Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24451 del 30/11/2016
Cassazione civile sez. lav., 30/11/2016, (ud. 15/09/2016, dep. 30/11/2016), n.24451
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –
Dott. VENUTI Pietro – Consigliere –
Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – rel. Consigliere –
Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –
Dott. LORITO Matilde – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 7085-2013 proposto da:
D.M.D., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA TACITO 50, presso lo studio degli avvocati BRUNO COSSU, FRANCA
NACCARATO, SAVINA BOMBOI, che lo rappresentano e difendono, giusta
delega in atti;
– ricorrente –
contro
ANAS S.P.A., – AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE P.I.
(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DI SANT’ANDREA DELLA
VALLE, 6, presso lo STUDIO LEGALE D’ERCOLE, rappresentata e difesa
dall’avvocato NICOLA PALOMBI, giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 231/2012 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,
depositata il 07/03/2012 R.G.N. 1944/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
15/09/2016 dal Consigliere Dott. PAOLO NEGRI DELLA TORRE;
udito l’Avvocato PACIFICO ANTONIO per delega Avvocato COSSU BRUNO;
udito l’Avvocato PALOMBI NICOLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 231/2012, depositata il 7 marzo 2012, la Corte di appello di Catanzaro, in accoglimento del gravame di ANAS S.p.A. e in riforma della sentenza del Tribunale di Castrovillari, rigettava la domanda, con la quale D.M.D., inquadrato nel livello B2 del contratto collettivo di lavoro per i dipendenti ANAS con qualifica di cantoniere, aveva chiesto l’attribuzione del superiore livello B1 sul rilievo di avere svolto dal 1996, con carattere di prevalenza, mansioni di operatore specializzato addetto alla conduzione di mezzi complessi.
La Corte, dopo di avere richiamato le declaratorie contrattuali del livello di appartenenza e di quello oggetto di domanda, osservava come le risultanze dell’attività istruttoria avessero dimostrato l’occasionalità e la sporadicità dello svolgimento delle mansioni proprie della qualifica superiore, in particolare sottolineando, al riguardo, il circoscritto ambito temporale dei prodotti ordini di servizio, relativi all’impiego del D.M. (come di altri dipendenti ANAS) in caso di condizioni meteorologiche avverse con caduta di neve sull’Autostrada (OMISSIS), e la genericità delle dichiarazioni rese dai testi escussi.
Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza il D.M. con unico motivo, illustrato da memoria; ANAS S.p.A. ha resistito con controricorso.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il motivo proposto il ricorrente censura la sentenza impugnata, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, per omessa o insufficiente motivazione circa fatti controversi e decisivi, non avendo la Corte territoriale adeguatamente valutato le dichiarazioni dei testi e gli ordini di servizio prodotti, dai quali emergeva, in contrasto con le conclusioni dalla medesima raggiunte, che egli aveva sempre svolto, nel periodo dedotto in giudizio, le mansioni proprie dell’operatore specializzato (livello B1) in modo stabile, per tutto l’anno, con carattere di prevalenza e non già in modo saltuario ed occasionale.
Il motivo è infondato.
Con esso, infatti, il ricorrente tende a sollecitare a questa Corte, anche mediante il richiamo ad ampie parti delle dichiarazioni testimoniali e al contenuto degli ordini di servizio, una rilettura del complessivo materiale probatorio in senso favorevole alla propria tesi e, pertanto, un nuovo giudizio di merito, che è invece impedito al giudice di legittimità.
Deve ribadirsi invero il consolidato orientamento, secondo il quale il vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimità ex art. 360 c.p.c., n. 5 (nel testo previgente alla novella di cui al D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134), sussiste solo se nel ragionamento del giudice del merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di un fatto decisivo della controversia, potendosi in sede di legittimità controllare unicamente sotto il profilo logico-formale la valutazione operata dal giudice del merito. A questo proposito, è noto come al giudice di legittimità spetti, non già il riesame nel merito dell’intera vicenda processuale, ma la sola facoltà di controllo della correttezza giuridica e della coerenza logica e formale delle argomentazioni del giudice di merito, non equivalendo il sindacato di logicità del giudizio di fatto a revisione del ragionamento decisorio (cfr. e multis Cass. n. 27197/2011), soltanto il secondo avendo il compito in via esclusiva di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti, liberamente attribuendo prevalenza all’una o all’altra (cfr. Sezioni Unite, 11 giugno 1998 n. 5802; Cass. 21 aprile 2006 n. 9368 e numerose successive conformi).
Nella specie, la Corte territoriale, dopo avere enucleato il tratto differenziale tra il livello rivendicato e quello di inquadramento consistente nella conduzione di “mezzi speciali” e nell’attività di manutenzione e riparazione degli stessi, ha evidenziato come tale attività non fosse risultata svolta in modo prevalente e continuativo per il periodo minimo richiesto dall’art. 2103 c.c., ma solo in via occasionale e sporadica. Ciò ha fatto rilevando (a) che gli ordinì di servizio prodotti dal ricorrente erano unicamente significativi delle intervenute autorizzazioni, per periodi delimitati, a condurre mezzi speciali (ed in particolare mezzi spargisale e sgombraneve) idonee a consentire, in caso di emergenza, ai mezzi suddetti (eccezionalmente condotti dai dipendenti inquadrati nel livello B2) di intervenire per garantire la percorribilità delle strade, non anche dimostrativi del fatto che tale conduzione avvenisse continuativamente in tutto il periodo considerato negli ordini di servizio e comunque fosse prevalente (e cioè non limitata al tempo necessario alle attività di emergenza, cessate le quali il dipendente tornava alle ordinarie mansioni di cantoniere); (b) che i testi escussi avevano riferito in modo del tutto generico e indeterminato circa l’utilizzo, da parte del dipendente, di mezzi speciali diversi da quelli adibiti allo sgombero della neve, facendo riferimento a ordini di servizio, anche verbali e telefonici, di cui peraltro non era stata fornita alcuna indicazione temporale, sia con riferimento all’epoca di adozione di tali ordini, sia al periodo di valenza degli stessi.
Tale motivazione risulta congrua, logicamente coerente e strettamente correlata alle emergenze processuali, così da resistere alle censure che le sono state mosse dal ricorrente.
Il ricorso deve, pertanto, essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
PQM
la Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 3.600,00 di cui Euro 100,00 per esborsi ed Euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15% e accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 settembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2016