Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24452 del 01/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 01/10/2019, (ud. 16/04/2019, dep. 01/10/2019), n.24452

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13472-2018 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati

GIUSEPPINA GIANNICO, SERGIO PREDEN, LUIGI CALIULO, ANTONELLA

PATTERI;

– ricorrente –

contro

M.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 526/2017 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 04/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO

RIVERSO.

Fatto

CONSIDERATO

CHE:

la Corte d’appello di Catanzaro, con la sentenza n. 526/2017, pronunciando sull’appello principale proposto dall’Inps, nonchè sull’appello principale ed incidentale proposti da M.A. rigettava l’appello proposto dall’Inps; accoglieva gli appelli proposti da M.A. per quanto di ragione e condannava l’Inps a corrispondere gli interessi legali sulla riliquidazione dei ratei arretrati del trattamento pensionistico in godimento ed altresì riliquidava in 2250, oltre accessori di legge, le spese del giudizio di primo grado poste a carico dell’Inps e distratte a favore del procuratore attoreo; la Corte condannava altresì l’INPS al pagamento delle spese del giudizio di appello in favore di M.A..

Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Inps con due motivi. Che sino M.A. è rimasto intimato.

E’ stata comunicata alle parti la proposta del giudice relatore unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata.

Diritto

RILEVATO

CHE:

1.- col primo motivo di ricorso l’Inps deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 per avere la Corte d’appello statuito sul punto della regolamentazione delle spese di lite resa in prime cure e censurata dall’Istituto con il gravame principale, riformando in peius il relativo decisum;

2.- con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 329,334 e 358 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per non avere la Corte territoriale dichiarato inammissibile o improcedibile l’appello incidentale spiegato dall’appellante principale privato a mezzo del quale è stata impugnata la statuizione sulle spese, capo autonomo della sentenza di primo grado, nonostante l’apposita censura formulata sul punto dell’Inps.

3.- I motivi di ricorso, da decidere unitariamente per la connessione delle censure, sono fondati alla stregua della consolidata giurisprudenza di legittimità.

Ed invero l’interesse alla contestazione del capo concernente la regolamentazione delle spese di lite disposta dal giudice di primo grado non derivava dalla proposizione dell’appello principale dell’Inps trattandosi di decisione autonoma per la quale il diritto di impugnazione doveva ritenersi quindi già consumato all’atto della proposizione del precedente gravame principale avanzato dalla controparte (cfr. Cass. n. 6156/2018; Cass. n. 12387/ 2016; Cass. n. 9993/2016; Sez. Un. 2568/2012; Cass. 13063/2007).

3.- Il ricorso dell’INPS va quindi accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata nella parte in cui ha accolto il gravame incidentale e riliquidato le spese del giudizio di primo grado; fermo restando le rimanenti statuizioni.

4.- Le spese del giudizio di legittimità vanno liquidate secondo soccombenza come in dispositivo.

5.- Avuto riguardo all’esito del giudizio non sussistono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in parte qua e condanna M.A. al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità che si liquidano in complessivi Euro 1500, di cui Euro 1300 per compensi professionali oltre al 15/0 di spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, all’adunanza camerale, il 2 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 2019

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