Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2445 del 31/01/2018


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Civile Ord. Sez. L Num. 2445 Anno 2018
Presidente: DI CERBO VINCENZO
Relatore: AMENDOLA FABRIZIO

ORDINANZA

sul ricorso 14341-2013 proposto da:
PIRRI GIUSEPPE C.F. PRRGPP86S10F158Q, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA GIOSUE’ BORSI 4, presso lo
studio dell’avvocato FEDERICA SCAFARELLI,
rappresentato

e

difeso

dall’avvocato

GUGLIELMO

D’ANNA, giusta delega in atti;
– ricorrente contro
2017
3208

POSTE ITALIANE S.P.A. c.f. 97103880585;
– intimata –

avverso la sentenza n. 253/2013 della CORTE D’APPELLO
di MESSINA, depositata il 15/03/2013 R.G.N. 345/2008.

Data pubblicazione: 31/01/2018

R.G. n. 14341/2013

RILEVATO

che con sentenza in data 15 marzo 2013 la Corte di Appello di Messina ha
confermato la pronuncia di primo grado che aveva respinto il ricorso proposto da
Giuseppe Pirri volto a far dichiarare la nullità della clausola appositiva del termine
“per ragioni di carattere sostitutivo, in particolare per la sostituzione di lavoratori

Barcellona P.G.”, di cui al contratto di lavoro stipulato per il periodo 22.11.2005 31.1.2006 con Poste Italiane Spa, in quanto “in contratto erano stati indicati tutti
gli elementi utili per individuare l’esigenza sostitutiva del lavoratore” e “tale
indicazione aveva poi consentito di verificare in giudizio la sussistenza del
presupposto di legittimità del termine”;

che avverso tale sentenza Giuseppe Pirri ha proposto ricorso affidato a otto
motivi, cui non ha resistito l’intimata società;

CONSIDERATO

che il primo motivo, con cui si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1
del d. lgs. n. 368 del 2001 in quanto nella lettera contratto di assunzione del Pirri
non era contenuta l’indicazione nominativa dei lavoratori sostituiti né il numero
dei lavoratori assunti con contratto a termine nel periodo in questione, è privo di
fondamento in quanto la questione, già affrontata numerose volte da questa
Corte, è stata risolta con l’enunciazione del principio secondo cui, nelle situazioni
aziendali complesse, in cui la sostituzione non è riferita ad una singola persona,
ma ad una funzione produttiva specifica, occasionalmente scoperta, l’apposizione
del termine deve considerarsi legittima se l’enunciazione dell’esigenza di
sostituire lavoratori assenti – da sola insufficiente ad assolvere l’onere di
specificazione delle ragioni stesse – risulti integrata dall’indicazione di elementi
ulteriori (quali l’ambito territoriale di riferimento, il luogo della prestazione
lavorativa, le mansioni dei lavoratori da sostituire, il diritto degli stessi alla
conservazione del posto di lavoro) che consentano di determinare il numero dei
lavoratori da sostituire, ancorché non identificati nominativamente (cfr., tra le
innumerevoli, ab imo Cass. nn. 1576 e 1577 del 2010 nonché Cass. nn. 4267 e

inidonei allo svolgimento di attività di portalettere presso l’ufficio Postale di

R.G. n. 14341/2013
27052 del 2011; nn. 565, 6216, 8966, 13239 del 2012; n. 1928 del 2014; cui
tutte si rinvia per ulteriori argomentazioni di supporto);

che i motivi dal secondo al settimo, tutti formulati a mente dell’art. 360, co. 1, n.
5, c.p.c., con cui si lamenta, sotto vari profili, l’omesso esame circa un fatto
decisivo per il giudizio, in ordine alla prova della condizione legittimante
l’apposizione del termine, non possono trovare accoglimento in quanto investono
pienamente un accertamento di fatto – la ricorrenza in concreto della causale –

essendo la sentenza d’appello pubblicata nel vigore del novellato art. 360, co. 1,
n. 5, c.p.c., non può essere sindacato da questa Corte ove non adeguatamente
censurato – come nella specie – nelle modalità previste da Cass. SS.UU. n. 8053
del 2014 (principi costantemente ribaditi dalle stesse Sezioni unite v. n. 19881
del 2014, n. 25008 del 2014, n. 417 del 2015, oltre che dalle Sezioni semplici);

che infatti le Sezioni unite di questa Corte hanno espresso su tale norma i
seguenti principi di diritto: a) la disposizione deve essere interpretata, alla luce
dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 disp. prel. cod. civ., come riduzione al
minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di
legittimità, per cui l’anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità è
solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e
attiene all’esistenza della motivazione in sé, come risulta dal testo della sentenza
e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con
esclusione di alcuna rilevanza del difetto di “sufficienza”, nella “mancanza
assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione
apparente”, nel “contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili”, nella
“motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”; b) il nuovo testo
introduce nell’ordinamento un vizio specifico che concerne l’omesso esame di un
fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della
sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le
parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe
determinato un esito diverso della controversia); c) l’omesso esame di elementi
istruttori non integra di per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il
fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal
giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze istruttorie;
d) La parte ricorrente dovrà indicare – nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui

di pertinenza esclusiva del sovrano apprezzamento del giudice di merito, che,

R.G. n. 14341/2013

agli artt. 366, primo comma, n. 6), c. p. c. e 369, secondo comma, n. 4), c. p. c.
– il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o
extratestuale, da cui ne risulti l’esistenza, il “come” e il “quando” (nel quadro
processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti, e la
“decisività” del fatto stesso;
che i motivi di ricorso dal secondo al settimo risultano irrispettosi di tali
enunciati, traducendosi nella sostanza in un diverso convincimento rispetto a

sicché vanno disattesi;
che l’ottavo motivo, con cui si sostiene che la Corte territoriale avrebbe dovuto
accogliere l’appello, condannando la società al pagamento delle spese del doppio
grado di giudizio, è reso privo di fondamento dal rigetto dei precedenti motivi del
ricorso per cassazione;
che

conclusivamente il ricorso deve essere respinto, mentre non occorre

provvedere sulle spese in difetto di attività difensiva dell’intimata società;
che occorre dare atto della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13, co. 1
quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall’art. 1, co. 17, I. n. 228 del
2012;

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.
Ai

sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della

sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il
ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso nella Adunanza camerale del 12 luglio 2017

quello espresso dai giudici del merito nella valutazione del materiale probatorio,

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