Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24454 del 30/11/2016


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Cassazione civile sez. lav., 30/11/2016, (ud. 28/09/2016, dep. 30/11/2016), n.24454

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25261-2011 proposto da:

L.G., C.F. (OMISSIS), in proprio e quale procuratore

generale del fratello L.F., quali eredi di L.C.,

domiciliati in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE

SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato STEFANO

RUSSO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

Avvocati MAURO RICCI, CLEMENTINA PULLI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 126/2010 della CORTE D’APPELLO DI LECCE SEZ.

DIST. DI TARANTO, depositata il 12/10/2010 R.G.N. 123/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/09/2016 dal Consigliere Dott. ROBERTO RIVERSO;

udito l’Avvocato RUSSO STEFANO;

udito l’Avvocato RICCI MAURO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELENTANO Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza n. 126/2010, depositata il 12.10.2010, la Corte d’Appello di Lecce sez. distaccata di Taranto rigettava l’appello proposto da L.G., erede di L.C., avverso la sentenza del tribunale di Taranto che aveva rigettato la domanda di condanna dell’INPS alla riliquidazione dell’indennità di accompagnamento percepita dal dante causa quale cieco civile assoluto, previo adeguamento all’importo dell’assegno di superinvalidità stabilito in favore dei ciechi di guerra, dalla L. n. 442 del 1990, art. 1 e al1. 1 e previa rivalutazione dello stesso L. n. 421 del 11991, ex art. 1.

A fondamento della pronuncia la Corte osservava che l’assegno di superinvalidità costituisce una prestazione diversa rispetto all’indennità di assistenza e di accompagnamento prevista dal D.P.R. n. 915 del 1978, art. 21, comma 1 al cui importo stabilito dalla L. 6 ottobre 1986, n. 656, art. 3, comma 2, lett. A è stato equiparato a norma della L. n. 429 del 1991, art. 1, comma 1 quello dell’indennità di accompagnamento per i ciechi civili assoluti, prevista dalla L. n. 406 del 1968, di cui era titolare il dante causa del ricorrente.

Avverso detta sentenza ricorre per cassazione L.G. con un unico motivo. Resiste l’INPS con controricorso illustrato da memoria ex art. 378 c.p.c.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico articolato motivo il ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 429 del 1991, art. 1 e D.P.R. n. 915 del 1978, art. 21, comma 1 (ex art. 360 c.p.c., n. 3) e la contraddittorietà della motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5).

2. A fondamento del motivo il ricorrente sostiene che la L. n. 429 del 1991, art. 1, comma 1 prevede l’equiparazione dell’ammontare dell’indennità di accompagnamento spettante al cieco civile assoluto a quello della “indennità di assistenza e accompagnamento disciplinata dalla L. n. 656 del 1986, art. 3, comma 2, lett. A e successive modifiche ed integrazioni” spettante alle persone affette da cecità bilaterale assoluta e permanente per causa di guerra; che però detta lettera A non disciplina alcuna indennità ma la quantifica; l’art. 3 cit. costituirebbe la nuova formulazione del D.P.R. n. 915 del 1978, art. 21 il quale prevede che la suddetta indennità abbia importi variabili in ragione dell’appartenenza dell’invalido ad una della categorie patologiche contrassegnate dalle lett. A ad H della Tabella E allegata al decreto stesso ed intitolata assegni di superinvalidità; la lett. A indica l’importo della indennità di assistenza ed accompagnamento (denominata appunto assegno di superinvalidità) spettante al cieco assoluto bilaterale di guerra; detto importo in forza dell’affermata equiparazione spetterebbe pure al cieco civile assoluto.

L’equivoco in cui sarebbe caduta la Corte di appello nell’affermare che l’assegno di superinvalidità costituisce una prestazione diversa rispetto all’indennità di assistenza e di accompagnamento consiste nel non aver rilevato che la tabella A richiamata dal D.P.R. n. 915 del 1978, art. 21 denomina come assegno di superinvalidità l’indennità spettante ai ciechi di guerra e quindi anche ai ciechi civili in forza della equiparazione stabilita dalla legge. A nulla vale che la L. n. 429 del 1991, art. 1 comma 1 parli per i ciechi di guerra di indennità di assistenza e accompagnamento disciplinata dalla L. n. 656 del 1986, art. 3, comma 2, lett. A e successive modifiche; in quanto tale denominazione si riferisce alla funzione della prestazione; mentre per quanto riguarda l’importo la legge ha voluto equiparare l’indennità percepita dal cieco civile assoluto a quella di cui alla L. n. 656 del 1986, art. 3, comma 2, lett. A e successive modificazioni ed integrazioni; ovvero a quello dell’assegno di superinvalidità spettante ai ciechi assoluti per causa di guerra a prescindere dalla sua denominazione superinvalidità. La Corte territoriale aveva violato la L. n. 429 del 1991, art. 1 disapplicandolo nel negare che si riferisse alla prestazione di cui alla L. n. 422 del 1990, art. 1, all. 1.

3. Il ricorso è comunque infondato. La soluzione apprestata dalla Corte di Appello napoletana si fonda infatti sull’affermata equiparazione, con decorrenza dall’1.3.1991, della misura dell’indennità di accompagnamento spettante ai ciechi civili assoluti all’indennità di accompagnamento ed assistenza riconosciuta ai ciechi assoluti per causa di guerra e sulla spettanza, con la stessa decorrenza, dell’adeguamento automatico previsto dalla normativa, con esclusione di ogni altro importo, non sussistendo la totale equiparazione tra le due prestazioni.

4. Si tratta di una conclusione in linea con il complesso quadro normativo su cui si radica la controversia, nei termini risultanti dalla ricostruzione più volte operata da questo giudice di legittimità (sentenza n. 14610/2014, 7309/2009; 8204/2009). Si è così posto in evidenza che l’equiparazione della misura base dell’indennità di accompagnamento in favore dei ciechi civili assoluti all’analoga indennità prevista per i grandi invalidi di guerra è stata introdotta dalla L. n. 682 del 1979, art. 1 il quale ha espressamente previsto che “l’indennità di accompagnamento goduta dai ciechi civili assoluti, in virtù della L. 28 marzo 1968, n. 406 e successive modificazioni, a partire dall’1 gennaio 1982 viene equiparata a quella goduta dai grandi invalidi di guerra ai sensi del D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, tabella E, lett. A bis, n. 1”. Tale equiparazione, si è rimarcato, è stata ribadita dalla L. n. 165 del 1983, (di interpretazione autentica della L. n. 682 del 1979, art. 1) che all’art. 1 recita: “la L. 22 dicembre 1979, n. 682, art. 1, comma 1, deve intendersi nel senso che l’equiparazione, a partire dal 7 gennaio 1982, dell’indennità di accompagnamento goduta dai ciechi civili assoluti a quella goduta dai grandi invalidi di guerra comporta l’estensione, con la stessa decorrenza, della nuova misura di detta indennità…”. Aggiunge, poi, l’art. 2 che “La misura dell’indennità di accompagnamento per i ciechi civili assoluti e le modalità di adeguamento dell’indennità stessa sono aggiornate alla stregua delle modificazioni che intervengono per i corrispondenti benefici goduti dai grandi invalidi di guerra”. Ciò ha comportato, come ha precisato questo giudice di legittimità, che, laddove la legge non determinava in via autonoma la misura dell’indennità base dell’indennità di accompagnamento per i ciechi civili assoluti, essa era di importo pari all’analogo beneficio goduto dai grandi invalidi di guerra. Successivamente, si è annotato, la L. n. 656 del 1986, art. 3, comma 2, ha dettato le nuove misure mensili dell’indennità di accompagnamento per gli invalidi di guerra, dal 1 gennaio 1985 e dal 1 gennaio 1986. Le misure di cui alla lett. A – bis, comprensive degli assegni aggiuntivi (adeguamento automatico) maturati a tutto il 31.12.1984 (L. n. 656 del 1986, art. 2, comma 2) si applicano, per entrambi gli anni anche ai ciechi civili assoluti in virtù dell’equiparazione di cui alle precedenti leggi. E’ poi intervenuta, si è rilevato, la L. n. 508 del 1988 che all’art. 2 stabilisce: “A decorrere dal 1 gennaio 1988, l’importo della indennità di accompagnamento erogata ai ciechi civili assoluti… è stabilito in L. 588.000 mensili, comprensivo dell’adeguamento automatico per l’anno 1988, previsto della L. 6 ottobre 1986, n. 656, art. 1, comma 2”. Successivamente è intervenuta la L. n. 289 del 1990 che all’art. 4, lett. a) ha apportato, con decorrenza 1 gennaio 1990, un aumento di Lire 30.000 (Euro 15,49) mensili alla indennità di accompagnamento prevista dalla L. n. 508 del 1988, per i ciechi civili assoluti.

5. Da ultimo, si è osservato, la L. 31 dicembre 1991, n. 429 (Nuove norme in materia di indennità di accompagnamento ai ciechi civili ed ai pluriminorati) ha previsto nuovamente che “Con decorrenza dal 1 marzo 1991 l’indennità di accompagnamento spettante ai ciechi civili assoluti ai sensi della L. 28 marzo 1968, n. 406, e successive modificazioni ed integrazioni, è stabilita in misura uguale all’indennità di assistenza ed accompagnamento, disciplinata alla L. 6 ottobre 1986, n. 656, art. 3, comma 2, lett. A, e successive modificazioni ed integrazioni, spettante alle persone affette da cecità bilaterale assoluta e permanente per causa di guerra ai sensi del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni ed integrazioni”.

