Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24453 del 21/11/2011

Cassazione civile sez. III, 21/11/2011, (ud. 06/10/2011, dep. 21/11/2011), n.24453

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni Battista – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – rel. Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 1797/2007 proposto da:

VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A. (OMISSIS) in persona

dell’Amministratore Delegato Rag. G.R., S.A.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEGLI SCIALOJA 6, presso lo

studio dell’avvocato OTTAVI Luigi, che li rappresenta e difende

giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

F.A. (OMISSIS), considerato domiciliato “ex

lege” in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dagli avvocati ALFIERI Auro, MICUCCI VITTORIO

giusta delega in atti;

– controricorrnete –

e contro

SE.AN., S.M., FONDIARIA SAI S.P.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1002/2005 del TRIBUNALE di AVEZZANO,

depositata il 19/11/2005, R.G.N. 27/2002;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/10/2011 dal Consigliere Dott. FULVIO UCCELLA;

udito l’Avvocato LUIGI OTTAVI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il 19 novembre 2005 il Tribunale di Avezzano, decidendo in sede di gravame proposto dalla Vittoria Assicurazioni s.p.a. e da S. A. confermava la sentenza del Giudice di Pace di Tagliacozzo, che le aveva il 9 gennaio 2001 condannati in solido al pagamento di Euro 6.624.67 a titolo di risarcimento danni subiti da F. A. a seguito di un incidente stradale, avvenuto con modalità di tamponamento il (OMISSIS) nella galleria di (OMISSIS) della autostrada (OMISSIS).

Avverso siffatta decisione propongono ricorso per cassazione la Vittoria e S.A., affidandosi ad un unico articolato motivo.

Resiste con controricorso F.A., che aveva introdotto il giudizio risarcitorio.

Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.

La società ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.-In primis osserva il Collegio che il ricorso non è inammissibile nè improcedibile, come deduce il resistente, nè per l’omessa notifica alla SAI Assicurazioni, in quanto a questa società risulta notificato il ricorso a mezzo posta il 30 dicembre 2006 nè per carenza dei quesiti di diritto ex art. 366 bis c.p.c., perchè la sentenza è anteriore al 2 marzo 2006.

2.-Ciò posto, l’unico motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2054 c.c., ex art. 360 c.p.c., n. 3; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., n. 5) non merita di essere accolto.

In punto di fatto, F.A. chiamò in giudizio avanti al Giudice di Pace M. e Se.An. e la SAI, rispettivamente proprietario, conducente e compagnia assicuratrice dell’autovettura che aveva tamponato la autovettura.

I convenuti chiesero ed ottennero di chiamare in giudizio S. A. e la Vittoria assicurazioni, sua Compagnia con la quale era assicurata la autovettura che aveva tamponato la Y10 del F., proiettandola contro la Passat dei S. e assicurata con la SAI. Il Giudice di Pace condannò i chiamati al risarcimento dei danni subiti dal F., liquidandoli nella somma sopra indicata.

La sentenza venne appellata dai chiamati con due ordini di motivi, nel senso che a dire degli appellanti il Giudice di Pace non li avrebbe potuto condannare al pagamento diretto di quella soma nei confronti del F. perchè l’attore non avrebbe dispiegato alcuna domanda nei loro confronti. Ed, inoltre, perchè l’incidente avrebbe dovuto essere ascritto, come sarebbe emerso dal verbale della Polstrada, a S.F., nei cui confronti il F. non avrebbe esteso la domanda.

Con la presente censura, i ricorrenti, dopo aver riconosciuto che il Tribunale avrebbe esattamente enunciato i principi di diritto, elaborati in subjecta materia da questa Corte, li avrebbe” malamente applicati, perchè stabilito che dai fatti accertati risultava evidente la colpa esclusiva di S.S., da ciò non poteva che derivare il raggiungimento della prova liberatoria a favore di S.A. allo stesso modi modo in cui il Tribunale la riteneva raggiunta a favore di S.M.”, con il che il giudicante sarebbe incorso in grave contraddittorietà di motivazione.

La complessa censura non può essere condivisa.

Di vero, il giudice dell’appello, dopo avere ricordato la prescrizione normativa di cui all’art. 2054 c.c., comma 2, con richiami a costante giurisprudenza di questa Corte, ha posto in rilievo che all’interno della galleria della autostrada (OMISSIS) vi fu un tamponamento a catena con conseguente caratteristiche di imprevedibilità e inevitabilità e ha sottolineato anche che le vetture viaggiavano a velocità elevata, tanto che cinque conducenti di esse furono contravvenzionati ex art. 107 C.d.S., all’epoca vigente.

Su queste circostanze, che nemmeno i ricorrenti contestano, il giudice dell’appello ha ritenuto che fosse stata ampiamente superata la presunzione di pari responsabilità di cui all’art. 2054 c.c., comma 2, e, con riferimento ai soggetti coinvolti e accertata la esclusiva responsabilità degli attuali ricorrenti.

Questi, nella presente impugnazione, si rifanno, ma impropriamente al rapporto della Polstrada, che, peraltro, fa fede fino a querela di falso soltanto dei fatti e dei rilievi accertati dai verbalizzanti.

Infatti, da quel rapporto, nè lo poteva nè lo può essere stato constatato nulla circa la presunzione di colpa nè il superamento della prova liberatoria che trovano, ovviamente, la loro consistenza e il loro apprezzamento solo nelle sede opportuna che è il giudizio.

Peraltro, emerge dalla sentenza impugnata che il F., primo della fila, fu tamponato da S.M., per cui il giudice ha valutato se questo conducente-intermedio- avesse superato la prova liberatoria di cui all’art. 2054 c.c., comma 2, ed ha ritenuto superato detta prova, attesa la dinamica tipica del tamponamento a catena, così come verificatosi, dalle caratteristiche di imprevedibilità ed inevitabilità, per cui, una volta accertata la esclusiva responsabilità di S.A. non poteva che condannare quest’ultimo e la sua compagnia assicuratrice al risarcimento dei danni patiti dal F..

La valutazione che gli attuali ricorrenti sarebbero stati responsabili anche se non chiamati in causa dal F. non è contraria ai principi elaborati da questa Corte (Cass. n. 13374/07), in quanto la domanda si intende riferita, una volta intervenuta la chiamata, automaticamente al terzo, trattandosi di individuare esattamente l’elemento soggettivo ed oggettivo del giudizio che attinge la natura di rapporto unitario tra tutte le parti del processo.

E’ appena il caso di aggiungere che sotto il profilo del vizio di motivazione il ricorso è inammissibile, risolvendosi, in estrema sintesi, nella richiesta di provare un nesso eziologico tra la circolazione del veicolo condotto dal S.A. e l’evento di danno, che, il giudice del merito, in effetti, aveva già ampiamente provato, e che comunque riguarda una valutazione di merito.

Conclusivamente il ricorso va respinto e le spese che seguono la soccombenza vanno liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in Euro 1.700,00 di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA