Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24453 del 10/09/2021

Cassazione civile sez. VI, 10/09/2021, (ud. 31/03/2021, dep. 10/09/2021), n.24453

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17492-2018 proposto da:

B.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO CESI, 72,

presso lo studio dell’avvocato ANDREA SCIARRILLO, rappresentato e

difeso dall’avvocato PIETRO SGARBI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso il decreto n. cronol. 5599/2018 del TRIBUNALE di ANCONA,

depositato il 03/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 31/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA

ACIERNO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Il Tribunale di Ancona, con decreto del 3/05/2018, ha rigettato il ricorso proposto da B.A., cittadino della Guinea, avverso il provvedimento di diniego della protezione internazionale, emesso dalla competente Commissione Territoriale in data 5/06/2017 e notificato il 2/11/2017.

1.1. Il richiedente ha chiesto in via principale il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria ed, in via gradata, il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari. A sostegno della domanda ha dichiarato che il padre era affiliato politicamente e di essere stato detenuto in carcere in Guinea quando aveva 13 anni.

1.2. Il Tribunale, preliminarmente, ha rilevato che le dichiarazioni del ricorrente in merito alle motivazioni dell’espatrio, anche laddove solo parzialmente credibili, non risultano più attuali, in quanto risalgono ad otto anni addietro, quando il richiedente aveva 13 anni.

1.3. Alla luce di tali elementi è stato negato il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria ex art. 14, lett. a) e b).

1.4. Tantomeno è risultata integrata la diversa ipotesi di danno grave di cui al citato art. 14, lett. c), considerato che le fonti internazionali consultate escludono che la zona specifica di provenienza del ricorrente sia interessata da una situazione di violenza indiscriminata, nonché attestano la presenza di istituzioni in grado di fornire protezione ai cittadini.

1.5. Da ultimo, è stato negato il riconoscimento del permesso di soggiorno per gravi motivi di carattere umanitario poiché il ricorrente non ha dato dimostrazione di aver intrapreso un serio percorso di integrazione in Italia, posto che ha prodotto un rapporto di lavoro in tirocinio scaduto. Con riferimento alla necessità di cure semestrali (epatite B), documentata ed evidenziata anche in udienza, il Tribunale ha ritenuto che tale circostanza non potesse, da sola, giustificare la concessione del permesso richiesto, tenuto conto che nel Paese di origine si rinvengono strutture adeguate e che, a fronte di tale bisogno di cure, il richiedente avrebbe dovuto chiedere il diverso permesso di soggiorno per assistenza e cure mediche ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 34-36.

2. Avverso la presente decisione ha proposto ricorso per Cassazione il cittadino straniero. L’Amministrazione è rimasta intimata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

3. In via preliminare, il ricorrente solleva le seguenti questioni di legittimità costituzionale:

– del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, introdotto dalla L. n. 46 del 2017, art. 6, comma 1, lett. g), per violazione dell’art. 3 Cost., comma 1; dell’art. 24 Cost., commi 1 e 2; dell’art. 111 Cost., comma 1 e dell’art. 117 Cost., comma 1, per quanto concerne la previsione del rito camerale ex art. 737 c.p.c., e relative deroghe espresse dal legislatore nelle controversie in tema di protezione internazionale, che avrebbe comportato una compressione del diritto di difesa del principio del contraddittorio.

– del citato D.Lgs., art. 35-bis, comma 13, per violazione dell’art. 3 Cost., comma 1; dell’art. 24 Cost., commi 1 e 2; dell’art. 111 Cost., commi 1, 2 e 7, nella parte in cui stabilisce che il termine per proporre ricorso per Cassazione è di giorni 30 a decorrere dalla comunicazione a cura della cancelleria del decreto di primo grado.

– del citato D.Lgs., art. 35-bis, comma 13, per violazione dei parametri costituzionali di cui sopra, nella parte in cui stabilisce che la procura alle liti per la proposizione del ricorso per Cassazione debba essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato.

3.1. Sulle questioni di legittimità costituzionali prospettate dal ricorrente questa Corte ha già avuto modo di pronunciarsi, affermando la loro manifesta infondatezza alla luce dell’orientamento di seguito riportato.

