Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24452 del 17/10/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 17/10/2017, (ud. 24/05/2017, dep.17/10/2017),  n. 24452

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22646-2012 proposto da:

REGIONE CALABRIA, P.I. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO

D’ITALIA 112, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE MANGONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato RAFFAELE SILIPO, giusta delega

in atti;

– ricorrente –

contro

O.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI LEVII

29, presso lo studio dell’avvocato ADRIANO CARMELO FRANCO,

rappresentato e difeso dall’avvocato PIERINO GEMELLI, giusta delega

in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 808/2012 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 11/06/2012 R.G.N. 581/2010.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza depositata l’11.6.2012 la Corte di Appello di Catanzaro, respingendo l’appello proposto dalla Regione Calabria, ha confermato la decisione del Tribunale della medesima sede di condanna, a favore di O.G., delle differenze retributive, per il periodo ottobre 2000 – giugno 2001, parametrate al trattamento economico di direttore generale (anzichè di dirigente di settore) in considerazione dell’appartenenza al ruolo dirigenziale della Regione sin dal 14.2.2000 e della revoca anticipata dell’incarico di Direttore generale del Dipartimento Trasporti, requisiti previsti, ai fini della conservazione dello stipendio quale direttore generale, dal combinato disposto della L.R. Calabria n. 7 del 1996, art. 25 (come modificata dalla l.r. n. 14 del 2000) e L.R. n. 7 del 2001, art. 2-bis, comma 1;

che avverso tale sentenza la Regione Calabria ha proposto ricorso affidato a tre motivi;

che l’ O. ha resistito con controricorso; ha, altresì, depositato memoria tardiva (rispetto al termine di dieci giorni previsto dall’art. 380 bis c.p.c.).

Diritto

CONSIDERATO

che la Regione ricorrente, nel denunciare plurime disposizioni di legge regionale (L.R. n. 7 del 1996, art. 25 come modificata dalla L.R. n. 14 del 2000, L. n. 7 del 2001, art. 2 bis), assume che la sentenza impugnata ha trascurato che il requisito imprescindibile previsto dalle disposizioni normative per conservare il trattamento economico corrisposto in occasione del conferimento dell’incarico di dirigente generale (incarico che sia stato successivamente revocato) è l’appartenenza al ruolo dei dirigenti della Regione, requisito carente nei confronti dell’ O. in quanto appartenente al ruolo dei dirigenti del Comune di Catanzaro e comandato presso la Regione (per assumere l’incarico di Direttore generale del Dipartimento Trasporti dal 23.7.1999 sino alla revoca anticipata del 27.9.2000);

che la Regione denuncia, inoltre, l’erronea applicazione retroattiva della previsione della L.R. 2 maggio 2001, n. 7, non potendo essere, in ogni caso, riconosciuto il trattamento economico parametrato al dirigente generale nel periodo precedente l’emanazione della legge (e, nella specie, dalla data di revoca dell’incarico di direttore generale, ottobre 2000, alla data di pubblicazione della L.R., giugno 2001);

che ritiene il Collegio si debba accogliere il ricorso richiedendo, il quadro normativo citato, il possesso del requisito dell’appartenenza al ruolo della dirigenza della Giunta regionale (o del Consiglio regionale) in data precedente il conferimento dell’incarico di dirigente generale;

che, invero, tale interpretazione è aderente al tenore lessicale della L.R. n. 7 del 1996, art. 25 come modificato dalla L.R. n. 14 del 2000, art. 1, comma 15, che, nell’ambito del comma 7 (che detta la disciplina della conservazione del trattamento economico concordato all’atto del conferimento dell’incarico di dirigente generale) si riferisce ai dirigenti generali “provenienti” dal ruolo della Giunta regionale, e, nella rubrica, si riferisce ai “Requisiti e modalità per l’attribuzione a dirigenti del ruolo della Giunta regionale delle funzioni di dirigente generale”, facendo chiaramente intendere (sia la valenza semantica del termine “provenienti” sia l’inserimento della novella nell’ambito della disciplina dettata specificamente per i dirigenti appartenenti al ruolo della Giunta) che trattasi di disciplina dettata per i dirigenti appartenenti al ruolo della Regione che ricevono il conferimento di un incarico di dirigente generale;

che la suddetta interpretazione è confermata dalla L.R. n. 7 del 2001, art. 1, comma 15, che dettando la disciplina transitoria della novella legislativa innanzi citata, precisa che “i dirigenti appartenenti al ruolo della Giunta regionale ai quali è stato conferito l’incarico di dirigente generale prima dell’entrata in vigore della medesima L.R. 28 agosto 2000, n. 14 e comunque cessati dalla carica prima della data di scadenza del relativo contratto, conservano il trattamento economico previsto dal medesimo contratto di conferimento dell’incarico fino alla naturale scadenza dello stesso”, chiaramente riferendosi a fattispecie nelle quali l’incarico di dirigente generale viene attribuito a dirigente appartenente al ruolo della Regione;

che risulta dalla sentenza impugnata che l’ O. al momento del conferimento dell’incarico (15.7.1999) apparteneva al ruolo dirigenziale del Comune di Catanzaro e che solamente nel corso dello svolgimento dell’incarico (conferito a seguito di comando presso la Regione) è stato trasferito nei ruoli dirigenziali della Regione (nella specie, in data 14.2.2000);

che la Corte distrettuale ha errato nel sussumere la situazione dell’ O. – dirigente appartenente al ruolo del Comune di Catanzaro nel momento in cui è divenuto destinatario di incarico di dirigente generale presso la Regione – nella disciplina dettata per una diversa categoria di dirigenti ossia per i dirigenti appartenenti al ruolo della Giunta (nonchè del Consiglio regionale, come da estensione espressamente prevista dalla L. n. 14 del 2000, art. 1, comma 16) e scelti per un incarico di dirigente generale;

che il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e le domande originarie dell’ O. vanno rigettate (considerato il giudicato interno formatosi sull’ulteriore domanda di risarcimento del danno per lesione all’immagine e alla professionalità che non è stata oggetto di appello da parte dell’ O.);

che le spese del giudizio di merito sono compensate fra le parti in considerazione dell’esito alterno delle fasi di merito; le spese del presente giudizio di legittimità seguono il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 c.p.c..

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rigetta l’originario ricorso del controricorrente. Compensa le spese del giudizio di merito e condanna il controricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità liquidate in Euro 200,00 per esborsi e in Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 24 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2017

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