Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24453 del 17/10/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 17/10/2017, (ud. 06/06/2017, dep.17/10/2017),  n. 24453

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5085/2012 proposto da:

UNICREDIT SPA, C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO

BERTOLONI 44/46, presso lo studio dell’avvocato MATTIA PERSIANI, che

la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale

rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della

CARTOLARIZZAZIONE CREDITI INPS SCCI SPA elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato

ANTONINO SGROI, che lo rappresenta e difende unitamente agli

avvocati CARLA D’ALOISIO, LELIO MARITATO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

sul ricorso 5626/2012 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale

rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della

CARTOLARIZZAZIONE CREDITI INPS SCCI SPA, elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato

ANTONINO SGROI, che lo rappresenta e difende unitamente agli

avvocati CARLA D’ALOISIO, LELIO MARITATO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

UNICREDIT SPA, già UNICREDITO ITALIANO SPA, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

ANTONIO BERTOLONI 44,/46 presso lo studio dell’avvocato MATTIA

PERSIANI, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 508/2010 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 18/02/2011 R.G.N. 665/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/06/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO RIVERSO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto di entrambi i

ricorsi;

udito l’Avvocato PERSIANI MATTIA;

udito l’Avvocato D’ALOISIO CARLA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- Con ricorso in data 11 aprile 2003 UNICREDITO ITALIANO SPA (in qualità di successore di CARIVERONA BANCA SPA, ora UNICREDIT SPA) proponeva opposizione alla cartella esattoriale contenente la richiesta di pagamento di crediti contributivi e accessori iscritti a ruolo dall’Inps in seguito agli accertamenti (verbale n. (OMISSIS) del 20 ottobre 1995 e verbale di accertamento del 1999) mediante i quali erano state contestate alla società due diverse omissioni: la prima, per non aver computato correttamente nell’imponibile contributivo i compensi per le ore di lavoro straordinario lavorato nell’anno 1998 oltre le 70 annue e confluite nella c.d. “banca della ore”; e la seconda, per non aver assoggettato i pretesi benefici aventi natura retributiva concessi dalla banca ai propri dipendenti mediante erogazione di mutui a tasso agevolato nel periodo dal 1993 al 1995.

Il giudice di primo grado accoglieva l’opposizione relativamente alla seconda contestazione sui mutui a tasso agevolato e la rigettava in relazione alla questione dell’imponibile contributivo per i compensi dovuti per le ore di lavoro straordinario lavorate oltre alle 70 annue.

2.- Proposto appello principale da Unicredit ed appello incidentale dall’INPS la Corte d’Appello di Venezia con sentenza n. 508/2010 rigettava entrambe le impugnazioni confermando la sentenza impugnata.

3.- A supporto della decisione riguardante la pretesa contributiva sullo straordinario la Corte d’appello sosteneva che la tesi di Unicredit, secondo cui il sistema introdotto con l’accordo aziendale dell’8.10.1997 sarebbe stato assolutamente migliorativo per i dipendenti, non fosse fondata, perchè le ore di lavoro straordinario eccedente il tetto delle 70 ore annuali venivano retribuite solo con ore di riposo compensativo retribuito al 100%, con la conseguenza che al posto della maggiorazione retributiva del 25% ai lavoratori veniva corrisposta soltanto l’ora di riposo compensativo; soluzione che doveva trovare l’accordo del lavoratore, senza il quale non poteva considerarsi migliorativa della normale retribuzione del lavoro straordinario e che certamente non lo era in termini economici. Inoltre, quanto sostenuto da Unicredit sulla doppia retribuzione per la 71a ora non aveva trovato riscontri probatori essendo stato pure smentita dalla documentazione depositata dall’INPS.

4.- Quanto all’appello incidentale dell’Inps la Corte d’Appello richiamava la sentenza 15040/2007 (recte 15954/2004) della Corte di Cassazione resa sulla stessa tematica nei confronti dell’Inail ed escludeva la natura retributiva dei mutui agevolati per i dipendenti ribadendo l’infondatezza delle pretese contributive avanzate dall’Inps. Secondo il giudice d’appello la banca ricaverebbe un discredito di immagine se i propri dipendenti si rivolgessero ad altri istituti per la concessione dei mutui; era da escludere pure l’applicabilità della nuova normativa della L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 18, primo periodo, poichè non era stata dimostrata la differenza a favore dei dipendenti fra il tasso del mutuo agevolato e il costo della provvista; esisteva un vantaggio reciproco nella concessione di tali mutui; non poteva in ogni caso essere ravvisata una utilità concessa ai lavoratori in dipendenza del rapporto di lavoro; il mutuo agevolato costituiva un’utilità per lo stesso istituto (posto che non era contestato che il costo della provvista fosse inferiore al tasso praticato ai dipendenti) e quindi non erano dovuti contributi previdenziali o assistenziali.

5.- Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione UNICREDIT S.p.A. con ricorso contenente tre motivi, ai quali ha resistito l’INPS con controricorso. Anche l’INPS ha proposto un successivo autonomo ricorso contenente un motivo di impugnazione al quale ha resistito UNICREDIT S.p.A. con controricorso. UNICREDIT SPA ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Preliminarmente, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., va disposta la riunione dei separati ricorsi proposti contro la stessa sentenza.

2. Con il primo motivo di ricorso UNICREDIT S.P.A. deduce violazione e falsa applicazione del principio costituzionale della libertà sindacale e della prevalenza del trattamento di miglior favore per i lavoratori, con riguardo all’accordo sindacale aziendale del 1997 e al contratto collettivo nazionale del 1995, nonchè violazione e falsa applicazione dell’art. 2108 c.c., della L. n. 459 del 1995, art. 2, comma 18, della L. n. 196 del 1997, art. 13, comma 1, del D.Lgs. n. 66 del 2003, art. 5, comma 5, (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3).

Secondo la ricorrente la sentenza impugnata aveva violato la legge affermando l’illegittimità dell’accordo aziendale che aveva istituito, sia pure in via sperimentale, il sistema di distribuzione multiperiodale dell’orario di lavoro detto “banca delle ore”, in quanto, come risultava dal testo dell’accordo, per tutte le ore di lavoro prestato oltre l’orario normale di lavoro il lavoratore percepiva la normale retribuzione per le prime 70 ore di lavoro straordinario eseguite nell’anno oltre alla maggiorazione del 25% prevista dal contratto collettivo nazionale; e per le ore di straordinario successive alle prime 70 eseguite nell’anno la normale retribuzione e contemporaneamente il diritto ad altrettante ore di riposo retribuito al 100% e quindi assoggettato a contribuzione previdenziale al 100%; il sistema della banca ore e dei riposi compensativi retribuiti comportava che le ore di lavoro straordinario successive alle prime 70 fossero compensate con la normale retribuzione, col 100% della retribuzione, anzichè con la sola maggiorazione del 25% prevista dal contratto collettivo nazionale; inoltre il sistema della banca delle ore tendeva anche alla soddisfazione di interessi dei lavoratori non meramente economici ma connessi a valori essenziali dell’uomo che lavora, per cui andava riconosciuta la legittimità del sistema in quanto da un lato tendeva a tutelare la sicurezza del lavoratore e la sua integrità psicofisica e dall’altro a garantire un adeguato periodo di tempo per lo sviluppo della sua personalità; del resto la legge aveva disposto una riduzione dell’orario normale di lavoro a 40 ore settimanali per salvaguardare l’esigenza dei lavoratori a goder di maggior tempo libero retribuito ma non lavorato; infine anche la normativa EUropea si muoveva nella stessa direzione. In conclusione, secondo UNICREDIT, il sistema della banca delle ore istituiva un regime più favorevole rispetto a quello tradizionale previsto dalla contrattazione collettiva che prevedeva soltanto la monetizzazione ed era illegittima la considerazione effettuata dalla sentenza impugnata secondo la quale l’accordo aziendale dell’8 ottobre 1997 avrebbe introdotto il sistema della banca delle ore in contrasto con le previsioni del contratto collettivo nazionale allora vigente.

2. Col secondo motivo UNICREDIT S.p.A. lamenta la violazione e falsa applicazione dell’accordo sindacale aziendale dell’8 ottobre 1997, nonchè del contratto collettivo nazionale del 1995 e di quello del 1999, nonchè dell’art. 1362 c.c. e ss., e degli artt. 115 e 116 c.p.c.. Omessa ed insufficiente motivazione su un fatto controverso decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5). Secondo la doglianza, formulata in via subordinata al mancato accoglimento del primo motivo di ricorso, la sentenza avrebbe violato la legge allorchè ha ritenuto il sistema della banca delle ore previsto dall’accordo aziendale illegittimo in quanto operante in assenza dell’accordo del lavoratore, senza il quale non poteva considerarsi migliorativo della normale retribuzione del lavoro straordinario. Al contrario, la stessa formulazione del testo dell’accordo aziendale esclude, ai sensi dell’articolo 1362 c.c., la rilevanza dell’accettazione dei lavoratori interessati per poter usufruire dei permessi aziendali; d’altra parte non vi era in atti alcun elemento che consentisse di sospettare o di affermare che i lavoratori avessero goduto dei riposi compensativi contro la loro stessa volontà; anche la contrattazione collettiva esprimeva un’esplicita valutazione di congruità della tecnica di compensazione del lavoro straordinario consistente nell’attribuzione di ore di permesso compensativo retribuito: il contratto collettivo del 1995 conteneva una norma transitoria, in calce all’art. 71, idonea a legittimare la contrattazione aziendale sul sistema di orario multiperiodale; mentre il CCNL del 1999 prevedeva la possibilità di istituire un orario multiperiodale e in particolare la banca della ore (art.91 della stesura definitiva), senza condizionarne l’effettività ad una specifica richiesta dei lavoratori interessati.

3.- Col terzo motivo UNICREDIT SPA prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., e dell’art. 1362 c.c. e ss., con riguardo alla documentazione proveniente dal datore di lavoro e depositata dall’Inps e dell’accordo sindacale aziendale 15 febbraio 1999. Omessa e contraddittoria motivazione (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5). In particolare si censura lei, tesi secondo cui non sarebbe stata raggiunta la prova della circostanza che il godimento dei riposi compensativi abbia determinato l’effettiva ulteriore erogazione del 100% della retribuzione; una tesi illegittimamente ricavata esclusivamente sulla base della documentazione depositata dall’INPS nel giudizio di primo grado e che invece, come risultava dalla sua riproduzione in ricorso, non attestava affatto che i riposi compensativi non fossero stati goduti nè che fossero erano stati retribuiti; risultando soltanto, semmai, che alla data del 31 dicembre 1998 alcuni dei permessi retribuiti nella banca delle ore non fossero stati tuttavia ancora usufruiti; nè l’INPS aveva mai contestato specificamente l’affermazione contenuta nel ricorso introduttivo dell’avvenuto godimento dei riposi compensativi, nè la circostanza che essi fossero stati retribuiti al 100% limitandosi a produrre un documento datoriale dal quale risultavano soltanto le ore di riposo compensativo spettanti, ma non ancora godute alla data del 31.12.1998.

4.- I motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente per la connessione che li correla, devono essere disattesi perchè infondati.