3.2. La Corte ha chiarito che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 1, poiché il rito camerale ex art. 737 c.p.c., che è previsto anche per la trattazione di controversie in materia di diritti e di “status”, è idoneo a garantire il contraddittorio anche nel caso in cui non sia disposta l’udienza, sia perché tale eventualità è limitata solo alle ipotesi in cui, in ragione dell’attività istruttoria precedentemente svolta, essa appaia superflua, sia perché in tale caso le parti sono comunque garantite dal diritto di depositare difese scritte (Cass., Sez. 1, n. 17717 del 2018).

3.3. Con riferimento alla seconda questione di legittimità, è stato affermato che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, relativa all’eccessiva limitatezza del termine di trenta giorni prescritto per proporre ricorso per cassazione avverso il decreto del tribunale, poiché la previsione di tale termine è espressione della discrezionalità del legislatore e trova fondamento nelle esigenze di speditezza del procedimento (Cass., Sez. 1, n. 17717 del 2018).

3.4. Quanto alla terza ed ultima questione, essa è manifestamente infondata in quanto il citato art. 35-bis, nella parte in cui stabilisce che la procura al liti per la proposizione del ricorso per cassazione debba essere conferita, a pena di inammissibilità, in data successiva alla comunicazione del decreto da parte della cancelleria, poiché tale previsione non determina una disparità di trattamento tra la parte privata ed il Ministero dell’Interno, che non deve rilasciare procura, armonizzandosi con il disposto dell’art. 83 c.p.c., quanto alla specialità della procura, senza escludere l’applicabilità dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 3 (Cass., Sez. 1, n. 17717 del 2018).

4. Nel merito, con il primo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, art. 1, e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. e), per avere il Tribunale ritenuto erroneamente che la persecuzione patita dal ricorrente, a cagione della sua appartenenza politica, fosse inverosimile ed ininfluente ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato, senza tenere conto che all’epoca dei fatti egli aveva 13 anni e, dunque, non era in grado di comprendere al meglio il significato politico di tutto ciò che stava accadendo.

5. Nel secondo motivo di ricorso si censura la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 27, comma 1-bis, posto che il giudice del merito si è limitato ad avallare le conclusioni della Commissione Territoriale in ordine alla credibilità soggettiva del ricorrente, senza dare conto delle ragioni poste a fondamento delle sue conclusioni e ponendosi in contrasto con i criteri di valutazione della credibilità stabiliti dalla normativa citata.

6. Con il terzo motivo di ricorso si deduce la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b) e c), anche in relazione all’art. 3 Cost. La motivazione del provvedimento impugnato, in tema di diniego della protezione sussidiaria, appare contraddittoria nella parte in cui afferma che permangono scontri politici nel Paese di origine del ricorrente ma, allo stesso tempo, esclude la gravità del rischio paventato da quest’ultimo. Nella seconda parte del motivo, il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 122 c.p.c., perché una parte del contenuto delle fonti internazionali consultate è stato riportato in lingua inglese, quando, invece, la norma citata impone l’utilizzo della lingua italiana in tutto il processo.

7. Nel quarto motivo si lamenta la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, per avere il Tribunale riportato in lingua inglese parte delle informazioni acquisite dalle fonti internazionali consultate e per averne travisato il contenuto, in quanto le stesse militano a favore di una conclusione opposta a quella assunta con il decreto impugnato.

8. Con il quinto motivo si censura la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6. La motivazione in ordine al diniego della protezione umanitaria risulta meramente apparente, avendo il Tribunale omesso di svolgere una valutazione comparativa tra il grado di integrazione sociale raggiunto dal ricorrente in Italia e la sua situazione oggettiva e soggettiva cui sarebbe esposto in caso di rimpatrio, tenuto conto della documentata condizione di vulnerabilità legata alla necessità di cure mediche semestrali per l’affezione da epatite B.

9. Il primo motivo è inammissibile, considerato che il Tribunale ha ampiamente tenuto conto della vicenda persecutoria narrata dal ricorrente, tuttavia, con valutazione insindacabile nel merito, ne ha escluso l’attendibilità tanto sul piano intrinseco, quanto su quello estrinseco, in relazione alla situazione politica del Paese di origine come emergente dalle fonti internazionali consultate.

Deve evidenziarsi che all’interno della giurisprudenza di questa Corte, si è consolidato il principio in virtù del quale qualora le dichiarazioni dello straniero siano inattendibili, non è necessario procedere ad un approfondimento istruttorio officioso ai fini dell’accertamento dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b) (Cass., Sez. 1, n. 10286 del 2020; Cass., Sez. 1, n. 15794 del 2019).

9.1. Il secondo motivo non supera il vaglio di ammissibilità per difetto di specificità, atteso che il ricorrente si è limitato a contestare genericamente la valutazione di credibilità operata dal giudice del merito nel pieno rispetto dei criteri di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, senza fornire elementi in grado di scalfire la ratio del decreto impugnato.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la valutazione in ordine alla credibilità del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito ed, in quanto tale, è incensurabile in Cassazione mediante la prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (Cass., Sez. 1, n. 14674 del 2020 e Cass., Sez. 1, n. 3340 del 2019).

9.2. Il terzo ed il quarto motivo, che possono essere trattati congiuntamente in quanto logicamente e giuridicamente connessi, sono inammissibili poiché si limitano a censurare nel merito il dovere di cooperazione istruttoria che il Tribunale ha correttamente ottemperato. Precisamente, il giudice del merito, in piena conformità alla previsione di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, ha acquisito informazioni precise ed aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine del richiedente, alla luce delle quali ha escluso l’esistenza di una situazione di violenza indiscriminata e diffusa tale da legittimare la protezione di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c). Per contro, il ricorrente si è limitato a contestare un generico travisamento delle fonti informative poste a base della decisione impugnata, senza indicare le COI che secondo la sua prospettazione avrebbero potuto condurre ad un diverso esito del giudizio, così precludendo a questa Corte la possibilità di valutare la teorica rilevanza e decisività della censura (Cass., Sez. 1, n. 22769 del 2020).

In merito al contenuto, parzialmente in inglese, di alcune delle fonti informative poste a fondamento della decisione, non può ravvisarsi la violazione dell’art. 122 c.p.c., tenuto conto che la parte riportata in inglese risulta di agevole comprensione e concerne solamente due delle numerose fonti poste a fondamento della decisione di merito. Invero, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, non viola il principio dell’obbligatorietà dell’uso della lingua italiana negli atti processuali il provvedimento del giudice che rechi in motivazione citazioni di fonti di conoscenza in lingua inglese di facile comprensibilità, tali da non recare pregiudizio al diritto di difesa delle parti (Cass., Sez. 1, n. 22979 del 2019).

9.3. Il quinto motivo è manifestamente fondato poiché il Tribunale, a fronte della documentata e non contestata necessità di cure semestrali del ricorrente, affetto da epatite B, si è limitato ad affermare genericamente l’esistenza di strutture sanitarie adeguate nel Paese di origine, senza che tale conclusione sia stata suffragata da un’indagine concreta ed attuale sul punto.

Deve osservarsi che secondo il consolidato orientamento di questa Corte, ai fini della verifica dei presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, la condizione di vulnerabilità per motivi di salute, normativamente tipizzata dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2, comma 1, lett. h) bis, come modificato dal D.Lgs. n. 145 del 2015, impone all’organo giudicante un’attenta e dettagliata disamina dei rischi eventualmente configurabili a carico del ricorrente in caso di rimpatrio (Cass., Sez. 2, n. 15322 del 2020).

Tale accertamento, nel caso di specie, risulta essere stato omesso, non potendosi ravvisare gli elementi e le ragioni in forza delle quali, in Guinea, sono state ritenute esistenti strutture sanitarie adeguate in grado di fornire al ricorrente le cure necessarie. Ne consegue che la motivazione del provvedimento impugnato, in relazione al diniego della protezione umanitaria, si presenta del tutto apparente.

9.4. Ciò determina l’accoglimento del quinto motivo di ricorso e la cassazione del decreto impugnato con rinvio al Tribunale di Ancona in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibili i primi quattro motivi di ricorso ed accoglie il quinto motivo. Cassa e rinvia al Tribunale di Ancona in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 31 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2021

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA