Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24453 del 01/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 01/10/2019, (ud. 16/04/2019, dep. 01/10/2019), n.24453

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13524-2018 proposto da:

OLIMPIA DIAGNOSTICA DI C.A. SNC, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dagli avvocati SALVATORE FRANCESCO RIVERSO, GREGORIO TINO;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante in proprio e quale procuratore

speciale della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI I.N.P.S.

(S.C.C.I.) S.p.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto

medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA D’ALOISIO,

ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE MATANO,

ESTER ADA VITA SCIPLINO;

– controricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (OMISSIS), in persona del

Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

COLA DI RIENZO 69, presso lo studio dell’avvocato PAOLO BOER,

rappresentata e difesa dall’avvocato MARIA ROSA VERNA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2033/2017 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 18/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO

RIVERSO.

Fatto

CONSIDERATO

CHE:

la Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza n. 2033/2017, in parziale riforma della sentenza impugnata, su appello di Olimpia Diagnostica Snc di C.A., ha dichiarato estinti per prescrizione i crediti previdenziali INPS relativi all’estratto di ruolo n. 242 del 2008, ivi indicato, per mancata notifica della relativa cartella di pagamento precedente; mentre ha rigettato gli ulteriori motivi di gravame sostenendo che, avendo l’appellante ricevuto regolare notifica delle rimanenti tre cartelle in discorso attestata dalle relate di notifica prodotte in giudizio, dovesse ritenersi inammissibile per difetto di interesse l’impugnazione dei corrispondenti estratti di ruolo successivi, ancorchè fosse stata dedotta la prescrizione dei relativi crediti.

che per quanto ancora rileva, la Corte, richiamando la giurisprudenza di legittimità, affermava, in relazione alla questione di prescrizione, che quando, come nei tre casi sopra indicati, la cartella esattoriale fosse stata a suo tempo notificata, e quindi il debitore fosse a conoscenza dell’esistenza del credito e non avesse tempestivamente opposto la cartella, l’impugnazione diretta del ruolo da parte del debitore, che chiedeva procedersi ad un accertamento negativo del credito ivi risultante ed asseritamente prescritto, doveva ritenersi inammissibile per difetto di interesse, non prospettandosi tale accertamento come l’unico strumento volto ad eliminare la pretesa impositiva dell’amministrazione dal momento che il debitore avrebbe potuto rivolgersi direttamente all’amministrazione chiedendo il c.d. sgravio. Precisava inoltre la Corte di merito che l’impugnazione della cartella esattoriale, la cui esistenza risultasse da un estratto di ruolo rilasciato dal concessionario per la riscossione su richiesta del debitore, fosse ammissibile, unitamente all’estratto di ruolo, soltanto se il contribuente non avesse avuto conoscenza della cartella precedente per un vizio di notifica.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso Olimpia Diagnostica Snc di C.A. con due motivi, ai quali hanno resistito con controricorso Agenzia delle Entrate Riscossione Spa ed INPS.

E’ stata comunicata alle parte la proposta del giudice relatore unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

RITENUTO

CHE:

1.- con il primo motivo il ricorso deduce violazione e falsa applicazione ex art. 615 c.p.c., L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9 (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3); omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5); a fondamento delle censure si sostiene che il ricorrente avesse proposto opposizione all’esecuzione contro il titolo esecutivo rappresentato dal ruolo allo scopo di sanzionarne la nullità per fatti estintivi sopravvenuti alla sua formazione, ed in particolare per intervenuta prescrizione; che di tanto non vi fosse però minimamente accenno nella sentenza gravata; mentre il giudice, allorchè il contribuente impugna il ruolo lamentando vizi procedurali della sua formazione, la mancata notifica della cartella ed in ogni caso il decorso del termine prescrizionale del tributo, deve sottoporre al vaglio le suddette censure e principalmente l’eccezione di prescrizione. Nel caso in esame la Corte di merito, ad avviso del ricorrente, aveva omesso di verificare se, dopo la notifica della cartella di pagamento, fosse nuovamente decorso il termine di prescrizione quinquennale.

2.- Col secondo motivo il ricorso deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, dell’art. 100 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, errore di motivazione ed illogicità della sentenza (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) per avere la Corte affermato che l’estratto di ruolo fosse impugnabile solo nel caso in cui le relative cartelle di pagamento non fossero state validamente notificate, con motivazione che si discostava dalla pronuncia delle Sez. Unite n. 19704/2015 la quale avrebbe ammesso l’autonoma impugnabilità del ruolo a prescindere dalla circostanza che fosse stata o meno notificata la cartella di pagamento precedente.

Inoltre durante il giudizio vi era stata comunque contestazione in relazione alla regolarità, nonchè prova, della presunta notificazione delle tre cartelle ivi indicate, mentre la società di riscossione aveva prodotto in giudizio soltanto la copia delle relate di notifica.

L’agente della riscossione non aveva invece competenza per attestare la conformità all’originale dell’avviso di ricevimento postale prodotto in sede di giudizio attraverso una mera fotocopia. Nel caso di specie la contestazione relativa alle relate di notifica in copia aveva riguardato quanto appena detto ed inoltre la circostanza che le relate di notifica non risultavano agganciate ad alcuna cartella. La società di riscossione avrebbe dovuto produrre in giudizio la cartella in via presuntiva notificata con la relata, in modo da formare un unicum.

3.- I due motivi di ricorso, da esaminare unitariamente per connessione, sono manifestamente infondati.

Ed invero la Corte d’appello di Catanzaro ha fatto, anzitutto, corretta applicazione della giurisprudenza di questa Corte in base alla quale risulta che – quando il ricorrente ha ricevuto la notifica della precedente cartella e sostenga di esserne venuto a conoscenza solo attraverso un atto successivo come l’estratto di ruolo – la prescrizione non possa essere eccepita in via di azione per difetto di interesse ex art. 100 c.p.c. dal momento che non è ammessa l’azione di accertamento dell’estinzione per prescrizione del credito portato nella cartella. Ciò in quanto, con riferimento alla prescrizione del credito maturata precedentemente alla notifica della cartella, una diversa tesi implicherebbe rimettere in termini il ricorrente che non aveva opposto la cartella a suo tempo. Mentre, in relazione alla prescrizione del credito maturata successivamente alla notifica della cartella, deve appunto ritenersi che, in mancanza di successive iniziative esecutive da parte dell’ente creditore, il debitore difetti di interesse ad agire non prospettandosi tale accertamento come unico strumento volto ad eliminare la pretesa impositiva della Amministrazione, alla quale, invece, lo stesso debitore può rivolgersi in via amministrativa, domandando l’eliminazione del credito in autotutela mediante il cd. sgravio.

4.- Solo nell’ipotesi in cui la cartella esattoriale non sia stata mai notificata e la prescrizione non interrotta, questa può essere sempre fatta valere dal momento della conoscenza comunque acquisita; ciò in quanto, come affermato dalle Sezioni Unite n. 19704/2015 (cui adde Cass. n. 27799 del 31/10/2018), il contribuente può impugnare la cartella di pagamento della quale – a causa dell’invalidità della relativa notifica – sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione. Ed a ciò non osta l’ultima parte del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, in quanto una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che l’impugnabilità dell’atto precedente non notificato unitamente all’atto successivo notificato – impugnabilità prevista da tale norma – non costituisca l’unica possibilità di far valere l’invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluda la possibilità di far valere l’invalidità stessa anche prima, giacchè l’esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione.

5.- Tale corretta ricostruzione sistematica, fondata sulla giurisprudenza delle Sez. Unite prima richiamata (sentenza n. 19704/2015), è stata pure affermata dalla giurisprudenza della terza sezione di questa Corte (con sentenze n. 22946/2016 e n. 20618/2016) e più di recente ribadita dall’ordinanza n. 5446/2019 di questa sezione sesta alla quale hanno fatto seguito numerose altre pronunce tutte conformi.

6.- La medesima impostazione risulta alla base della sentenza della Corte d’appello di Catanzaro la quale, infatti, accogliendo parzialmente l’impugnazione e riformando in parte qua la sentenza di primo grado, ha correttamente distinto l’esito del giudizio di gravame a seconda che la cartella a monte fosse stata o meno notificata (procedendo quindi a dichiarare estinti per prescrizione i crediti di cui al ruolo n. 242/2008 relativo a cartella non notificata).

Pertanto, la stessa sentenza si sottrare del tutto alle censure di violazione di legge o di omessa motivazione sollevate nel ricorso.

7.- Per quanto riguarda poi le censure relative agli asseriti vizi di notifica il ricorso difetta anzitutto di specificità atteso che non produce nè riproduce, in violazione del principio di specificità del ricorso per cassazione, il contenuto delle contestazioni e delle censure sollevate nei precedenti gradi di giudizio nè il contenuto dei documenti richiamati.

8.- Va infatti rilevato anzitutto che la sentenza impugnata a atto dell’avvenuta produzione delle “relazioni di notifica” delle tre cartelle di pagamento in oggetto, attestanti la notifica delle stesse, in data 15.10.2008, al sig. C.A.V., qualificatosi quale legale rappresentante della società appellante; laddove, invece, nel presente ricorso per cassazione si parla soltanto della produzione delle relative copie.

9.- E’ infondata, comunque, l’affermazione per cui, qualora si discuta della notificazione di una cartella, sussista l’onere in capo all’agente della riscossione di produrre, in ogni caso, in giudizio la copia integrale della cartella; mentre, per contro, vale il principio pure correttamente richiamato dalla impugnata sentenza (e stabilito dalle sentenze di questa Corte nn. 10326/2014, 21533/2017) secondo cui “in tema di esecuzione esattoriale, qualora la parte destinataria di una cartella di pagamento contesti esclusivamente di averne ricevuto la notificazione e l’agente per la riscossione dia prova della regolare esecuzione della stessa (secondo le forme ordinarie o con messo notificatore, ovvero mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento), resta preclusa la deduzione di vizi concernenti la cartella non tempestivamente opposti, nè sussiste un onere, in capo all’agente, di produrre in giudizio la copia integrale della cartella stessa”. Vale, inoltre, quanto affermato con la l’ordinanza n. 23902 del 11/10/2017 di questa Corte secondo cui “in tema di notifica della cartella esattoriale ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, la prova del perfezionamento del procedimento di notifica e della relativa data è assolta mediante la produzione della relazione di notificazione e/o dell’avviso di ricevimento, recanti il numero identificativo della cartella, non essendo necessaria la produzione in giudizio della copia della cartella stessa”.

10.- Deve essere infine rilevato che la sentenza n. 8289/2018 di questa Corte di cassazione indicata nel motivo di ricorso si riferisce all’ipotesi di disconoscimento di copie fotostatiche di prove afferenti la notifica delle cartelle (essendosi la Corte di Cassazione pronunciata in accoglimento del ricorso di Equitalia sud S.p.A. che aveva contestato la mancanza di specificità del disconoscimento operato dalla parte destinataria della notifica). Nel caso che si giudica però, per un verso, la sentenza dà atto della produzione da parte dell’Agente per la riscossione delle “relate di notifica” (e non delle relative copie); mentre, per altro verso, non emerge comunque alcun elemento da cui si possa evincere che la parte ricorrente avesse contestato, e tanto meno disconosciuto, la conformità all’originale delle copie delle produzioni documentali attestanti la relata di notifica delle cartelle o che avesse formulato querela di falso.

E nemmeno emerge che nei pregressi gradi del giudizio fosse stata formulata richiesta di produzione delle cartelle di pagamento relative agli estratti di ruolo impugnati.

10.- In forza delle considerazioni fin qui svolte il ricorso deve essere quindi dichiarato inammissibile ex art. 360 bis c.p.c., n. 1.

11. Le spese seguono la soccombenza come in dispositivo.

12. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

Dichiara l’inammissibilità del ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, in favore di ciascun controricorrente, in Euro 2.000,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.Lgs. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 16 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA