Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2445 del 31/01/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. trib., 31/01/2017, (ud. 30/11/2016, dep.31/01/2017),  n. 2445

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25260-2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C.M., elettivamente domiciliato in ROMA VIA ROMEO ROMEI 1,

presso lo studio dell’avvocato SIMONA MARTINELLI, rappresentato e

difeso dagli avvocati LUIGI CARBONE, ROSA CARDONE giusta delega in

calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 93/2009 della COMM. TRIB. REG. della PUGLIA

depositata l’08/09/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/11/2016 dal Consigliere Dott. LA TORRE MARIA ENZA;

udito per il ricorrente l’Avvocato URBANI NERI che si riporta agli

atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE TOMMASO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

L’Avvocatura di stato ricorre per Agenzia delle entrate per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, n. 93/6/09 dep. 8 settembre 2009, che su impugnazione del silenzio rifiuto dell’istanza di rimborso di C.M., commercialista, dell’Irap da questi versata per gli anni dal 1999 al 2003, ha rigettato l’appello dell’Ufficio, confermando la decisione di primo grado.

particolare la CTR, considerata non provata la circostanza dedotta dall’Ufficio quanto all’intervenuto condono, L. n. 289 del 2002, ex art. 7, per l’anno 2002, preclusivo del rimborso, ritenendo a tal fine insufficiente la mera informativa dell’anagrafe tributaria depositata in atti, ha ritenuto nel merito inesistente il requisito dell’autonoma organizzazione, a seguito di analisi dei quadro RE delle dichiarazioni per “evidente carenza degli elementi richiesti” e trattandosi di “cifre modeste”.

il contribuente si è costituito con controricorso eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Preliminare all’esame del ricorso è l’eccezione del controricorrente sulla mancanza di legittimazione processuale dell’Avvocatura dello Stato, che va disattesa. Questa Corte ha infatti reiteratamente affermato – con la sentenza delle Sezioni Unite n. 23020/2005, seguita da Cass. n. 11227/07; n. 3427/2010 e n. 8071/2010 – che allorchè l’Agenzia delle Entrate si avvalga, nel giudizio di cassazione, del ministero dell’avvocatura dello Stato, non è tenuta a conferire a quest’ultima una procura alle liti, essendo applicabile a tale ipotesi a disposizione del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 1, comma 2, secondo il quale gli avvocati dello Stato esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni e non hanno bisogno di mandato.

Ciò premesso, il riferimento del controricorrente alla sentenza delle Sezioni Unite n. 3116/06 – ove si afferma che il ricorso dell’Agenzia delle Entrate al patrocinio dell’Avvocatura dello Stato deve avvenire in relazione al singolo procedimento, non rilevando l’eventuale conclusione tra Avvocatura e Agenzia di convenzioni di contenuto generale per l’assunzione del patrocinio – è inconferente ai fini dell’eccezione di irritualità della costituzione dell’Agenzia. Se, infatti, è indubbio che l’Avvocatura dello Stato non possa proporre un ricorso per cassazione in rappresentanza dell’Agenzia delle Entrate senza avere da quest’ultima ricevuto il relativo incarico, nessuna disposizione di legge tuttavia prevede che del conferimento di tale incarico debba farsi esplicita menzione nel ricorso; nè ciò potrebbe desumersi dal disposto dell’art. 366 c.p.c., n. 5, che inserisce tra i contenuti necessari del ricorso per cassazione “l’indicazione della procura”, se conferita con atto separato, giacchè la procura non è necessaria, come si è visto, quando il patrocinio dell’Agenzia delle entrate sia assunto dall’Avvocatura dello Stato.

2. Coi primo motivo del ricorso si deduce violazione di legge – del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, comma 1 e 2, art. 3,dell’art. 53 (già 49) comma 1 TUIR – per avere la CTR escluso il requisito dell’autonoma organizzazione contro i dati inconfutabili contenuti nelle dichiarazioni dei redditi e in presenza di una unità con qualifica di esperto contabile di cui il contribuente si sarebbe avvalso (dall’aprile 2000 all’aprile 2001) in base ad assegnazione di giovani nel Piano di inserimento professionale della Regione Puglia.

3. il motivo è carente di autosufficienza, avendo in proposito la ricorrente Agenzia omesso sia di specificare il luogo processuale in cui ha in precedenza (eventualmente) esposto tale difesa, sia di precisare il contenuto specifico della medesima precedente difesa. L’omissione comporta l’inammissibilità dei motivo per difetto di autosufficienza. In ogni caso il motivo è infondato con riferimento alla presenza del collaboratore; trattandosi di collaborazione occasionale di apprendista, inidonea a dare un contributo significativo all’organizzazione del lavoro del professionista (Cass. n. 22705 del 08/11/2016).

4. Col secondo motivo si denunzia errata motivazione sul punto decisivo, rappresentato dall’adesione al condono da parte del C. per l’anno 2002, in relazione alla quale l’Ufficio ha prodotto l’istanza di definizione automatica L. n. 289 del 2002, ex art. 7, inviata dal contribuente per via telematica in data 3.5.2004.

5. Anche questo motivo va respinto per mancanza di autosufficienza, non essendo stati riportati gli stralci degli atti di causa dai quali possa desumersi l’adesione al condono del contribuente, non potendo costituire elemento certo il riferimento alla consultazione dell’anagrafe tributaria, fatto questo puramente interno senza alcuna rilevanza esterna. Non risulta pertanto provata documentalmente l’adesione del contribuente al condono ex L. n. 289 del 2002, mancando la comunicazione con la quale l’ufficio finanziario attesti la regolarità della domanda di definizione ed il pagamento integrale di quanto dovuto. La CTR ha congruamente argomentato sull’inidoneità della prova del condono (anno 2002) offerta dall’Ufficio, con motivazione insindacabile in questa sede (Cass. Sez. 5, n. 4492 del 21/03/2012 S.U. 9451/2016).

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese liquidate in Euro 1.000,00 oltre spese forfetarie nella misura del 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 30 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA