Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24452 del 30/10/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 24452 Anno 2013
Presidente: PIVETTI MARCO
Relatore: CIRILLO ETTORE

SENTENZA

sul ricorso 14532-2010 proposto da:
ATIAH ABDELHAK in proprio e quale titolare della
Ditta individuale BAZAR CASABLANCA, elettivamente
domiciliato in ROMA VIA CRESCENZIO 91, presso lo
studio dell’avvocato LUCISANO CLAUDIO, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato MANGANO
NATALE giusta delega a margine;
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE DOGANE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

Data pubblicazione: 30/10/2013

STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

con troricorrente

avverso la sentenza n. 27/2009 della COMM.TRIB.REG.
di TORINO, depositata il 20/04/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

CIRILLO;
udito per il ricorrente l’Avvocato LUCISANO che ha
chiesto l’accoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato GRUMETTO che
ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PASQUALE FIMIANI che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

udienza del 05/02/2013 dal Consigliere Dott. ETTORE

t

Ritenuto in fatto
01.In fattispecie d’importazione di accendini dal
mercato malese e a seguito d’irregolarità rilevate
dall’organismo europeo per la lotta antifrode (Olaf),
l’agenzia delle dogane procedeva al recupero di
maggiori dazi e all’irrogazione delle corrispondenti
sanzioni nei confronti di ATIAH ABDELHA, titolare della
corrente

in Torino e

importatrice di merce di ritenuta provenienza cinese.
02.Nel successivo contenzioso, la decisione della commissione regionale del Piemonte, in data 20 aprile
2009, confermava gli atti fiscali, riformando le sentenze di prime cure che escludevano la consapevolezza
dell’importatore circa la provenienza della merce “anche a causa dei documenti allora contraffatti”.
03.11 giudice d’appello motivava la sua decisione ritenendo che: (a) il fatto che il venditore fosse un cinese di Hong Kong era circostanza nota al contribuente
(il quale aveva ammesso di averlo conosciuto ad un salone commerciale e di avere in quel modo dato inizio ai
loro rapporti d’affari); (b) lo stesso contribuente
aveva riferito che i pagamenti erano avvenuti attraverso vie non ufficiali; (c) il contribuente, dunque, aveva consapevolmente importato gli accendini come se fossero di provenienza malese, al fine di evitare il pesante dazio antidumping sulle merci cinesi.
04.11 contribuente propone ricorso per cassazione affidato a due motivi. L’agenzia delle dogane si difende
con controricorso.

Considerato in diritto
05.Con il primo motivo, denunciando vizi motivazionali,
il ricorrente censura la sentenza d’appello nella parte
in cui non avrebbe tenuto conto: i) che gli uffici doganali di partenza non avevano esaminato con la dovuta
diligenza i documenti che scortavano la merce, mentre
gli uffici doganali di arrivo (in ben nove paesi comunitari) non avevano rilevato alcunché di anormale in
essi; ii) che per scoprire la frode era stata necessa2010145322- pag. 1

ditta BAZAR CASABLANCA

ria una lunga missione all’estero da parte dell’ufficio
comunitario preposto alla lotta antifrodi; iii) che la
falsificazione dei documenti non era stata né grossolana né evidente; iv) che il prezzo di vendita era allineato a quelli di altri operatori nazionali ed europei,
e quindi tale da non originare anomali ricarichi di
vendita e inusuali arricchimenti; v) che il locale ufcedere penalmente nei confronti del contribuente per i
medesimi fatti.
06.11 motivo dev’essere disatteso. Esso non coglie la
reale “ratio decidendi” della sentenza d’appello, che
riguarda l’accertata esistenza, nelle operazioni d’importazione dalla Malesia, di una regia diretta da parte
dello stesso ATIAH ABDELHA, il quale ha ammesso di aver
conosciuto personalmente il “dominus”, un cinese di
Hong Kong, delle vendite delle merci importate e di
aver intrattenuto con costui rapporti commerciali con
“pagamenti … avvenuti attraverso vie non ufficiali”. Il
che fonda di per sé stesso il giudizio di consapevolezza dell’importatore sull’origine cinese degli accendini.
07.Tali accertamenti di fatto, devoluti alla competenza
esclusiva del giudice di merito, non risultano specificamente impugnati e si correlano con gli altri dati riferiti dal giudice d’appello nella parte narrativa della sua decisione, cioé: (l) gli ordini inviati dal contribuente alla soc. WELLPINE di Hong Kong, (2) la sigla
ZY riportata sulle fatture e identificativa dei prodotti delle soc. ZHUOYE di Hong Kong, (3) l’inesistenza
della società esportatrice, iscritta nei registri malesi delle imprese con indirizzo diverso da quello indicato nelle fatture di vendita, (4) l’indirizzo di fatto
corrispondente a quello di un’agenzia di Kuala Lampur
di disbrigo di pratiche bancarie e consimili, circostanze tutte appurate dall’OLAF.
08.Dunque, il motivo mira a una rivisitazione della vicenda, non coglie i fatti decisivi e tende a sollecitare un diverso apprezzamento del materiale probatorio,
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ficio del pubblico ministero non aveva ritenuto di pro-

