Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24451 del 17/10/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. lav., 17/10/2017, (ud. 23/05/2017, dep.17/10/2017),  n. 24451

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE Luigi – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3112-2012 proposto da

REGIONE LAZIO, C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato ANNA MARIA

COLLACCIANI, ed elettivamente domiciliata presso la medesima, nella

sede dell’Ente in ROMA, VIA MARCANTONIO COLONNA 27, giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

B.A., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DARDANELLI 13, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE

TANGARI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2697/2011 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 02/05/2011 R.G.N. 4333/2007.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza in data 2 maggio 2011 la Corte di Appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del locale Tribunale che aveva respinto tutte le domande proposte da B.A. nei confronti della Regione Lazio, dell’Agenzia del Demanio e del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha dichiarato il diritto del B. “ad essere assegnato alla Regione Lazio con le mansioni e la qualifica ricoperta presso l’Agenzia del Demanio all’atto dell’esercizio del diritto di opzione” e ha condannato l’ente territoriale “ad inquadrare nei propri ruoli l’appellante con mantenimento della qualifica di inquadramento, del medesimo trattamento retributivo e della stessa anzianità di servizio”;

che la Corte territoriale ha respinto, invece, le domande di risarcimento del danno, evidenziando che il B. non aveva assolto all’onere probatorio sullo stesso gravante in quanto le richieste istruttorie si riferivano al progressivo svuotamento delle funzioni, non sufficiente a dimostrare il pregiudizio subito, rispetto al quale non poteva essere invocata la liquidazione equitativa, dovendo quest’ultima essere ” necessariamente ancorata a dati certi ed articolati”;

che avverso tale sentenza ha proposto ricorso la Regione Lazio sulla base di due motivi, ai quali ha opposto difese Alfredo B. che, con ricorso incidentale affidato a due censure, ha domandato la cassazione del capo della decisione relativo alla ritenuta infondatezza della domanda risarcitoria;

che sono rimasti intimati il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia del Demanio, ai quali è stato notificato il solo ricorso principale;

che il B. ha tardivamente depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

1. che la ricorrente principale con i due motivi di ricorso, formulati rispettivamente ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, lamenta la “violazione e falsa applicazione del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, art. 5, comma 1 novies, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 marzo 2005, n. 43, art. 1 nonchè del D.Lgs. 3 luglio 2003, n. 173, art. 3,comma 5, e del combinato disposto della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 93, e art. 3, comma 71”, la “violazione, falsa applicazione ed erronea interpretazione della L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 577” nonchè la “insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio”;

1.1. che la Regione Lazio, richiamati i testi normativi rilevanti nella fattispecie, evidenzia, in sintesi, che il legislatore, nel disciplinare le modalità di esercizio del diritto di opzione riconosciuto in favore del personale dell’Agenzia del Demanio, ha escluso il carattere automatico della modificazione soggettiva del rapporto ed ha subordinato il passaggio ad altra amministrazione all’emanazione di un decreto del Dipartimento della Funzione pubblica, con il quale, previa consultazione degli enti interessati, dovevano essere individuate le unità di personale e fissata la data di decorrenza degli effetti giuridici ed economici;

2. che il ricorso incidentale denuncia, ex art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5, “violazione e falsa applicazione dell’art. 2103 c.c.” nonchè “omessa valutazione degli elementi probatori e delle istanze istruttorie – omessa valutazione di punti decisivi della domanda – contraddittoria ed illogica motivazione “e rileva che nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado erano state dedotte circostanze idonee a provare la dequalificazione professionale, la forzata inoperosità e il completo isolamento subiti per oltre tre anni, che avevano fortemente inciso in senso negativo sulla sfera professionale relazionale ed economica;

2.1. che inoltre il ricorrente incidentale richiama giurisprudenza di questa Corte per sostenere che il risarcimento del danno professionale può essere determinato dal giudice in via equitativa, tenuto conto degli elementi acquisiti al giudizio relativi alla natura, alla entità e alla durata del demansionamento nonchè ad altre circostanze del caso concreto;

3. che non sussiste la eccepita inammissibilità del ricorso principale, perchè il principio di non contestazione attiene alla prova dei fatti e non può essere invocato allorquando vengano in rilievo l’interpretazione e l’applicazione delle norme giuridiche rilevanti ai fini dello scrutinio sulla fondatezza della pretesa fatta valere in giudizio;

3.1. che il motivo, inoltre, è formulato nel rispetto degli oneri imposti dall’art. 366 c.p.c., nn. 4 e 6, in quanto tutti gli argomenti sviluppati hanno specifica attinenza al decisum e confutano le ragioni poste dalla Corte territoriale a fondamento della ritenuta sussistenza del diritto azionato dal B.;

4. che la questione posta dai motivi del ricorso principale è già stata affrontata da questa Corte la quale, pronunciando in fattispecie analoga a quella oggetto di causa, ha ritenuto che “a seguito dell’istituzione delle Agenzie fiscali operata con il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, il D.Lgs. 3 luglio 2003, n. 173, art. 3, comma 5, come autenticamente interpretato dal D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, art. 5, comma 1-novies convertito nella L. 31 marzo 2005, n. 43, nel riconoscere al personale in servizio (nella specie, all’Agenzia del demanio) l’opzione per la permanenza nel comparto delle agenzie fiscali ovvero per il transito ad altra P.A. non ha comportato l’insorgere di un diritto di scelta del dipendente all’individuazione dell’Amministrazione statuale a cui transitare ma solo quello di poter restare nell’ambito dei lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali, restando alla contrattazione collettiva ovvero agli accordi tra le amministrazioni l’individuazione della soluzione più adatta per il ricollocamento del personale.” (Cass. 13.9.2013 n. 21002 e negli stessi termini Cass. 25.8.2016 n. 17334);

