Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24449 del 21/11/2011

Cassazione civile sez. III, 21/11/2011, (ud. 06/10/2011, dep. 21/11/2011), n.24449

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni Battista – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – rel. Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 1337/2007 proposto da:

TACCHIFICIO BL PLAST DITTA (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante B.L., elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA ADDA 21, presso lo studio dell’avvocato TALAMONTI ALESSANDRA,

rappresentata e difesa dall’avvocato CHIODINI Alessandro giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

BERNESE ASSICURAZIONI DI SPA, (OMISSIS), in persona dei

procuratori speciali Dr. D.D. e Geom. C.

G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 88, presso

lo studio dell’avvocato SPADAFORA Giorgio, che la rappresenta e

difende giusta delega in atti;

P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE

FLAMINIO 44, presso lo studio dell’avvocato LETTIERI MARTA,

rappresentato e difeso dall’avvocato PIATTONI SAVINO giusta delega in

atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 857/2005 del TRIBUNALE di FERMO, depositata il

01/12/2005; R.G.N.2077/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

06/10/2011 dal Consigliere Dott. FULVIO UCCELLA;

udito l’Avvocato ANTONIO MANGANIELLO per delega Avvocato GIORGIO

SPADAFORA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per l’inammissibilità o

comunque rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Fermo il 1 dicembre 2005 ha confermato la sentenza del Giudice di pace di quella città del 17 giugno 2004 che dichiarava congrua la somma versata dalla convenuta Bernese Assicurazioni s.p.a. alla Ditta Tacchificio BL Plast in merito ai danni patititi da questa a seguito di un sinistro stradale avvenuto il (OMISSIS) tra l’autovettura Panda di proprietà della Ditta e l’autovettura KIA condotta da P.A..

Avverso siffatta decisione propone ricorso per cassazione la Ditta Tacchificio BL Plast, affidandosi a due motivi.

Resistono con controricorso il P. e la Bernese Assicurazioni s.p.a. Il Collegio raccomanda motivazione semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

In ordine al primo motivo (violazione dell’applicazione di norme di diritto, in relazione all’art. 2697 c.c.), contrariamente a quanto deduce la ricorrente, il Collegio osserva che il giudice dell’appello non ha dato per scontata la mancata precedenza della convenuta e non ha disatteso le risultanze delle prove orali, dalle quali sarebbe emerso che l’autovettura KIA fosse stata ferma.

Infatti, è sufficiente leggere la sentenza impugnata per rendersi conto che la ricostruzione del sinistro è stata fondata sulle prove orali e sull’elaborato peritale, per cui la dinamica è stata ricostruita nel senso che la KIA aveva effettuato una manovra di svolta a sinistra senza concedere precedenza alla Panda che percorreva la strada in senso opposto di marcia e la stessa KIA al momento dell’impatto occupava per lo meno la metà della larghezza della corsia di pertinenza legale della Panda.

Peraltro, sotto il titolo di violazione di norme appare da tutta la censura che la ricorrente richiede un accertamento in fatto, di competenza esclusiva del giudice del merito e che sfugge al sindacato di questa Corte.

Resta così assorbito il secondo motivo (omessa e insufficiente motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5) in quanto ulteriore specificazione del primo, ma che è anche inammissibile se non altro per la sua apoditticità, come si evince ictu oculi dalla sua stesura.

Conclusivamente il ricorso va respinto e le spese, che seguono la soccombenza, vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione che liquida in favore di ogni parte costituita in Euro 800,00 di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2011

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