il tutto al di fuori della sede propria del giudizio di
merito.
09.Con il secondo motivo, denunciando violazione
dell’art.220 CDC, il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento dell’esimente daziaria prevista dalla norma comunitaria invocata, atteso che ricorrevano i presupposti per la sua applicazione: buonafede e diligenza

10.11 mezzo non è fondato. In punto di fatto e di apprezzamento di merito, valgono le stesse considerazioni
sopra svolte riguardo al primo motivo. In punto di diritto, non risultano ricorrere i tre requisiti esimenti
congiuntamente necessari (buonafede professionale, errore attivo, osservanza legale) individuati dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale (Cass. 7837/10;
cfr. 3031/12, 7674/12, 13483/12, 15782/12). Infatti, in
tema di tributi doganali, lo stato soggettivo di buona
fede dell’importatore, richiesto dall’art. 220, secondo
comma, lett. b), del Regolamento CEE n. 2913 del 1992
(cosiddetto Codice doganale comunitario) ai fini dell’esenzione della contabilizzazione “a posteriori”, non
ha valenza esimente “in re ipsa”, ma solo in quanto sia
riconducibile ad una delle situazioni fattuali individuate nella normativa comunitaria, tra le quali va annoverato l’errore incolpevole, purché però esso sia imputabile a comportamento “attivo” delle autorità doganali nel rilasciare le certificazioni all’esito dei
controlli sulle dichiarazioni di provenienza degli
esportatori (Cass. 7837/10). La buona fede dell’importatore, il quale pure abbia confidato nella genuinità
dei certificati di circolazione di merci importate in
regime preferenziale rilasciati dall’esportatore, non
lo esime dal pagamento del dazio effettivamente dovuto,
ma rileva solo se sussistono gli altri presupposti richiesti dall’art. 220 del Regolamento CEE del Consiglio
del 12 ottobre 1992, n. 2913: invero, egli è il dichiarante della merce importata, onde, anche se questa sia
accompagnata da certificati inesatti o falsificati a
sua insaputa, la Comunità europea non è tenuta a subire
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dell’importatore, nonché errore dell’autorità.

le conseguenze di comportamenti scorretti dei fornitori
dei suoi cittadini, che rientrano invece nel rischio
dell’attività commerciale, contro il quale gli operatori economici possono premunirsi, nell’ambito dei loro
rapporti negoziali (Cass. 15758/12).
11.Di contro, oltre agli elementi puntualmente riferiti
e negativamente valutati dal giudice d’appello (v. sopersino nel ricorrere per cassazione (pag. 2), ammette
esplicitamente di essersi recato ad Hong Kong e di aver
ivi avuto contatti commerciali con la controversa WELLPINE Company Limited, importando per il suo tramite, le
contestate partite di accendini.
12.11 ricorso, pertanto, dev’essere integralmente rigettato. Le spese del presente giudizio di legittimità
seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo
(cfr. S.U. 17405/12).

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrentw
alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in E
7.500, oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2013.

pra sub § 03, 06, 07), é lo stesso ATIAH ABDELHA che,

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