4.1. che a detto orientamento il Collegio intende dare continuità, perchè l’automaticità del trasferimento, ritenuta dalla Corte territoriale, contrasta sia con il chiaro tenore letterale dei testi normativi sopra citati sia con i principi che ispirano la disciplina generale della mobilità volontaria, dettata dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 30 nel testo vigente ratione temporis, alla quale è riconducibile l’esercizio del diritto di opzione, riconosciuto per legge ai dipendenti dell’Agenzia;

4.2. che, infatti, la trasformazione della natura dell’ente esula dalla diversa ipotesi del trasferimento di attività, perchè il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 31 al pari dell’art. 2112 c.c., presuppone che l’amministrazione conferisca ad altro soggetto, pubblico o privato, le funzioni in precedenza esercitate e non è applicabile nei casi in cui si configuri una vicenda meramente evolutiva e modificativa del medesimo ente, comportante soltanto una variazione di assetto e di struttura organizzativa (Cass. 5/12/2014 n. 25823);

4.3. che la Corte territoriale, nell’interpretare la L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 577, ha valorizzato solo il termine “transitano” utilizzato nel primo periodo mentre la disposizione deve essere letta nel suo complesso e va interpretata alla luce dei principi generali di cui si è detto, i quali portano ad escludere che il trasferimento possa operare quale effetto automatico dell’esercizio dell’opzione;

4.4. che inoltre il richiamato comma 577 si riferisce alle sole “amministrazioni dello Stato” e non a tutte le pubbliche amministrazioni, contemplate, invece, nel D.L. n. 269 del 2003, art. 30, comma 2 nel D.Lgs. n. 173 del 2003, art. 3 e nella L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 93, sicchè la norma può trovare applicazione nelle sole ipotesi in cui il dipendente abbia chiesto di transitare alle dipendenze di un’amministrazione statale in senso soggettivo, in quanto gli enti territoriali, “pur costituendo distinte componenti dell’apparato pubblico nel quale, secondo l’art. 114 Cost., la Repubblica Italiana si articola, costituiscono enti diversi dallo Stato, muniti di una propria personalità giuridica e di specifiche autonome competenze amministrative e patrimoniali” (Cass. 21.2.2014 n. 4201);

4.5. che sussistono, pertanto, plurime ragioni di fondatezza del ricorso principale che impongono la cassazione della sentenza impugnata;

5. che il ricorso incidentale deve essere dichiarato inammissibile, perchè è stato indirizzato solo nei confronti della Regione Lazio e non risulta notificato all’Agenzia del Demanio ed al Ministero dell’Economia e delle Finanze, sebbene tutti gli argomenti spesi censurino unicamente il rigetto della domanda risarcitoria fondata sul demansionamento subito ad opera dell’Agenzia nelle more della procedura di trasferimento, domanda che la Corte territoriale ha ritenuto autonoma rispetto a quella di inadempimento, quest’ultimo escluso sino all’entrata in vigore della L. n. 266 del 2005 (pag. 6 della sentenza impugnata);

5.1. che nei processi con pluralità di parti in cause scindibili l’impugnazione deve essere indirizzata nei confronti della parte alla quale si riferisce la domanda riproposta in sede di gravame, sicchè, in difetto, non trovando applicazione l’art. 331 c.p.c., si determina il passaggio in giudicato della decisione quanto ai soggetti rimasti estranei alla impugnazione stessa;

5.2. che nessuno degli argomenti sui quali il ricorrente ha fatto leva per censurare la sentenza impugnata si riferisce alla Regione Lazio, sicchè difetta la necessaria riferibilità a quest’ultima dell’impugnazione incidentale che non può essere affermata solo sulla base della intestazione dell’atto, posto che la individuazione della parte intimata va fatta tenendo conto del contenuto del ricorso, che nella specie non censura in alcun modo la evidenziata diversità fra le due azioni e l’insussistenza di una responsabilità risarcitoria da ritardo nell’adempimento;

5.3. che l’obbligo imposto dall’art. 366 c.p.c., nn. 4 e 6, applicabile anche al ricorso incidentale per il richiamo contenuto nell’art. 371 c.p.c., comma 3 di individuare in modo chiaro e preciso il capo della pronuncia impugnato e i motivi della dedotta violazione di norme o di principi di diritto, comporta che nei processi con pluralità di parti, non tutte destinatarie della impugnazione, debbano essere esplicitate le ragioni che rendono la censura riferibile al soggetto evocato in giudizio, non essendo a tal fine sufficiente il mero richiamo alle conclusioni formulate nei gradi del giudizio di merito;

5.4. che, pertanto, non è sufficiente ai fini dell’ammissibilità del ricorso incidentale nei confronti della Regione Lazio la mera invocazione di una responsabilità solidale anche per il danno da demansionamento senza alcun richiamo al titolo di detta responsabilità, pur nel pacifico riferimento della condotta inadempiente ad altro soggetto;

6. che in via conclusiva la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione all’accoglimento del solo ricorso principale, con rinvio alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame attenendosi ai principi di diritto sopra enunciati e pronunciando anche sulle spese del giudizio di legittimità.

7. che quanto al ricorso incidentale, dichiarato inammissibile, non sussistono ratione temporis le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia anche per le spese del giudizio di legittimità alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 23 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA