedere ad una valutazione comparativa della situazione personale raggiunta dal ricorrente in Italia, con quella alla quale sarebbe esposto in caso di un eventuale rimpatrio.

10. Il primo motivo è manifestamente fondato, tenuto conto che il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 11, coerentemente con l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, deve essere interpretato nel senso che il Tribunale deve necessariamente a fissare l’udienza per comparizione delle parti ogni qualvolta non sia disponibile la videoregistrazione del colloquio dinanzi la C.T., configurandosi, in difetto, la nullità del decreto con il quale viene deciso il ricorso, salvo che il richiedente non abbia dichiarato di non volersi avvalere del supporto contenente la registrazione del colloquio (Cass., n. 8574 del 2020; Cass., n. 17076 del 2019).

10.1. Inoltre, questa Corte ha specificato che tale adempimento processuale è ritenuto obbligatorio anche nel caso in cui sia stato redatto il verbale dell’audizione, non essendo quest’ultimo idoneo a rendere percepibili nella loro integralità le dichiarazioni dell’istante (Cass., Sez. 6-1, n. 32073 del 2018).

10.2. L’unica valutazione discrezionale che il citato art. 35-bis, attribuisce al giudice del merito, in mancanza della videoregistrazione, concerne l’opportunità e la necessità di procedere ad una nuova audizione del ricorrente, la quale non si presenta obbligatoria, salvo che: a) nel ricorso vengano dedotti fatti nuovi a sostegno della domanda (sufficientemente distinti da quelli allegati nella fase amministrativa, circostanziati e rilevanti); b) il giudice ritenga necessaria l’acquisizione di chiarimenti in ordine alle incongruenze o alle contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni del richiedente; c) il richiedente faccia istanza di audizione nel ricorso, precisando gli aspetti in ordine ai quali intende fornire chiarimenti e sempre che la domanda non venga ritenuta manifestamente infondata o inammissibile. (Cass., Sez. 1, n. 25439 del 2020; Cass., Sez. 1, n. 21585 del 2020).

11. Ciò determina l’accoglimento del primo motivo e l’assorbimento degli altri motivi attinenti al merito, nonché la cassazione del provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Torino in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo ed assorbe gli altri, cassa e rinvia la Tribunale di Torino in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 31 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2021

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