E’ infatti provato in giudizio che il sistema della “Banca delle ore”, introdotto dall’accordo aziendale dell’8 ottobre 1997, preveda testualmente che: “Le parti, riconosciuto l’interesse reciproco al contenimento delle prestazioni di lavoro straordinario, convengono di introdurre, in via sperimentale e per tutta la vigenza del CIA, la seguente disciplina relativa alla durata delle prestazioni effettuate oltre il normale orario di lavoro:

Per il personale a tempo pieno fino a 70 ore di lavoro straordinario annuo, applicazione della disciplina dei relativi compensi, di cui all’art. 74 del C.C.N.L. 19.12.94 oltre le 70 ore di lavoro straordinario, obbligo di compensazione con corrispondenti ore di permesso…”.

Ciò posto deve affermarsi anzitutto che, contrariamente a quanto sostenuto e ribadito dall’UNICREDIT, l’accordo aziendale non preveda affatto ” per le ore di straordinario successive alle prime settanta eseguite nell’anno, la normale retribuzione e contemporaneamente il diritto ad altrettante ore di riposo retribuito al 100% e quindi assoggettato a contribuzione previdenziale al 100%”; prevedendo invece soltanto il riposo compensativo (retribuito certamente al 100%, ma senza il previo pagamento della normale retribuzione al 100%). In altri termini è vero quanto affermato dalla sentenza impugnata secondo cui la tesi della doppia retribuzione al 100% non ha fondamento e sia rimasta una semplice suggestione.

5.- Diversamente sarebbe stato sufficiente produrre una busta paga per dimostrare che i lavoratori avessero ricevuto una doppia retribuzione o comunque provare che le stesse ore di lavoro in questione fossero state già assoggettate per due volte alla contribuzione pretesa dall’INPS sulla scorta della mera maggiorazione del 25%.

6. Neppure è vero che l’INPS non abbia specificamente contestato la relativa affermazione contenuta nel ricorso introduttivo. Questa tesi, sostenuta nel terzo motivo di ricorso, è anzitutto inammissibile in quanto non riproduce la memoria dell’INPS violando il principio di specificità ed autosufficienza del ricorso per cassazione. Ma essa è pure smentita per tabulas dal tenore della contestazione elevata dall’INPS la quale si fonda proprio sulla premessa della introduzione, per le ore di straordinario effettivamente lavorate oltre le 70 annue dal personale (e nel periodo indicato a verbale ispettivo), di un trattamento retributivo meno favorevole da parte del contratto aziendale rispetto a quanto previsto dalla disciplina del CCNL in materia di remunerazione dello straordinario (100% retribuzione oltre al 25% di maggiorazione della paga oraria base).

7.- Quindi la comparazione da effettuare in relazione al trattamento retributivo intercorre tra il riposo compensativo retribuito al 100% contro la normale retribuzione al 100% più una maggiorazione del 25%. Talchè è evidente sotto il profilo strettamente patrimoniale ed economico che il secondo trattamento, stabilito dal CCNL, sia più vantaggioso per il dipendente. Mentre non rileva se quello della banca delle ore sia più adatto a soddisfare interessi di natura non patrimoniale, maggiormente rispondenti alle tendenze anche di matrice Europea in materia di riduzione dell’orario di lavoro straordinario, di promozione del tempo libero e di tutela dell’integrità psicofisica del lavoratore. Nè rileva se lo stesso sistema sia legittimo perchè rispondente alle norme di legge od a quelle contrattuali collettive di livello nazionale. E neppure se il sistema prescinda legittimamente o meno dall’accettazione espressa o tacita dei lavoratori e se questi avessero goduto oppure no del riposo compensativo. Trattandosi, tutte, di questioni irrilevanti; che non incidono sul diritto dell’INPS di ricevere la contribuzione in relazione allo straordinario effettuato dai dipendenti nel periodo in contestazione, secondo il criterio di computo della retribuzione in base al CCNL.

8.- La materia attiene, infatti, alla determinazione dell’imponibile contributivo, su cui vige il principio fissato dal D.L. n. 338 del 1989, art. 1, comma 1, conv. con modificazione nella L. n. 389 del 1989, secondo cui “La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza non può essere inferiore all’importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi stipulati dalle organizzazione sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo”.

