Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24452 del 21/11/2011

Cassazione civile sez. III, 21/11/2011, (ud. 06/10/2011, dep. 21/11/2011), n.24452

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni Battista – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – rel. Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 1590/2007 proposto da:

D.F.U., D.F.G., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA CONCA D’ORO 246, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELE

ABETE, rappresentati e difesi dagli avvocati CAIA Francesco, PEZONE

BRUNO, RAIMONDI ELVIRO, giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

ZURIGO ASSIC SA, (OMISSIS), in persona del vice direttore della

società Dott. G.G., elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA GIORGIO VASARI 5, presso lo studio dell’avvocato RUDEL Raoul (FAX

(OMISSIS)), che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;

– controricorrente –

e contro

BETON MECA SRL, LLOYD ADRIATICO SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3090/2005 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 09/11/2005; R.G.N. 3669/2002.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/10/2011 dal Consigliere Dott. FULVIO UCCELLA;

udito l’Avvocato RUDEL RAOUL;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il 9 novembre 2005 la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di S.Maria C.V. del 29 giugno 2001, che aveva dichiarata cessata la materia del contendere tra la la s.a. Zurigo, che nelle more aveva incorporato la Danubio Assicurazioni presso cui era assicurata la betoniera di proprietà della attrice, la soc. Beton Marca, per i danni dalla Beton sofferti a seguito di un incidente stradale avvenuto il (OMISSIS) in agro del comune di (OMISSIS).

La Beton aveva convenuto, unitamente alla Compagnia di Assicurazione Lloyd Adriatico, G. ed D.F.U. e il Tribunale aveva respinto la domanda riconvenzionale da essi dispiegata.

Avverso siffatta decisione propongono ricorso per cassazione i D. F., affidandosi a quattro motivi.

Resiste con controricorso la s.a. Zurich Insurance Company.

Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare, e contrariamente a quanto assume la società resistente, il ricorso non è inammissibile per carenza dei quesiti di cui all’art. 366 bis c.p.c., perchè la sentenza è anteriore al 2 marzo 2006. Ciò posto, il Collegio osserva quanto segue.

2.- Con il primo motivo ( violazione e falsa applicazione dell’art. 2700 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3) i ricorrenti lamentano che il giudice dell’appello avrebbe erroneamente riconosciuto piena ed esclusiva efficacia probatoria al verbale della Polstrada, senza tener conto che per costante giurisprudenza esso fa fede fino a querela di falso solo per i fatti attestati dal verbalizzanti avvenuti in sua presenza o siano stati da loro compiuti e senza considerare la propria testimoniale da essi dedotta.

In merito a questa doglianza propongono un ulteriore profilo, contenuto nel secondo motivo (omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia – art. 360, n. 5), allorchè essi si dolgono che il giudice dell’appello avrebbe affermato che con le loro dichiarazioni i testi non avrebbero affatto confermato che l’impatto tra i veicoli fosse avvenuto nella corsia di pertinenza dell’autovettura Renault.

Le due censure vanno disattese.

La prima (primo motivo) perchè, contrariamente all’assunto dei ricorrenti, il giudice dell’appello, come si evince dalla semplice lettura della parte motivazionale della sentenza, ha esaminato il rapporto per quello che esso conteneva e fu rilevato oggettivamente dagli agenti ( punto di collisione, parti danneggiate dei rispettivi veicoli, distanza dal margine sinistro della corsia percorsa dalla Renault, tracce di frenata continue con andamento obliquo a sinistra di m.13,60 e a destra di m.14,50, allegando le dichiarazioni di un teste presente in loco).

E ciò è sufficiente per dimostrare che nessuna violazione vi è stata da parte di quel giudice al disposto dell’art. 2700 c.c., risultando che il rapporto è stato esaminato nel suo contenuto su fatti obbiettivamente rilevabili e rilevati, che avrebbero concretato le necessarie circostanze fattuali ai fini della individuazione delle responsabilità.

Senza trascurare che la ricostruzione del fatto da parte degli attuali ricorrenti non ha trovato riscontro nelle deposizioni dei testi, ritenuti contrastanti con quanto ictu oculi constatato dai verbalizzanti o addirittura generici al punto che proprio quanto contenuto nel verbale ha fatto bollare di “fantasiosa” la manovra di retromarcia della betoniera, perchè essa era rimasta gravemente danneggiata.

La seconda, perchè, per quanto detto sopra, è assolutamente infondata, richiedendo, peraltro, la valutazione di un giudizio in fatto, che, invece, è più che congruamente motivato e come tale incensurabile in questa sede.

Il rigetto di questi motivi comporta la irrilevanza del terzo motivo (omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione – art. 360 c.p.c., n. 5), che, peraltro, richiede la rinvenibilità nella motivazione di ragioni poste a fondamento di essa radicalmente contraddittorie (il che non sussiste nel caso in esame, per le considerazione già espresse), nonchè il rigetto del quarto (violazione o falsa applicazione dell’applicazione dell’art. 2054 c.c., comma 2, e/o comunque omessa motivazione su di un motivo di gravame – art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), che, per come in parte formulato, appare anche inammissibile per la sua intrinseca contraddittorietà.

Conclusivamente il ricorso va respinto e le spese, che seguono la soccombenza, vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 8.200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2011

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