Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24454 del 21/11/2011

Cassazione civile sez. III, 21/11/2011, (ud. 06/10/2011, dep. 21/11/2011), n.24454

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni Battista – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – rel. Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 1862/2007 proposto da:

S.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, PIAZZA MARGANA 29, presso lo studio dell’avvocato BARLETTA

ANTONINO, rappresentata e difesa dall’avvocato CURRO’ Francesco C.

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

RAS ASSICURAZIONI S.P.A., LA FONDIARIA SAI S.P.A., R.

F.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3698/2005 del GIUDICE DI PACE di COSENZA,

depositata il 21/11/2005, R.G.N. 838/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

06/10/2011 dal Consigliere Dott. FULVIO UCCELLA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

S.C. ricorre per cassazione avverso la sentenza del giudice di pace di Cosenza del 21 novembre 2005, che, in accoglimento per quanto di ragione della domanda contro di lei proposta da R.F. l’ha condannata in solido con la RAS Assicurazioni s.p.a. al pagamento a favore del R. della somma di Euro 3.774, 20 a totale risarcimento dei danni subiti da quest’ultimi a seguito di un incidente stradale avvenuto il (OMISSIS).

Con la medesima sentenza il Giudice di pace rigettava la riconvenzionale dispiegata dalla S. e consistente nella richiesta risarcitoria Euro 15.000, oltre deprezzamento e fermo.

Il ricorso è affidato a due motivi.

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

Il Collegio ha raccomandato una motivazione semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile.

Infatti l’odierna impugnazione è diretta contro sentenza del Giudice di pace emessa anteriormente al D.Lgs. n. 40 del 2006, ed ha deciso secondo diritto in causa di sua competenza funzionale e del valore superiore ai 1.100,00 Euro, accogliendo la domanda del R. e respingendo la riconvenzionale della S. dell’importo di Euro 15.000,00.

Le due domande hanno riguardato un fatto costitutivo comune ad entrambe le parti, per cui l’accertamento od il rigetto dell’una implicava il rigetto o l’accoglimento dell’altra.

Andava, quindi, proposto appello, essendo questo l’unico mezzo di impugnazione consentito e non già ricorso per cassazione (v. Cass. 12030/10; Cass. n. 26518/09; e già S.U. 13917/06).

Nulla va disposto per le spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla dispone per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2011

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