E va pure tenuto conto che, come precisato in sede di interpretazione autentica dalla L. n. 549 del 1995, art. 2, comma 25, “il D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, art. 1,convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 1989, n. 389, si interpreta nel senso che, in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria”.

9. Pertanto la retribuzione da prendere a riferimento per i contributi non può essere mai inferiore a quella dovuta in base alla contrattazione collettiva nazionale, a prescindere da quella corrisposta effettivamente al lavoratore anche sulla scorta di una legittima contrattazione aziendale in deroga. Il principio risulta acquisito alla giurisprudenza di questa Corte, come affermato dalle Sezioni Unite con sentenza n. 11199 del 29/07/2002: “L’importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all’importo di quella che ai lavoratori di un determinato settore sarebbe dovuta in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale (c. d. minimale contributivo), secondo il riferimento ad essi fatto – con esclusiva incidenza sul rapporto previdenziale – dal D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, art. 1, (convertito in L. 7 dicembre 1989, n. 389), senza le limitazioni derivanti dall’applicazione dei criteri di cui all’art. 36 Cost., (c.d. minimo retributivo costituzionale), che sono rilevanti solo quando a detti contratti si ricorre con incidenza sul distinto rapporto di lavoro – ai fini della determinazione della giusta retribuzione”.

10.- E’ vero che in tal modo, come osservano le stesse Sezioni Unite, “si profila la configurabilità di una divaricazione tra retribuzione rilevante nel concreto rapporto di lavoro e retribuzione virtuale, assunta come parametro ai fini contributivi, ma l’orientamento giurisprudenziale che qui si contrasta, anche se correttamente ne rileva le conseguenze effettivamente dissonanti derivanti dall’applicazione dell’aliquota contributiva su retribuzioni eventualmente non reali, non tiene però conto che, come ha rilevato l’opposto orientamento qui seguito, la possibile divaricazione a vantaggio del rapporto previdenziale consente il tendenziale conseguimento di una migliore tutela assicurativa dei lavoratori, di un equilibrio finanziario della gestione previdenziale e della parità delle condizioni tra le imprese, a prescindere dalla loro adesione alle organizzazioni sindacali più rappresentative.

Nè si può condividere l’autorevole dottrina che, nel manifestare particolare preoccupazione a causa di questa divaricazione, ritiene che la nozione di retribuzione di cui all’art. 1 dovrebbe ricavarsi, in forza dell’interpretazione dei contratti collettivi ivi indicati, alla stregua dell’art. 36 Cost., posto che detto articolo uno, anzitutto, non ha abrogato l’art. 12, sopra citato, e, poi, esso stesso ben può qualificarsi innovativo, nel senso che ha aggiunto al principio d’onnicomprensività, ai fini contributivi, di cui al medesimo art. 12, il criterio del minimale contributivo, sicchè, in definitiva, deve affermarsi che la necessità di rendere possibile un confronto tra retribuzioni “concretamente” rilevanti nel rapporto di lavoro e retribuzioni “virtualmente” rilevanti, ai fini contributivi, nel rapporto previdenziale, impone che tutto quanto rileva, in denaro e in natura, secondo l’art. 12, del pari rilevi secondo le fonti di cui all’art. 1″.

11. Pertanto le deroghe in peius introdotte in materia retributiva dalla contrattazione aziendale non potranno mai incidere, nè direttamente nè indirettamente, sulla determinazione dell’imponibile contributivo minimo agganciato alla retribuzione stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali a livello nazionale.

12. La determinazione dell’imponibile contributivo sulla scorta del minimale stabilito dal contratto leader a livello nazionale, vale inoltre quale limite esterno inderogabile di rango costituzionale, non solo in ragione del principio di indisponibilità dei diritti previdenziali, ma anche con riferimento al principio di adeguatezza della tutela previdenziale di cui all’art. 38 Cost..

13. Resta peraltro salvo quanto dettato, con la previsione introdotta dal D.L. 14 giugno 1996, n. 318, art. 3, conv. con modificazioni in L. n. 402 del 1996, il quale attribuisce un limitato potere di intervento (“in materia di istituti contrattuali e di emolumenti diversi da quelli di legge”) alla contrattazione collettiva, di qualsiasi livello, e dunque anche di quella aziendale, in ordine alla quantificazione dell’imponibile contributivo, “che non può essere individuata in difformità dalle obbligazioni, modalità e tempi di adempimento come definiti negli accordi stessi”; subordinandone tuttavia l’efficacia al deposito dell’accordo collettivo contenente la clausola derogatoria, entro trenta giorni dalla sottoscrizione, presso l’ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione e presso la competente sede degli enti previdenziali interessati competenti territorialmente; allo scopo evidente di rendere possibile un’attività di verifica.

14.- Va pure precisato che nella fattispecie, come nota la difesa dell’INPS, l’Istituto previdenziale non contesta la legittimità dell’accordo aziendale dell’8.10.1997, ma soltanto che le sue previsioni possano ripercuotersi sulle modalità di calcolo dell’imponibile contributivo, che deve avvenire comunque secondo i parametri fissati dal CCNL, in base al consolidato principio dell’autonomia del rapporto previdenziale e dell’indisponibilità dei diritti sociali fondamentali; talchè l’ente previdenziale è sempre legittimato a richiedere la contribuzione previdenziale in misura corrispondente alla retribuzione dovuta in base al contratto collettivo nazionale, la cui base rimane quindi insensibile tanto rispetto all’eventuale inadempimento retributivo del datore di lavoro, tanto rispetto ad altri accordi che comportino la corresponsione di un importo inferiore (cfr. anche Cass. sentenza n. 6001 del 17/04/2012).

15. D’altro canto, appare intrinsecamente illogico sostenere da una parte che il sistema del contratto aziendale sia più vantaggioso (anche economicamente) per il lavoratore rispetto al CCNL. E pretendere poi di risparmiare sulla base di computo della retribuzione imponibile pagando meno contributi; posto che, come già detto, non risulta provato che UNICREDIT abbia effettivamente pagato i contributi pretesi dall’INPS.

17. Così come è pure evidente che i vantaggi derivanti dal sistema della banca ore e del riposo compensativo, cui si riferisce la difesa della ricorrente, siano esclusivamente di carattere non patrimoniale. Essi potrebbero astrattamente rilevare ai fini in discorso se potessero considerarsi come prestazioni in natura traducibili in un valore convenzionale a fini contributivi, tale da portare il compenso per lo straordinario ad un importo superiore rispetto a quanto previsto dal CCNL. Ma in questa ipotesi UNICREDIT sarebbe tenuta, ancora un volta, a pagare maggiori e non minori contributi; talchè la contestazione di cui si discute sarebbe parimenti inammissibile per carenza di interesse.

18. Pertanto, per le motivazioni esposte la conclusione assunta dalla sentenza impugnata si sottrae alle censure esposte nel ricorso di UNICREDIT SPA che va pertanto rigettato.

19. Passando all’autonomo ricorso promosso dall’INPS avverso la medesima sentenza, va osservato che con un unico motivo l’INPS lamenta la violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, art. 27, nel testo sostituito dalla L. 30 aprile 1969, n. 153, art. 12, e della L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 18, primo periodo, (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3). Ad avviso dell’INPS, non potendosi applicare ratione temporis la disposizione speciale riguardante i mutui stabilita dalla L. n. 355 del 1995, art. 2, comma 18, in quanto nella fattispecie si versava in ipotesi di omissioni contributive afferenti a periodi antecedenti alla sua entrata in vigore, la sentenza ha errato a non applicare il principio generale fissato nella L. n. 153 del 1969, art. 12, cit. il quale, nel fare un elenco tassativo di somme corrisposte ai dipendenti ed escluse dalla retribuzione imponibile, non fa menzione del beneficio dei mutui e dei prestiti a tasso agevolato concessi dal datore di lavoro ai propri dipendenti.

L’INPS, in particolare, sottopone a critica la sentenza n. 15954/2004 resa da questa Corte sui medesimi fatti nei confronti dell’INAIL per tre ordini di motivi; in primo luogo perchè con la teoria del costo della provvista accolta da tale sentenza era praticamente impossibile individuare un’ipotesi di obbligo contributivo sui mutui a tasso agevolato; in secondo luogo perchè gli stessi istituti bancari non avevano accolto la tesi del costo sostenuto dalla sentenza continuando invece a pagare i contributi nella misura ridotta; ed inoltre perchè la sentenza cit. per individuare la regola iuris applicabile ad una fattispecie ricadente ratione temporis nell’ambito della disciplina generale di cui all’art. 12, utilizzava una norma entrata in vigore successivamente e valida solo per il futuro. Al contrario una volta acclarato che il tasso di interesse applicato ai mutui in oggetto era più basso del tasso di interesse legale, applicabile nel periodo di riferimento, bisognava chiedersi soltanto se tale trattamento ricadesse nell’art. 12 cit. e la risposta, tenuto conto della costante ricostruzione in argomento non poteva che essere positiva, mancando una qualsiasi esclusione in seno alla stessa norma (secondo il ragionamento effettuato dalla Cassazione nella sentenza n. 1701/2001).

Il ricorso dell’INPS è infondato, alla stregua del costante orientamento giurisprudenziale di legittimità formatosi sulla medesima questione. In effetti per la fattispecie oggetto del giudizio, riguardante mutui a tasso agevolato concessi ai dipendenti nel periodo dal 1993 al 1995, precedentemente quindi all’entrata in vigore della L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 18, e al D.Lgs. n. 314 del 1997, art. 3, va applicata la disciplina generale dettata dalla L. n. 153 del 1969, art. 12. E tuttavia come affermato, a seguito di ampia ed approfondita disamina, da Cass. sentenza n. 12244 del 17/07/2012 “Con riferimento alla disciplina di cui alla L. n. 153 del 1969, art. 12, precedente l’entrata in vigore delle disposizioni specifiche di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 18, e al D.Lgs. n. 314 del 1997, art. 3, la concessione da parte di una banca ai propri dipendenti di mutui a condizioni più vantaggiose di quelle riservate alla clientela ordinaria integra un’attribuzione economica imputabile al rapporto di lavoro e costituente elemento della retribuzione imponibile ai fini contributivi soltanto se concorrono condizioni contrattuali non giustificabili nel quadro dell’esercizio dell’attività imprenditoriale bancaria o se sussistono altri adeguati elementi di prova, esclusa, di per sè, la rilevanza della concessione del mutuo a un tasso inferiore al saggio legale o della subordinazione del prestito a un determinato stato di servizio del dipendente”.

Si tratta di un orientamento, confermato anche con successiva sentenza 10840/2013 e richiamato dalla sentenza n. 10972 del 2013, che questo collegio intende confermare anche rispetto al caso di specie, in cui è pacifico che la pretesa dell’INPS si fondi esclusivamente sulla concessione del mutuo a un tasso inferiore al saggio legale, mentre non è stato allegato il concorso di condizioni contrattuali non giustificabili nel quadro dell’esercizio dell’attività imprenditoriale bancaria, nè altri adeguati elementi di prova. Al contrario, nel caso in esame nemmeno è contestato che l’erogazione del mutuo non costituisse un costo per la banca.

Il ricorso deve essere pertanto rigettato.

20. In conclusione, sulla scorta delle considerazioni che precedono, entrambi i ricorsi devono essere rigettati. Le spese processuali, dato l’esito del giudizio, possono essere compensate.

PQM

 

La Corte, riuniti i ricorsi, li rigetta entrambi. Compensa le spese processuali.

Così deciso in Roma, il 6 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2017

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