Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24454 del 01/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 01/10/2019, (ud. 16/04/2019, dep. 01/10/2019), n.24454

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16681-2018 proposto da:

M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FABIO MASSIMO

60, presso lo studio dell’avvocato MARIO ETTORE ANGELO ROTONDO, che

lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati

CLEMENTINA PULLI, NICOLA VALENTE, EMANUELA CAPANNOLO, MANUELA MASSA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 463/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 10/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO

RIVERSO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1.- il Tribunale di Castrovillari respinse la domanda di M.A. volta ad ottenere il ripristino dell’assegno sociale che l’Inps gli aveva dapprima sospeso e poi revocato per mancanza del requisito della stabile residenza nel territorio italiano; e ritenne che il ricorrente non avesse fornito prova del requisito del legale e continuativo soggiorno sul territorio nazionale per almeno 10 anni, introdotto a far data dall’1/1/2009 dal D.L. n. 112 del 2008, art. 20, comma 10; e che allo scopo si rilevasse insufficiente il certificato di residenza storico a decorrere dal 1989, da solo inidoneo a dimostrare che la residenza anagrafica del ricorrente fosse coincisa con la residenza effettiva sul territorio nazionale per almeno un decennio.

2.- Il ricorrente propose appello sostenendo che il requisito del legale continuativo soggiorno sul territorio nazionale costituisse elemento costitutivo dell’assegno sociale solo per i riconoscimenti della prestazione a decorrere dall’1.1.2009; mentre nel caso di specie la prestazione era stata riconosciuta dall’Inps in epoca precedente al gennaio 2009 per cui la stessa non poteva essere revocata per la asserita assenza di un requisito non previsto dalla legge al momento del suo riconoscimento. Sostenne altresì che il giudice di primo grado avesse in ogni caso errato a ritenere sfornito di prova il requisito del continuativo e decennale soggiorno sul territorio nazionale il quale, al contrario, era stato debitamente dimostrato mediante i plurimi documenti prodotti nel corso del giudizio.

3.- L’Inps si costituì nel giudizio d’appello chiedendo il rigetto del gravame precisando che l’istituto aveva sospeso l’erogazione dell’assegno sociale, non per l’assenza del requisito del soggiorno legale continuativo per almeno 10 anni sul territorio nazionale di cui al D.L. n. 112 del 2008, art. 20, comma 10, bensì per assenza del requisito della residenza effettiva in Italia, sin dall’inizio richiesto dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 6.

4.- La Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza n. 463/2018, ha rigettato l’appello di M.A. sostenendo che non avesse dimostrato il possesso dei requisiti sottesi al mantenimento dell’assegno sociale in quanto era essenziale la produzione in giudizio dalla carta di soggiorno o del permesso di soggiorno non inferiore ad un anno che avrebbe consentito la sua equiparazione al cittadino italiano residente; tanto sulla base della L. n. 40 del 1998, art. 39, comma 1, e della L. n. 388 del 2000, art. 80, comma 19.

5.- Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione M.A. con un motivo al quale ha resistito l’INPS con controricorso.

6.- E’ stata comunicata alle parte la proposta del giudice relatore unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

RITENUTO

CHE:

1.- con il motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 40 del 1998, art. 39, comma 1, in relazione alla L. n. 388 del 2000, art. 80, comma 19, del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 41,L. 335 del 1995, art. 3, comma 6, e succ. mod. ed int. con riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5; violazione falsa applicazione di norme di diritto e omessa c/o insufficiente e contraddittoria motivazione, atteso che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte territoriale, il ricorrente aveva dato prova di essere in possesso del permesso di soggiorno in Italia rilasciato dalla questura di Cosenza a tempo indeterminato ed allegato agli atti unitamente alla carta d’identità; dall’altra parte la Corte non aveva tenuto conto che, come dichiarato dall’Inps nella comparsa di costituzione in appello, la revoca dell’erogazione dell’assegno sociale era avvenuta solo per l’assenza del requisito della residenza effettiva in Italia che il ricorrente aveva però dimostrato producendo in giudizio la carta d’identità, la tessera sanitaria, lo stato di famiglia, i certificati di residenza.

2.- Il motivo è fondato.

La sentenza impugnata è errata anzitutto perchè sostiene che il ricorrente non avesse dimostrato il requisito del titolo di soggiorno legale nel territorio dello Stato, laddove, invece, non solo l’Inps non ha mai contestato l’esistenza di tale requisito – affermando espressamente che si discutesse solo del requisito della residenza effettiva- ma il ricorrente aveva pure dimostrato il possesso del permesso di soggiorno producendo il relativo documento.

3.- Per quanto riguarda poi il diverso requisito della residenza effettiva in Italia, su cui la sentenza impugnata non ha effettuato nessun tipo di accertamento, la questione è stata già oggetto di precedente decisione di questa Corte (Cass. n. 17397/2016; che richiama Cass. n. 10460/9013) alla quale il Collegio intende aderire e dare continuità.

In particolare la sentenza sopraindicata ha messo in luce che il requisito del soggiorno legale continuativo nel territorio nazionale per almeno dieci anni siccome introdotto c.c. a decorrere dal 1 gennaio 2009″dal D.L. n. 112 del 2008, art. 20, comma 10, non può valere per le prestazioni riconosciute anteriormente.

In secondo luogo la stessa sentenza ha rilevato che non abbia effetto ai fini dell’erogazione della prestazione il mero allontanamento temporaneo, e che pertanto sussiste il diritto alla prestazione anche per il periodo in cui l’assistito si sia volontariamente allontanato dal luogo di dimora abituale.

Infine, la medesima sentenza ha chiarito che la residenza è determinata dalla abituale volontaria dimora di una persona in un dato luogo, sicchè concorrono ad instaurare tale relazione giuridicamente rilevante sia il fatto oggettivo della stabile permanenza in quel luogo sia l’elemento soggettivo della volontà di rimanervi, la quale estrinsecandosi in fatti univoci evidenzianti tale intenzione, è normalmente compenetrata nel primo elemento (Cass., 5 febbraio 1985, numero 791; Cass., 14 marzo 1986, n. 1738, secondo la quale questa stabile permanenza sussiste anche in caso di temporaneo allontanamento sempre che la persona vi ritorni quando possibile e vi mantenga il centro delle proprie relazioni familiari e sociali).

4. Per le considerazioni fin qui svolte il ricorso deve essere quindi accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla medesima Corte d’Appello, la quale nella decisione della causa si atterrà ai principi sopraindicati.

5.- Ai sensi dell’art. 384 c.p.c. la stessa Corte d’appello provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. Avuto riguardo all’esito del giudizio non sussistono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Catanzaro in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, all’adunanza camerale, il 16 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 2019

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