Al secondo comma la norma prevede che “Con la stessa decorrenza di cui al comma 1 si applicano all’indennità di accompagnamento per i ciechi civili assoluti i meccanismi di adeguamento automatico previsti e richiamati dalla L. 6 ottobre 1986, n. 656, art. 1 come sostituito dalla L. 10 ottobre 1989, n. 342, art. 1 per l’indennità di assistenza ed accompagnamento spettante alle persone affette da cecità bilaterale assoluta e permanente per causa di guerra”.

6. Sulla scorta di tale normativa, come affermato da questa Corte anche con sentenze nn. 7089/2001 e 17453/2003, l’equiparazione dell’indennità di accompagnamento goduta dai ciechi civili a quella prevista per i grandi invalidi di guerra investe esclusivamente la misura della indennità stessa e le relative modalità di adeguamento automatico, e non comporta l’estensione ai ciechi civili dell’intero complesso delle misure di assistenza predisposte a favore degli invalidi di guerra, che comprendono l’assegno integrativo sostitutivo della prestazione di accompagnatori militari, di cui al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834, art. 6 senza che tale mancata estensione realizzi una ingiustificata disparità di trattamento, in considerazione di quanto affermato dalla Corte Costituzionale (ordinanza n. 487 del 1988) sulla differenziazione di situazioni tra gli invalidi civili e quelli di guerra, da ravvisare nella obiettiva diversità dei presupposti che sono alla base del fatto invalidante, scaturente, nel secondo caso, da eventi bellici, che comportano anche un elemento risarcitorio, estraneo all’ipotesi della invalidità civile.

7. Sulla stessa scia si pone quanto sostenuto da questa Corte con sentenza n. 9926/2016 secondo cui la previsione di una equiparazione, sia per la misura base che per l’adeguamento automatico è del tutto conforme alle previsioni di cui alla L. n. 429 del 1991, art. 1, comma 2.

8. E’ stato inoltre di recente precisato da questa Corte (sentenza n. 17648/2016) che al fine di garantire la corretta determinazione dell’indennità di accompagnamento spettante ai ciechi civili assoluti (la quale, come già detto, deve corrispondere alla misura prevista per l’indennità di assistenza ed accompagnamento spettante alle persone affette da cecità bilaterale assoluta per causa di guerra) occorra applicare la Tabella E, lett. A), n. 1 la quale prevede le “Alterazioni organiche e irreparabili di ambo gli occhi che abbiano prodotto cecità bilaterale assoluta e permanente”. E non quella di cui lett. A-bis, n. 1 la quale considera i soggetti che hanno subito “La perdita di ambo gli arti superiori fino al limite della perdita delle due mani”. L’applicazione della tabella E, lett. A), n. 1 risulta testualmente dalla L. n. 429 del 1991, art. 1, comma 1 che richiama l’indennità spettante alle persone affette da cecità bilaterale assoluta e permanente per causa di guerra. E dalla L. n. 508 del 1988, art. 2, comma 2 che ai fini dell’importo spettante a ciechi civili assoluti richiama quello “dell’indennità di accompagnamento percepita dai ciechi di guerra ascritti alla tabella E, lettera A, n.1 allegata alla legge medesima” (ovvero alla L. 6 ottobre 1986, n. 656). Non v’è dubbio pertanto che per la L. n. 429 del 1991, art. 1, comma 1 che rinvia alla L. 6 ottobre 1986, n. 656, art. 3 la misura dell’indennità di assistenza ed accompagnamento cui commisurare quella di accompagnamento spettante ai ciechi civili assoluti sia soltanto quella stabilita dalla lett. A), n. 1 e non altro.

9. La stessa L. n. 422 del 1990 richiamata a fondamento della pretesa azionata dal ricorrente distingue i nuovi importi degli assegni di superinvalidità da quelli stabiliti a titolo di indennità di assistenza e di accompagnamento. All’art. 1 si prevedono i nuovi importi degli assegni di superinvalidità rinviando all’allegato 1; ed all’art. 2 i nuovi importi dell’indennità di assistenza e di accompagnamento, ai quali soltanto può essere commisurato la prestazione spettante ai ciechi civili assoluti (e salvo che la legge non determinasse in via autonoma la misura dell’indennità base dell’indennità di accompagnamento stabilita per gli stessi ciechi civili assoluti).

10. Va quindi concluso che la pretesa azionata in ricorso, di vedere equiparato l’importo della propria indennità di accompagnamento a quello dell’assegno di superinvalidità, non abbia base normativa in quanto la prestazione spettante ai ciechi civili, con l’affermata equiparazione, comprende il solo importo base stabilito a titolo di indennità di accompagnamento e assistenza, oltre all’adeguamento, e non comprende l’assegno di superinvalidità.

11. Sulla base di tali considerazioni, poichè risulta che la sentenza impugnata si sia attenuta ai prefati principi essa si sottrae alle critiche sollevate col ricorso il quale deve essere quindi respinto.

12. Le spese possono compensarsi per la natura della controversia la quale nasce all’interno di un quadro normativo contrassegnato da particolare complessità.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 28 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2016

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